Studio Legale De Bonis
D. De Bonis: “Le Lettere di patronage”, pubblicato all’interno del volume “I nuovi contratti” (ed. La Tribuna, 2002).
LE LETTERE DI PATRONAGE
1. Nozione e soggetti.
Le lettres de patronage, tradotte in Italia con l’espressione lettere di gradimento o di conforto (ma anche di patronato o di padronaggio)[1], costituiscono strumenti di garanzia che si inseriscono all’interno dei rapporti di finanziamento correnti tra persone giuridiche ed istituti di credito affiancando i tradizionali sistemi di garanzia, reale o personale, e gli atipici schemi negoziali di garanzia autonoma.
Esse hanno trovato sviluppo nel nostro ordinamento in conseguenza della progressiva espansione del fenomeno del collegamento societario che, per il perseguimento in comune di interessi economici sempre più vasti e complessi, ha assunto diverse forme, dalla partecipazione societaria ai gruppi di imprese[2].
Proprio la correlazione con tale fenomeno consente di comprendere il meccanismo sotteso al patronage. Infatti l’accesso al credito da parte dell’istituto bancario viene accordato sul presupposto che vi è un rapporto di dipendenza giuridico-economica che lega la società in posizione subordinata (controllata) e la società in posizione dominante (controllante o capogruppo). La banca, pertanto accorda, mantiene o rinnova una determinata linea di credito alla controllata fidando sulle “informazioni” provenienti dalla controllante o capogruppo e sulla plausibile influenza che, in virtù del controllo, questa eserciterà nei confronti del garantito circa la solvibilità e l’adempimento delle obbligazioni assunte[3].
Queste informazioni costituiscono il contenuto, appunto, delle lettere di patronage. Esse, quindi, possono definirsi come quelle dichiarazioni indirizzate da un soggetto - generalmente una società controllante o capogruppo - ad un istituto di credito, al fine indurre quest’ultimo ad accordare, conservare o rinnovare una determinata linea di credito ad un terzo - di regola una società controllata - legato al dichiarante da rapporti qualificati[4].
Nell’operazione economica figurano dunque tre soggetti: il patronnant o mittente; il destinatario; il debitore o patrocinato.
Il patronnant è colui che emette la lettera all’istituto bancario al fine di consentire al patrocinato di accedere alla linea di credito. Come detto l’interesse all’emanazione delle dichiarazioni di conforto sorge in capo al mittente poiché, di regola, esso è una società controllante o capogruppo di una holding. Non è escluso, tuttavia, che patronnant possa essere una persona giuridica che non abbia la maggioranza del pacchetto azionario della società. L’importante è che vi sia rapporto di controllo che si esplichi in poteri di direzione sulla società controllata[5]. In astratto è possibile, altresì, che la qualità di mittente sia rivestita da una persona fisica[6]. In questo caso il controllo potrà anche non essere di natura strettamente giuridica, ma di natura morale o derivante da rapporti di tipo familiare.
L’importante, dunque, ai fini della qualificazione delle dichiarazioni come lettere di patronage, è la presenza di un soggetto dotato di poteri giuridici o di fatto nei confronti del patrocinato in virtù dei quali sia possibile esercitare un’“influenza” sulle decisioni del destinatario in merito alla richiesta di concessione del credito. Mancando l’“autorità” del patronnant, pertanto, quelle dichiarazioni, pur lecite, sono prive di giuridicità restando relegate nell’ambito dei rapporti di cortesia[7].
Le ragioni che spingono il patronnant a far uso delle lettere di gradimento rispetto agli ordinari strumenti di garanzia, sono molteplici. In primo luogo, a differenza delle obbligazioni fideiussorie, esse non devono necessariamente figurare nelle poste di bilancio della società controllante. Ciò in quanto l’elencazione contenuta nell’art. 2424 c.c. fa riferimento a “fideiussioni, avalli ed altre garanzie personali e garanzie reali” e non menziona le garanzie atipiche. Il ricorso alle lettere di gradimento consente, pertanto, di evitare l’appesantimento del passivo[8] e, più in generale, il rischio di minare la solidità finanziaria del gruppo e l’immagine sul mercato, qualora tra gli operatori del settore circolasse la notizia che la concessione dei finanziamenti è subordinata alla prestazione di garanzie fideiussorie. In secondo luogo vi è una ragione fiscale, essendo le lettere di gradimento esentate dal pagamento dell’imposta di registro[9], a differenza delle garanzie reali e personali. Infine vi è una ragione di natura organizzativa, atteso che, mentre per l’emissione della fideiussione è richiesta, in genere, una deliberazione del consiglio di amministrazione della società, le lettere possono essere sottoscritte dall’Amministratore delegato in proprio.
Il destinatario è il soggetto al quale è indirizzata la lettera e a cui viene chiesto il finanziamento. Di regola questo è un istituto bancario, poiché dispone di adeguate risorse finanziare, necessarie a fronteggiare le spesso ingenti richieste del sovvenuto; non è escluso, tuttavia, che possa essere un soggetto diverso (ad es. una società di finanziamento). Inoltre è raro che la banca riceva le dichiarazioni di conforto senza conoscerne la provenienza; di solito tra banca e patronnant vi sono dei contatti preliminari i quali vengono formalizzati con l’invio della lettera.
Le ragioni che spingono l’istituto bancario ad accettare la lettera, sebbene essa dia minore garanzia di soddisfazione rispetto alla fideiussione tipica, si rinvengono proprio nel rapporto che lega patrocinante e patrocinato sulla cui solidità il destinatario fa affidamento e che aumentano le possibilità di esperire con successo eventuali azioni esecutive in caso di inadempienza del garantito. Si aggiunga che la banca fida sull’interesse del patronnant ad evitare l’insolvenza della società partecipata per le ripercussioni negative che tale eventualità potrebbe riverberare sull’intero gruppo[10].
Il patrocinato, infine, è il soggetto in favore del quale la lettera viene emessa e che si rivolge direttamente all’istituto di credito per la concessione, il rinnovo o la conservazione del finanziamento. Egli può “beneficiare” delle dichiarazioni del patronnant in virtù del rapporto giuridico che lo lega ad esso. Tale rapporto, come detto, si manifesta il più delle volte nelle forme del controllo societario, sicché, di regola, il debitore sarà una società controllata dal mittente.
2. La rilevanza giuridica delle lettere di patronage.
Una prima questione che storicamente ha focalizzato l’attenzione degli studiosi in tema di patronage è stata quella relativa alla natura dell’impegno assunto dal patronnant. In particolare, data la variabilità del tenore e dei contenuti delle dichiarazioni incorporate nelle lettere, non sempre immediatamente vincolanti per il mittente, la dottrina ha in alcune occasioni manifestato incertezze e difficoltà a considerare tali strumenti pienamente efficaci sul piano dei rapporti giuridici[11].
Soprattutto le opinioni più risalenti, negano la giuridicità delle lettere di patronage affermando che la loro efficacia deve essere riconosciuta su un piano diverso, limitato alla sfera morale o sociale. Si tratterebbe, in sostanza, di documenti contenenti dichiarazioni “di buona volontà” o impegni d’onore, non coercibili sul piano dell’ordinamento positivo, ma sanzionabili unicamente all’interno dell’ambiente in cui vengono assunti[12]. Solo in casi del tutto eccezionali esse possono perdere tale carattere “extragiuridico” e, tradendo la loro originaria ispirazione, assumere una qualche rilevanza per il diritto[13].
La dottrina più recente sembra, comunque aver abbandonato ogni perplessità circa il valore delle lettere di conforto. Da più parti si è riconosciuta la loro appartenenza al mondo del diritto e, di conseguenza, la loro rilevanza quali strumenti produttivi di effetti giuridici[14]. Tale rilevanza è stata fondata da alcuni su una “presunzione di giuridicità”. Poiché di regola i soggetti danno vita a rapporti regolati da norme di diritto, occorre dimostrare la contraria volontà di regolare i rapporti nascenti dalle lettere di patronage su un piano diverso dal giuridico. Se non appare tale volontà diversa, pertanto, il rapporto dovrà intendersi come soggetto alle regole del diritto[15]. In altre parole sussiste una presunzione relativa vincibile dalla prova contraria (quasi diabolica) che le parti abbiano voluto mantenere all’interno della sfera di cortesia i loro rapporti. Peraltro non si ritiene sufficiente provare che il solo mittente non aveva l’intenzione di subire le conseguenze giuridiche della dichiarazione, ma occorre provare “il comune intento extragiuridico delle parti”[16], il quale deve emergere dal contenuto degli atti in modo chiaro e inequivoco[17].
La presunzione è stata variamente giustificata sotto diversi profili sia soggettivi che oggettivi. Dal primo punto di vista si è detto che la giuridicità emerge dalla natura professionale degli operatori che di regola si avvalgono delle lettere (banche, imprenditori etc.) i quali sono perfettamente coscienti del valore giuridico di tali strumenti. Basti considerare (profilo oggettivo) l’attenzione e la cura con cui i documenti vengono redatti e soprattutto l’ambiente economico all’interno del quale circolano dove la giuridicità degli impegni costituisce la regola[18]. Ulteriore indice obbiettivo di giuridicità è dato dal ricorso sempre più frequente, da parte dei soggetti coinvolti, agli organi giurisdizionali per far valere le ragioni emergenti dalle dichiarazioni di conforto.
Anche la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della rilevanza giuridica delle lettere di patronage risolvendola in senso completamente positivo[19] tanto che, ad oggi, la disputa può considerarsi superata; ma ritenere la giuridicità delle lettere un dato ormai acquisito nell’esperienza giuridica apre un problema ulteriore, di non facile soluzione: il tema, cioè, della qualificazione giuridica e dell’efficacia delle lettere di patronage. Il discorso è arduo fonte di incertezze in quanto, come accennato, le dichiarazioni presentano contenuti assai eterogenei e possono acquistare per il patronnant un diverso valore impegnativo. Converrà, pertanto, muovere dall’analisi sistematica dei possibili contenuti delle lettere per poi tentare il loro inquadramento sotto l’aspetto propriamente giuridico.
3. Il contenuto e la tipologia delle lettere di patronage: le lettere “deboli” e la responsabilità del patronnant.
In relazione al contenuto le lettere di patronage si distinguono in “forti” e “deboli”[20]. Le prime consistono in dichiarazioni meramente “informative”, attraverso cui, il patronnant rende edotta la banca circa, ad esempio, la posizione di influenza del dichiarante ovvero circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato. Le lettere “forti”, invece, si caratterizzano per il contenuto “impegnativo” delle dichiarazioni del mittente il quale non si limita a una semplice dichiarazione di consapevolezza, ma assume obblighi di varia natura[21]. Se, come si è visto, il valore giuridico delle lettere, a prescindere dal contenuto, si ritiene, oramai, non più in discussione[22], l’individuazione della loro appartenenza all’una o all’altra categoria non è sempre agevole. Il problema non è puramente teorico, ma ha importanti risvolti di carattere pratico in vista della qualificazione giuridica della lettera e della natura della responsabilità del mittente[23]. Le difficoltà maggiori si riscontrano poiché può accadere che in una lettera sino presenti una pluralità di dichiarazioni dal contenuto variamente impegnativo. Di frequente accanto a mere dichiarazioni di scienza o assertive si pongono promesse dal contenuto più disparato che possono comportare l’assunzione di vere e proprie obbligazioni in capo al mittente[24]. Vero è, d’altro canto, che nella prassi quotidiana le lettere hanno raggiunto un sufficiente grado di “tipicità”, mostrando maggiore compattezza e coordinamento logico le disposizioni in esse contenute, sì da consentire una sistemazione per “modelli” di lettere piuttosto che per singole dichiarazioni[25].
Quanto alle lettere “deboli” esse sono state ricondotte a cinque tipi:
a) dichiarazioni di consapevolezza, con cui il patrocinante dichiara alla banca di essere al corrente della richiesta di finanziamento da parte del patrocinato ovvero di conoscere che è il rapporto di finanziamento è già in corso[26];
b) lettere di approvazione, attraverso cui il mittente manifesta un favor per il rapporto di finanziamento instaurando o instaurato;
c) lettere confermative di controllo mediante le quali il patronnant, nel caso sia una società di capitali, rende nota al destinatario la percentuale del pacchetto azionario da lei posseduta;
d) lettere di regolarità di condotta o di gestione, con le quali il dichiarante conferma di conoscere i dati circa la stabilità e l’andamento dell’attività svolta dal patrocinato e di averne accertato la regolarità;
e) lettere di policy con le quali il patronnant traccia la linea della politica imprenditoriale seguita dal gruppo con riferimento sia alle società controllate sia ai rapporti di queste con i creditori[27].
L’elencazione che precede consente di apprezzare la “debolezza” delle lettere in questione. Esse, nelle diverse accezioni, possono anche essere combinate insieme, non perdendo, tuttavia la loro natura di mere dichiarazioni di scienza o assertive della sussistenza di un fatto[28]. Esse tentano di “suggerire” al destinatario un messaggio di affidabilità sì da indurlo ad assumere un obbligazione nei confronti del patrocinato, senza che ciò comporti assunzione di impegni di garanzia da parte del mittente. La non vincolatività delle lettere per il patrocinante, del resto, spiega il motivo per cui nella pratica tale tipologia di patronage sia sempre più raramente adottato[29]. Ciò, tuttavia, non deve condurre ad affermare che, stante il loro carattere informativo, esse possano contenere informazioni non rispondenti alla realtà o non veritiere. Il che pone l’interrogativo dell’efficacia delle dichiarazioni sotto il profilo della responsabilità del patronnant.
In dottrina viene generalmente ammessa la responsabilità del dichiarante per i danni cagionati al destinatario dall’inesattezza o la falsità delle dichiarazioni. Incertezze vigono, invece, sulla natura della responsabilità.
L’indirizzo più restrittivo, muove dal presupposto che possono ritenersi tipologicamente strutturate su un piano autonomo solo le dichiarazioni meramente informative, perché le dichiarazioni “forti”, contenendo dei veri e propri impegni negoziali, possono utilmente essere ricondotte a figure tipiche del nostro ordinamento. In questa ottica il patronage informativo è stato qualificato come “raccomandazione” attraverso cui il mittente-raccomandante esercita influenza sul destinatario affinché conceda o mantenga la linea di credito concordata con il patrocinato-raccomandato. Di conseguenza, qualora le dichiarazioni fornite dal raccomandante si rivelino false o tali da indurre in errore il destinatario, il primo risponderà a titolo extracontrattuale dei danni cagionati[30]. A questa tesi è stato obbiettato che non pare corretta la premessa metodologica che riconduce a figure tipiche tutte le lettere contenenti dichiarazioni “impegnative”, atteso che la prassi commerciale ha dimostrato, viceversa, l’emersione di dichiarazioni dai contenuti più diversi i quali possono dirsi “tipici” solo “socialmente”[31].
Aderisce alla tesi della responsabilità aquiliana anche chi muove dall’analogo presupposto che le lettere di patronage vadano tutte ricondotte all’elemento dell’induzione a contrarre. Più precisamente tutte le dichiarazioni di patronage, comprese quelle più persuasive, contengono l’assunzione di determinati comportamenti da parte del mittente e rilevano non come promesse che legittimano la banca a pretendere la prestazione, ma solo come elementi costitutivi di un illecito aquiliano. Infatti la dichiarazione che, inducendo un terzo a contrarre, è seguita da un comportamento contrario al suo contenuto costituisce un fatto illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c.[32]. La rilevanza giuridica delle lettere e la loro peculiarità rispetto alla fideiussione possono, dunque, apprezzarsi proprio nel mutamento del titolo della responsabilità del patronnant, da contrattuale (quale quella nascente dall’obbligazione fideiussoria) a extracontrattuale[33]. Né potrebbe valere a configurare un diverso regime di responsabilità la circostanza che le affermazioni siano seguite da una “presa d’atto” da parte della banca. Una tale affermazione, infatti, non integra “accettazione” idonea alla conclusione di un contratto, perché preceduta solo da dichiarazioni miranti a persuadere l’operatore bancario a concedere o mantenere la linea di credito, non già ad assumere obbligazioni di garanzia[34].
In questo contesto un’attenta dottrina ha precisato che occorre muoversi con maggiore cautela nel valutare le lettere “deboli”, soprattutto nell’ipotesi in cui queste non contengano dichiarazioni mendaci[35], ma siano dovute a “semplice” colpa del patronnant. In questo caso si ritiene che utili indicazioni provengano dalla fattispecie relativa alla responsabilità per trasmissione di informazioni economiche[36]. Su questa scorta, per accertare la responsabilità del patronnant occorre operare in base ad un duplice criterio: il primo deriva dal bilanciamento tra il “potere di controllo” che l’informatore ha sulle informazioni rese e l’“affidamento” sulla positiva conclusione dell’affare generato nella sfera giuridica dell’informato; il secondo muove dalla valutazione delle possibilità che, secondo l’operatore di media diligenza, il contratto si perfezionasse a prescindere dalle informazioni rese o allorquando le stesse fossero state correttamente rilasciate[37]. Qualora da tali indici comparatistici risultino positivamente accertati tanto la colpevolezza del patronnant quanto il nesso di causalità tra le dichiarazioni e il danno subito dal destinatario, potrà affermarsi la responsabilità del mittente ex art. 2043 c.c..
Autorevole dottrina ha preso le mosse dalla considerazioni che precedono per puntualizzare come sia approssimativo il fondamento della responsabilità del patronnant nel generale principio del neminem laedere [38]. Muovendo da un’analisi più approfondita della struttura delle lettere, si è evidenziato che anche nell’ipotesi in cui queste non contengano veri e propri obblighi (come, appunto, nelle lettere “deboli”), sorgono in capo al dichiarante diritti e doveri specifici nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel rapporto[39]. Le lettere, a ben vedere, si inseriscono in un procedimento di formazione del consenso tra destinatario e patrocinato volto alla conclusione di un contratto; in particolare “interferiscono” in quel procedimento formativo creando un affidamento nel finanziatore circa la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni, al fine di agevolare la positiva conclusione dell’affare. Ne consegue che le lettere informative, anche non assurgendo al rango di dichiarazioni negoziali, qualora contengano dichiarazioni false o inesatte (o semplicemente fuorvianti in caso, ad esempio di reticenza) determinano in capo al patronnant una responsabilità non già extracontrattuale, ma di natura precontrattuale, integrando violazione delle regole di diligenza, correttezza e buona fede prescritte dagli artt. 1337 e 1338 c.c.[40].
Lo schema sanzionatorio della culpa in contrahendo si ritiene applicabile tanto nell’ipotesi in cui le lettere si inseriscano in un rapporto contrattuale che lega patronnant e finanziatore, quanto nel caso in cui il dichiarante sia un terzo intermediario in senso lato rispetto al contratto concluso tra il destinatario ed un altro soggetto, in particolare, come nel caso del patronage, quando la credibilità del dichiarante sia qualificata dallo stretto collegamento di questi con il soggetto cui si riferiscono le dichiarazioni informative[41].
Accogliendo tali rilievi, la giurisprudenza del Supremo Collegio, superando le incertezze di precedenti decisioni le quali spesso si erano mosse nell’ambito della responsabilità aquiliana del patronnant, senza specificare, peraltro, il fondamento di tale qualificazione[42], ha confermato che, quando le dichiarazioni hanno un contenuto meramente “informativo”, un’eventuale responsabilità del patrocinante può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c.[43] L’orientamento è apprezzabile soprattutto se verificato in relazione alla collocazione delle lettere informative nel più ampio contesto, sopra descritto, dell’operazione economica posta in essere. In tale ambito è parso corretto sostenere che il patronnant non sia assimilabile al terzo che, res inter alios acta, neque nocet neque prodest. Al contrario egli è consapevole (rectius: vuole) che la banca assuma determinate decisioni proprio sulla base di elementi di giudizio ricavabili dalle informazioni contenute nelle lettere. Qualora dette informazioni non si rivelino tali è, dunque, innegabile la responsabilità del patronnat, a titolo precontrattuale, per aver inciso negativamente il processo formativo della volontà negoziale del destinatario, indotto alla conclusione del contratto con il patrocinato.
La sistemazione, in ambito precontrattuale, della responsabilità del mittente non risolve tutti i problemi di ordine pratico. La loro soluzione è legata alla scelta della disciplina ritenuta applicabile a tale forma di responsabilità. Se si aderisce all’opinione della dottrina tradizionale e della giurisprudenza[44], che considerano applicabile alla responsabilità precontrattuale il regime giuridico dell’art. 2043, è evidente come non vi saranno divergenze, soprattutto di ordine probatorio, rispetto alla ricostruzione precedentemente prospettata che considera tout court extracontrattuale la responsabilità del patronnant. In entrambe le costruzioni, infatti, graverà sulla banca destinataria l’onere di dimostrare il dolo o la colpa del mittente per la falsità delle sue dichiarazioni nonché il nesso tra queste e il danno patrimoniale subito. A tal fine è opportuno distinguere tra i diversi momenti in cui la dichiarazioni è stata emessa: se essa è inviata prima della concessione del finanziamento, la banca dovrà dimostrare il ruolo determinante svolto dalla lettera nella stipula del contratto sì da ottenere un risarcimento pari all’ammontare del credito concesso; se invece la lettera è emessa in pendenza di un rapporto già esistente il risarcimento potrà essere domandato solo per i finanziamenti concessi successivamente alla ricezione della stessa e sempre che si dimostri la sua influenza determinante[45].
A diverse conclusioni si arriverebbe ove si seguisse la tesi contrattualistica che riconduce la responsabilità precontrattuale al sistema dell’inadempimento ex art. 1218 c.c.[46]. In questo caso l’onere della banca risulterebbe, notevolmente affievolito, mentre sarà molto gravoso e “praticamente insormontabile” per il patronnant, considerando che la sola prova dell’assenza di colpa non vale ad esimerlo da responsabilità[47].
4. Le lettere di patronage “forti”: tipologie e qualificazione giuridica.
Nella pratica commerciale è piuttosto raro incontrare lettere di patronage dal contenuto meramente informativo. Esse, infatti, non contengono precisi impegni da parte del patronnant e difficilmente riescono a determinare sul destinatario un’influenza tale da indurlo a stipulare il contratto di finanziamento o a concedere nuove erogazioni. Tale risultato può essere perseguito con maggior incidenza se, in aggiunta alle dichiarazioni informative, o in alternativa ad esse, il patronnant emetta delle dichiarazioni impegnative, assumendo delle vere e proprie obbligazioni nei confronti del destinatario. Tali dichiarazioni costituiscono il corpus delle lettere di patronage “forti”. Per esse si pone anzitutto un problema classificatorio, atteso che gli impegni di volta in volta assunti possono avere tenore e portata differenti.
In una prima categoria di lettere possono essere compresi tutti gli impegni finalizzati a rassicurare il destinatario sulla convenienza dell’affare e sul ridotto rischio imprenditoriale afferente all’operazione di credito.
Appartengono a tale categoria[48]:
a) la lettera di influenza con cui il patronnant si impegna ad esercitare la sua influenza o il suo controllo sul debitore per ottenere che questi adempia esattamente l’obbligazione assunta nei confronti del destinatario[49];
b) la dichiarazione di non svuotamento con cui il mittente si impegna a non determinare alcuna modifica della politica gestionale condotta sino a quel momento o a non sottrarre risorse che possano pregiudicare la condotta economico-finanziaria del patrocinato;
c) la lettera di futuro mantenimento della partecipazione con cui il patronnant dichiara di mantenere ferma la propria partecipazione nella società patrocinata per il futuro o per tutta la durata del contratto[50];
d) la lettera di obbligo in caso di cessione della partecipazione. Questa dichiarazione, a differenza della precedente, ha contenuto più pregnante in quanto configura precisi obblighi del patronnant, qualora decidesse di dismettere o diminuire la propria partecipazione nella società patrocinata.
Vi è poi una seconda categoria di lettere con cui il dichiarante mira a rassicurare il destinatario assumendo sia obblighi di dare, al fine di mantenere la solvibilità del debitore, sia, in alcuni casi, la responsabilità per l’eventualità che questo non possa più fare fronte ai propri impegni.
Rientrano in questa categoria:
a) la dichiarazione generale di mantenimento della solvibilità con cui il patronnant si impegna a mantenere il sovvenuto in una condizione economico-finanziaria tale da consentirgli in ogni momento di far fronte al debito contratto;
b) la dichiarazione particolare di mantenimento della solvibilità che si distingue dalla precedente per avere un ambito più circoscritto, dato che il dichiarante si impegna a conservare la condizione finanziaria del debitore specificamente per consentirgli il rimborso del debito;
c) la lettera di mantenimento della consistenza del capitale in cui figura l’impegno di conservare il capitale della partecipata in misura consistente o di procurare il capitale necessario a raggiungere una certa consistenza;
d) la lettera di assunzione del rischio di perdite con cui il mittente dichiara che eviterà alla banca di subire perdite a cagione della concessione del finanziamento;
e) la lettera di assicurazione dell’adempimento attraverso la quale il patrocinante assicura l’adempimento dell’obbligo del patrocinato nei confronti della banca.
Come si può intuitivamente constatare dall’elencazione che precede, meramente esemplificativa, la varietà tipologica delle lettere rende arduo un loro inquadramento giuridico e una riconducibilità a schemi uniformi. Se a ciò si aggiunge che, data questa eterogeneità, potrebbe rivelarsi fuorviante e rischioso il tentativo di ricondurre alla generalità delle dichiarazioni i risultati cui si perviene in relazione al contenuto di ogni singola lettera non sorprende che la qualificazione giuridica del patronage abbia rappresentato, e rappresenti tutt’ora, un argomento assai controverso.
L’unico risultato che può dirsi aver raggiunto un sufficiente grado di certezza è rappresentato dall’impossibilità di ricondurre il sistema delle lettere di patronage allo schema della fideiussione[51].
A prescindere dal loro contenuto “forte” o “debole”, infatti, diversa è la funzione giuridico-economica svolta da queste dichiarazioni rispetto alla fattispecie negoziale tipica. Tale funzione non è tanto quella di garantire tecnicamente l’esatto adempimento di un’obbligazione altrui, quanto quella di comunicare al futuro creditore fatti e argomenti che provino l’interesse del patronnant a tale adempimento e siano idonei, quindi, a rafforzare nel creditore il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni[52].
Questa divergenza sul piano causale è avvalorata dal limite insuperabile del dato positivo di cui all’art. 1937 c.c.. La norma richiede che la volontà di assumere l’obbligazione fideiussoria debba essere sempre espressa nel senso che, pur non occorrendo forme solenni[53], è necessario che sia manifestata in modo inequivocabile; in altri termini il patto di garanzia deve risultare chiaramente dalle espressioni usate dalle parti[54], le quali sono tenute a precisare il contenuto del volere, sia per quanto attiene al debito garantito, sia in relazione ai limiti oggettivi della garanzia. Tutti questi elementi non figurano nelle lettere di patronage: accostare quindi le dichiarazioni di conforto alla fideiussione significherebbe, in contrasto col dettato normativo, ammettere nel sistema la possibilità di concludere negozi fideiussori per facta concludentia[55].
Con riferimento specifico alle lettere “forti”, alcuni autori hanno fatto leva sulle sollecitazioni, anche implicite, contenute spesso nelle dichiarazioni e sull’influenza esercitata dal patronnant in vista della concessione del finanziamento per ritenere configurabile in queste ipotesi un mandato di credito[56]. In particolare la lettera costituirebbe la proposta e il contratto si perfezionerebbe mediante il comportamento concludente con cui la banca procede alla concessione del credito oggetto della richiesta[57]. La struttura del contratto sarebbe rispettata atteso che non è necessario alla sua formazione alcun riferimento all’obbligo del richiedente di rispondere come fideiussore, rappresentando questo un mero effetto ricollegato ex lege al conferimento dell’incarico[58].
A questa costruzione si è obbiettato che, anche ammettendo che il comportamento concludente possa integrare accettazione, manca l’obbligo di una parte di fare credito ad un terzo, che è elemento essenziale della figura contrattuale (art. 1958 c.c.). In sostanza la banca destinataria della lettera non assume nessuna obbligazione verso il patronnant in ordine alla concessione del finanziamento, ma è assolutamente libera di stipulare o meno[59]. Né, d’altra parte, il ruolo persuasivo delle lettere nei confronti della banca può ritenersi sufficiente a far ritenere che concedendo il finanziamento la banca perfezioni per fatti concludenti un contratto di mandato di credito di cui il patronage costituirebbe l’offerta[60]. Il risultato cui si perverrebbe aderendo alla tesi criticata sarebbe, infine, paradossale e pericoloso in quanto comporterebbe la responsabilità, quale fideiussore, del mandante-promissario, in contrasto con la ragion d’essere dell’istituto di patronage che, come visto, è emerso e si è diffuso proprio al fine di sottrarre il mandante al regime fideiussorio[61].
Maggiori adesioni, soprattutto in giurisprudenza[62], ha avuto la tesi che ha tentato di inquadrare le lettere di patronage “forti” nell’ambito dell’art. 1381 c.c. relativo alla promessa del fatto del terzo[63].
Senza soffermarsi, in questa sede, sul problema relativo alla esatta qualificazione giuridica della figura[64], può dirsi che secondo l’opinione tradizionale la fattispecie si perfeziona unicamente quando il terzo non sia già vincolato giuridicamente ad assumere l’obbligo o a tenere il comportamento oggetto della promessa. Il che esclude in nuce la possibilità di applicare la norma in esame tutte le volte in cui la lettera intervenga in un rapporto obbligatorio già instauratosi tra patrocinato e destinatario della lettera. Se, ad esempio, il patronnant promette che eserciterà i suoi poteri per fare sì che la controllata adempia le obbligazioni da questi assunte verso la promissaria, oggetto della promessa è il fatto proprio costituito dall’esercizio dei poteri di controllo, non già il fatto del terzo, ossia l’adempimento delle obbligazioni del debitore[65]. Se così non fosse, la promessa del patronnant finirebbe per integrare una tipica garanzia fideiussoria ossia garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di restituzione[66]: si tornerebbe, quindi, verso quelle garanzie tipiche che le parti volevano, invece, escludere[67].
Più in generale si è sostenuto che non sempre l’utilizzo dello schema tipico della promessa del fatto del terzo conduce a risultati pienamente rispettosi delle aspettative delle parti, risultando più opportuno, a tal fine, operare delle distinzioni all’interno dell’ampio genus delle lettere “forti”. Così gli estremi della promessa tipica dovrebbero ravvisarsi solo in quei casi in cui dal tenore delle dichiarazioni e dall’insieme delle circostanze emerga la volontà di operare un trasferimento sul patronnant di ogni rischio derivante dal rapporto di credito tra patrocinato e destinatario. In altre parole la riconducibilità della lettera allo schema tipico sarebbe possibile ogniqualvolta dalla stessa emerga in modo chiaro non solo che il contratto non sarebbe stato concluso senza l’intervento del patronnant, ma anche che tale intervento era diretto all’assunzione dei rischi straordinari e non controllabili dell’operazione[68]. Nelle ipotesi, più frequenti, in cui ciò non avvenga, perché il mittente assume impegni più o meno intensi i quali non si risolvono in garanzie, le lettere dovrebbero essere considerate come obbligazioni atipiche di fare[69].
Questa costruzione, se pur ha il pregio di mettere in luce le diverse accezioni in cui il patronage può manifestarsi, trova obiezioni nelle tesi che, facendo leva sul disposto dell’art. 1987 c.c., negano la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento forme di promesse unilaterali atipiche[70]. Il tenore della norma, che sancisce l’inefficacia delle promesse al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, non consentirebbe questioni circa un’eventuale derogabilità[71]: le, promesse, costituirebbero, dunque, un numerus clausus non suscettibile di estensione a fattispecie innominate.
Con riferimento allo specifico tema delle lettere di patronage dottrina e giurisprudenza hanno fatto leva su numerosi argomenti per superare il dogma della tipicità delle promesse unilaterali. Il percorso prende le mosse da un dato testuale che rivela come la norma di cui all’art. 1987 abbia in realtà un significato meno pregnante di quel che appare; la relazione al Codice civile (par. 251) precisa, infatti, che “essa non va intesa nel senso che i casi, nei quali la legge riconosce effetti obbligatori alla promessa unilaterale, siano soltanto quelli contemplati nel titolo quarto del libro delle obbligazioni”[72]. In secondo luogo si è rilevato come le ipotesi ivi contemplate siano in, in realtà, prive di valore sostanziale. La promessa astratta di pagamento, nonché la ricognizione di debito si basano su una preesistente fonte di obbligazione e rilevano, in mancanza di questa, unicamente sul piano processuale determinando un’inversione dell’onere probatorio circa l’esistenza di una causa debendi (c.d. astrazione processuale)[73]. Ma anche quando la promessa o la ricognizione siano prestate proprio al fine di ottenere quell’effetto processuale, questo non coinciderà con l’effetto sostanziale dichiarato nella promessa o nella ricognizione[74]. Il che porta a concludere che il principio di tipicità può ritenersi applicabile solo a quelle promesse astratte ossia che si pongono su un piano di neutralità o di indifferenza sul piano causale[75]: viceversa è possibile ammettere nel nostro ordinamento promesse unilaterali atipiche (la cui ammissibilità non è contrastata dall’art. 1987 c.c.), che siano sorrette da un’idonea causa giustificativa e mirino alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.)[76].
Nel caso delle lettere di patronage “forti” sono presenti entrambi questi requisiti: il primo si apprezza nell’interesse economico del patronnant a vedere concesso o mantenuto i credito al patrocinato[77]; il secondo è ben evidenziato laddove si precisa che le lettere “sia pure con strumenti diversi da quelli propri delle garanzie personali tipiche, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore”[78], realizzando, così, interessi meritevoli di tutela.
Ma il percorso della giurisprudenza non si arresta al superamento dello “schermo” normativo dell’art. 1987 c.c. al fine di ammettere, sia pure sub specie di lettera di patronage “forte”, una promessa atipica: esso si spinge oltre, tentando di rinvenire all’interno del sistema una veste, per così dire, “procedimentale” che possa adattarsi alle dichiarazioni impegnative contenute nelle lettere di conforto. Il risultato cui si perviene sfocia nella tesi secondo cui a questa tipologia di lettere possa essere utilmente applicato lo schema dell’art. 1333 c.c., il quale, sebbene faccia riferimento al “contratto” con obbligazioni del solo proponente, si costruisce senza bisogno di accettazione e quindi, in definitiva, per effetto di un atto unilaterale.
Questa conclusione, se pur apprezzabile e condivisa da parte della dottrina[79], potrebbe non risultare decisiva in merito all’esatto inquadramento giuridico delle lettere di conforto. I dubbi rimangono legati proprio alla qualificazione della fattispecie ex art. 1333 c.c. La tesi da ultimo indicata trova, in effetti, parziale conferma in quelle opinioni che considerano il negozio nascente dalla norma citata come atto unilaterale o promessa unilaterale[80]; diversamente potrebbe essere difficilmente perseguita qualora si preferisse la diversa ricostruzione della norma che la riconduce all’alveo della “contrattualità”. Secondo questa visione, il fatto che la disposizione non faccia riferimento ad un’espressa manifestazione di consenso che si traduca in accettazione non osta alla configurabilità di un vero e proprio contratto. Occorre, infatti, prestare attenzione al modo ed al valore del comportamento dell’oblato, atteso che il contratto si conclude una volta scaduto il termine fissato per l’esercizio della facoltà di rifiutare (mancato rifiuto)[81]. In questa ottica si è proceduto ad una “riqualificazione” positiva del silenzio dell’oblato - il quale ha assunto, secondo e diverse tesi, il valore “significante” di accettazione tacita[82] ovvero di comportamento concludente[83] ovvero ancora di “comportamento omissivo per trascuratezza”[84] - e, per tale via, si è affermata la natura contrattuale della fattispecie.
Senza addentrarci oltre sulle difficoltà poste dalle varie ricostruzioni dell’art. 1333 c.c. in chiave contrattuale[85], vi è che rimane aperta la possibilità di rinvenire un tale fondamento nelle lettere di patronage impegnative. Ed, invero, parte della giurisprudenza ha mostrato un certo favore verso una la qualificazione delle lettere “forti” come contratti anziché come negozi unilaterali o promesse unilaterali.
In questa prospettiva l’art. 1333 c.c., nell’ambito del quale vengono inquadrate le lettere impegnative, sarebbe un contratto che si conclude attraverso il meccanismo della proposta ed accettazione la quale, in specie, si configurerebbe come “mancato rifiuto”[86]. Ne conseguirebbe, sul piano ermeneutico, l’immediata applicazione alle lettere impegnative delle norme sull’interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.), evitando quel “giudizio di compatibilità” tra negozio unilaterale e contratto di cui all’art. art. 1324 c.c.[87]; sul piano disciplinare, poi, qualora le dichiarazioni del patronnant non si rivelino veritiere o, se pur veritiere, non siano seguite da un comportamento conforme agli impegni presi, queste, incidendo sull’impegno assunto dal patronnant nei confronti del destinatario ai sensi dell’art. 1333 c.c., determineranno inadempimento ai sensi dell’art 1218 c.c.[88].
Comunque, a prescindere dall’aspetto procedimentale, è stato posto in luce come la qualificazione giuridica della lettera impegnativa in termini di contratto pare meglio adattarsi alla realtà sostanziale sottesa all’operazione economica in cui si inserisce. Ciò, non solo da un punto di vista soggettivo, atteso che la qualifica professionale tanto del patronnant quanto del destinatario “tipicizza” quanto meno su un piano sociale il rapporto da essi costituito; ma anche da un punto di vista oggettivo poiché le parti mirano entrambe al perseguimento di un proprio interesse che, anche quando non assurga al rango del diritto soggettivo, appare senza alcun dubbio meritevole di tutela. In altri termini “il regolamento di interessi tra patronnant e destinatario ha tutti i presupposti sostanziali della figura contrattuale e più specificamente del contratto (atipico) di garanzia”[89]. La sua ammissibilità, dunque, si giustifica all’interno dell’ordinamento, poiché, al pari degli altri contratti autonomi di garanzia, esso è dotato di una propria causa cavendi, che, nel trasferire sul patronnant i rischi legati all’operazione economica conclusa tra patrocinante e destinatario, realizza in concreto gli interessi delle parti e appaga, allo stesso tempo, la comune esigenza di certezza dei rapporti economici favorendo, altresì, lo sviluppo delle libertà costituzionalmente garantite[90].
BIBLIOGRAFIA
Per lo studio delle lettere di patronage è impossibile prescindere dai fondamentali scritti di Mazzoni A., tra cui si segnala: Le lettere di “patronage”, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale G.B., II, Milano, 1978. Le dichiarazioni di patronage, in AA.VV., Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale, Milano, 1978. Le lettere di patronage, Milano, 1986. Vedi pure, dello stesso A., Le lettere di patronage nelle procedure concorsuali: contributo allo studio dei profili sistematici delle garanzie autonome, in Banca Borsa e Tit. Cred. 1984, II, 333 ss.; Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, ibidem, 1984. Interessanti contributi, ai fini dell’inquadramento della figura, soprattutto nell’ambito del diritto societario, nonché dell’individuazione dei soggetti coinvolti nell’operazione, possono rinvenirsi, altresì, in: Chiomenti F., Le “lettere di conforto”, in Riv. Dir. comm., 1974, I, 147 ss..; Scotti Camuzzi S., Unico azionista, gruppi, “lettres de patronage” in Riv. soc., 1973, 564 ss.; id., Osservazioni in tema di responsabilità dell’unico azionista, in jus, 1977, 147 ss.; Segni M., La “lettre de patronage” come garanzia personale impropria, in Riv. Dir. civ., 1975, I, 126 ss. Di Giovanni F., La lettera di patronage, Padova, 1984, 20; cfr., anche, Severini F., Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo in Giur. comm., 1991, I, 917. Più di recente si segnala il contributo offerto da Bozzi G., Le garanzie atipiche, Milano, 1999, 342. Sulle ragioni della diffusione e dell’utilizzo del patronage si vedano, oltre all’A. da ultimo cit., gli studi di Atti A., Il “patronage” e i gruppi di società: le fattispecie e il valore giuridico, in Contr. impr., 1985, 884; Viale M. Le garanzie bancarie, in Tratt. Dir. comm e Dir. pubbl. ec. diretto da Galgano F., XVIII, Padova, 154 ss.. Sulla rilevanza giuridica del patronage si segnalano, tra i sostenitori della tesi “negativa” oltre a Chiomenti F., cit., 346 ss., Montagnani C., Le garanzie prese sul serio: cortesia, pratiche generali interpretative e controlli nelle lettere di patronage, nota a Trib. Roma 18.7.1985, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1986, II, 450 ss. Vedi anche Cecchini A.L., Rapporti non vincolati e regole di correttezza, Padova, 1977, 102; Atti A., op. cit., 930 ss.. La rilevanza giuridica del patronage è, comunque riconosciuta dalla maggior parte della dottrina dominante. Sul punto, oltre a Mazzoni A., loc. cit., si segnalano: Segni M. op. cit., 125 ss.; Briganti E. Fideiussione e promessa del fatto altrui, Napoli, 1981, 181; Deli e Giardina, Le lettere di patronage, in Dir. comm. internaz. I e II, 1987, 274 ss.; Prosperetti M., Profili sistematici delle lettere di gradimento in Banca Borsa e Tit. Cred., 1978, I, 70 ss.; id., Lettres de patronage, in Diz. Dir. priv., diretto da Irti N., Milano, 1980, 559; Prosperi F., Lettre di patronage e mendacio bancario, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1979, I, 152 ss.; Allegri V., Brevi note sulla lettera di “patronage”, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1982, I, 316 ss.; Porzio M., La lettre de patronage, in Rass. econ., 1982, 1569 ss.. In particolare favorevoli ad ammettere una “presunzione di giuridicità” delle lettere: Gasparini A., Le lettere di patronage, Padova, 1993, 206; Prosperetti M., op.ult.cit., 559 ss.; Vanoni S., Lettere di patronage deboli e responsabilità del patronnant, in Banca Borsa e Tit. Cred, 1994, II, 48 ss.. Per la giurisprudenza di legittimità valga per tutte Cass. 27.9.1995 n. 10235 la quale è stata variamente annotata e commentata: in Contr. e impr., 1996, 9, nota di Galgano F., Lettera di patronage e promesse unilaterali atipiche; in Corr. giurid., 1996, nota di Stingone C., Lettera di patronage: dichiarazione a contenuto impegnativo e qualificazione contrattuale della fattispecie; in Giust. civ. 1996, I, 3007, nota di Caliceti P., Brevi note in tema di patronage; in Giur. it., 1996, I, 738, nota di Chinè G., La Cassazione sul patronage: una voce fuori dal coro; in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 278, nota di Cavanna M., Lettera di patronage ed estensione della responsabilità del patronnant; in Banca Borsa e Tit. Cred., 1997, II, 396, nota di Vanoni S. Interpretazione e qualificazione delle lettere di patronage: conferme e sviluppi in alcune recenti sentenze; ibidem, 538, nota di Severi C., Lettere di patronage: responsabilità per inesatte informazioni economiche. Per la giurisprudenza di merito si segnala Trib. Milano 30.5.1983, cit., Favorevoli ad ammettere la “presunzione di giuridicità” anche Trib. Roma 18.7.1985, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1996, II, 450 ss., con nota di Montagnani C.; Trb. Milano 12.11.1992, in Giur. it., 1994, I, 154 ss.; Trib. Monza 12.10.1993 in Giust. civ., 1994, I, 2979 ss.. La classificazione delle lettere di patronage in base ai possibili contenuti è stata prospettata da gran parte della dottrina tra cui: Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 53 ss.; Bozzi G., Le garanzie atipiche, cit., 345; Deli e Giardina, op.cit., 273, 577 ss.; Segni M., op.cit., 126; Atti A., op.cit., 825; Scotti Camuzzi S., Le lettere di patrocinio, in Riv. Dir. comm., 1980, I, 157: Intermedia la posizione assunta da Mastropaolo F., I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989, 172 ss.. La distinzione tra patronage “forte” e “debole” è stata accolta dalla giurisprudenza prevalente. Oltre alla già citata Cass. 27.9.1995 n. 10235, cfr. la recente Cass. 3.4.2001, n. 4888; per la giurisprudenza di merito valga per tutte Trib. Palermo 29.12.1999. Sulla responsabilità del patronnant, in caso di dichiarazioni a contenuto informativo, ritengono applicabile l’art. 2043 cod. civ.: De Sanctis Ricciardone A., Patronage e “raccomandazione”, in Riv. crit. Dir. priv., 1983, 397 ss.; Galgano F., Diritto Privato, Padova, 1983, 368; id. Diritto commerciale, L’imprenditore, Bologna 1986, 315; cfr., anche, id., La società per azioni in Tratt. Dir. comm e dir. pubbl. economia, cit. 214; Ruffolo U., Lettres de patronage e responsabilità aquiliana, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1984, II, 459 ss..; Viale M., Le garanzie bancarie, cit., 161. Si veda anche la posizione assunta da Molle G., Responsabilità del banchiere per consiglio o raccomandazione nell’acquisto di azioni o obbligazioni, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1935, II, 39 ss.; Atti A., La responsabilità del patronnant è dunque extracontrattuale, in Contr. Impr., 1986, 41 ss. In giurisprudenza: Cass. 4.5.1982, n. 2765, in Giur. it., 1983, I, 786 ss.; Trib. Milano 30.5.1983, Vedi, altresì, Trib. Firenze 30.11.1983, in giust. civ., 1994, I, 1405; App. Roma, 17 ottobre 1989, in Giust. civ., 1989, I, 2652. Sostengono, invece, la natura precontrattuale della responsabilità del patronnant, tra gli altri, Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 102; id., Le dichiarazioni di patronage, cit., 333 ss.; favorevoli alla tesi della natura precontrattuale, con qualche distinguo: Prosperi F., cit.; Checchini A., op. cit., 259; Portale G.B., Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del diritto del commerciale, in AA.VV., Funzione bancaria-rischio e responsabilità della banca a cura di Maccarone S. e Nigro M., Milano, 1981, 266 ss.; id. Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1982, I, 3 ss.; Abbadessa P., Banca e responsabilità precontrattuale: i doveri di informazione, ibidem, 295 ss.; id., Diffusione dell’informazione e dovere di informazione dell’intermediario, ibidem, 313 ss. Ferrarini G., Gestione fiduciaria, nuove forme di investimento, tutela degli investitori, ibidem, 246 ss. In giurisprudenza: Cass. 27.9.1995, cit.; Trib. Torino 11.4.2000, in Giur.it., 2001, 1445. Sulla qualificazione giuridica delle lettere di patronage, in rapporto alla fideiussione, ex plurimis, Segni M., La “lettre de patronage”, cit., 150 ss.; Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 276 ss. In giurisprudenza: Cass. 3.4.2001, n. 4888, in Giust. civ., 2001, 2254, cit.; Cass. 27.9.1995, cit.; cfr, anche App. Roma 15 giugno 1998, cit. Contra: Trib. Milano 17.10.1994, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1995, II, 346, con nota di Rubino De Ritis. Per la riconducibilità delle lettere impegnative al mandato di credito: Scotti Camuzzi, S., Unico azionista, gruppi, “lettres de patronage”, Milano, 1979, 164 ss.; Barbiera L., Le garanzie atipiche e innominate nel sistema del codice del 1942, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1985, I, 744; Trib. Milano 30.5.1983, cit.. Contra: Mazzoni A., op.ult.cit., 349 ss. Cfr. anche Galgano F., Dir. civ. e comm., cit., 226; in giurisprudenza: oltre alla gia cit., App. Roma 15. 6. 1988, si segnala di recente Cass. 3.4.2001, cit., in motivazione. Sul rapporto tra patronage e promessa del fatto del terzo: Severini F., Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo, cit., 895 ss.; Prosperetti M., Lettres de patronage, cit., 561. In giurisprudenza: Trib. Milano 1.1.1983, in Banca Borsa Tit. Cred., 1984, II, 383, con nota di Mazzoni A., Le lettere di patronage nelle procedure concorsuali, cit., e in Giur. it., 1984, I, 2, 362 con nota di Fusaro A., In tema di fideiussione, patronage, promessa del fatto del terzo. Trib. Milano 12.11.1992, in Giur. it., 1994, I, 154, con nota di Calvello; Trb. Monza 12.10.1993 in Giust. civ., 1994, 2979, con nota di Costanza M.. Sul punto anche Bozzi G., op. cit., 383 ss, ove ulteriori notazioni giurisprudenziali. Contrari a questo indirizzo: Mastropalolo F., Promessa del fatto altrui, garanzie personali e sindacati di voto, in AA.VV., Il contratto-Silloge in onore di Giorgio Oppo, Padova, 1992, 235; si segnala inoltre il contributo di Angelici C. e Bussoletti M., Garanzie bancarie proprie e improprie e procedure concorsuali, in Giur. comm., 1986, I, 802 ss.; in giurisprudenza vedi Cass. 9.4.1990 n. 2965, in Giust. civ, 1990, I, 2359; Trib. Milano 22.6.1995, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1997, 396 con nota di Vanoni S.; Trib. Trieste, 29.2.1996, in Nuova giur. civ. comm., 1997, 596. vedi anche Trib. Roma 18.7.1985, cit.. Si distingue l’opinione di Mazzoni A., Lettere di patronage, mandato di credito, cit., 380 ss, che considera il patronage impegnativo come obbligazione atipica di fare. Conf. Segni M., op.cit., 143; Castiglia G., Promesse unilaterali atipiche, Bologna, 1985, 205. In giurisprudenza cfr. Trib. Bologna 14.9.1988, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1990, 252 nonché in Riv. not., 1989, 11. Contrari: Atti A., La lettera di patronage, cit., 831, e, in generale, Galgano F., Il contratto e il negozio giuridico, in I contratti in generale, diretto da Alpa G. e Bessone M., III, Torino, 1991, 379. Sui rapporti tra patronage e contratto con obbligazioni del solo proponente si segnala, in ultimo, il contributo di Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 119; id, Lettere di patronage, mandato di credito, cit., 340 ss. Vedi anche Severini F., Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo, cit..Sostiene la tesi del contratto unilaterale con causa di garanzia Prosperi F., Lettre di patronage, cit., 152. In giurisprudenza: Trib. Torino 11.4.2000, in Giur. it., 2001, 1445; App. Roma 15.6.1998 Cass. 3.4.2001, n. 4888, cit.. Per i contributi della dottrina più recente si vedano, infine, Papale P.P., Lettere di patronage, gli sviluppi della giurisprudenza in Francia e in Italia, in Riv. Dir. civ., 2000, II, 307; Matarazzo A., Le lettere di patronage, in Nuova rass., 2000, 116.
[1] Cfr. Chiomenti F., Le “lettere di conforto”, in Riv. Dir. comm., 1974, I, 147 ss.; Scotti Camuzzi S., Unico azionista, gruppi, “lettres de patronage”, in Riv. soc., 1973, 564 ss.; id., Osservazioni in tema di responsabilità dell’unico azionista, in jus, 1977, 147 ss..
[2] Per una disamina dei vari fenomeni di collegamento tra società e gruppi si veda, per tutti, Ferri G., Man. Dir. comm., IX ed., a cura di Angelici C. e Ferri G.B., Torino, 1995, 518 ss..
[3] In questo senso Di Giovanni F., La lettera di patronage, Padova, 1984, 20; cfr., anche, Severini F., Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo, in Giur. comm., 1991, I, 917.
[4] Cfr. Mazzoni A., Le lettere di “patronage”, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale G.B., II, Milano, 1978, 1081 ss.; id., Le dichiarazioni di patronage, in AA.VV., Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale, Milano, 1978, 41 ss.; id., Le lettere di patronage, Milano, 1986, 1.
[5] Cfr. Bozzi G., Le garanzie atipiche, Milano, 1999, 342.
[6] In questo caso è possibile che la lettera sia indirizzata anche a soggetti diversi dagli istituti di credito. Si segnala a questo riguardo la decisione di Trib. Bologna, 14.9.1988, in Giur. it., 1989, I, 2, 564.
[7] E’ questo il pensiero di Segni M., La “lettre de patronage” come garanzia personale impropria, in Riv. Dir. civ., 1975, I, 126 ss.. Amplius, sul punto, infra § 2.
[8] Cfr. Atti A., Il “patronage” e i gruppi di società: le fattispecie e il valore giuridico, in Contr. impr., 1985, 884; Viale M. Le garanzie bancarie, in Tratt. Dir. comm e Dir. pubbl. ec., diretto da Galgano F., XVIII, Padova, 154 ss.. In senso contrario, tuttavia, Mazzoni A., Le lettere di patronage nelle procedure concorsuali: contributo allo studio dei profili sistematici delle garanzie autonome, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1984, II, 333 ss., secondo cui il la società emittente deve includere le lettere di patronage nei conti d’ordine.
[9] Ciò in quanto l’art. 6 del d.p.r. 26.10.1972, n.634, e successive modifiche, non menziona le lettere di patronage. Sul punto, Bozzi G., op.cit., 344.
[10] Atti A., op.cit., 884.
[11] Le difficoltà sono dovute, secondo Severini F., op. cit., 885, anche alla matrice storica delle lettere di patronage “che hanno avuto la sola funzione di un mero gentlemen’s agreement”. Sul punto anche Chiomenti F., op. cit., 346 ss..
[12] Le sanzioni più frequenti, in questa ottica, sarebbero rappresentate, ad esempio, dal discredito sociale o dalla perdita di rinomanza e di affidamento sul piano dei rapporti commerciali
[13] Tra i sostenitori della tesi negativa, oltre a Chiomenti F., op.ult. cit., 346 ss., Montagnani C., Le garanzie prese sul serio: cortesia, pratiche generali interpretative e controlli nelle lettere di patronage, nota a Trib. Roma 18.7.1985, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1986, II, 450 ss., secondo cui non è ammissibile per le figure atipiche la presunzione di giuridicità ed è irrilevante ai fini della giuridicità che la vicenda possa inserirsi in un contesto di formazione progressiva del consenso. Vedi anche Cecchini A.L., Rapporti non vincolati e regole di correttezza, Padova, 1977, 102; Atti A. , Le lettere di “patronage” e i gruppi di società, cit., 930 ss..
[14] Segni M., op. cit., 125 ss.; Mazzoni A., op.ult.cit., 10 ss..; Briganti E., Fideiussione e promessa del fatto altrui, Napoli, 1981, 181; Deli e Giardina, Le lettere di patronage, in Dir. comm. internaz. I e II, 1987, 274 ss.; Prosperetti M., Profili sistematici delle lettere di gradimento in Banca Borsa e Tit. Cred., 1978, I, 70 ss.; id., Lettres de patronage, in Diz. Dir. priv., diretto da Irti N., Milano, 1980, 559; Prosperi F., Lettre di patronage e mendacio bancario, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1979, I, 152 ss.; Allegri V., Brevi note sulla lettera di “patronage”, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1982, I, 316 ss.; Porzio M., La lettre de patronage, in Rass. econ., 1982, 1569 ss..
[15] Segni M., op.ult. cit., 141 ss..
[16] Mazzoni A., op.cit., 90 ss., il quale aggiunge che il mero intento extragiuridico del patronnant è assimilabile ad una riserva mentale unilaterale priva di rilevanza; cfr., anche, id., in nota a Trib. Milano 30.5.1983, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1984, II, 337.
[17] Gasparini A., Le lettere di patronage, Padova, 1993, 206; Prosperetti M., op.ult.cit., 559 ss.; Vanoni S., Lettere di patronage deboli e responsabilità del patronnant, in Banca Borsa e Tit. Cred, 1994, II, 48 ss..
[18] Sul punto, oltre agli AA. variamente cit. sub nota 11 ss., vedi Acerbis G., in commento ad App. Roma 15.6.1998, in I contratti, 1999, 242.
[19] Valga per tutte Cass. 27.9.1995, n. 10235, ove, in motivazione, si legge: “le lettere di patronage, infatti, si sono diffuse proprio in sostituzione delle garanzie personali tipiche. Il che, beninteso, non porta a negare loro qualsiasi valore giuridico, dal momento che esse sono spesso collegate con operazioni di notevole rilievo economico è non è quindi ragionevole supporre che con il loro rilascio le parti abbiano inteso dar vita ad impegni rilevanti solo sul piano sociale, il cui rispetto sia quindi affidato esclusivamente a sentimenti di onore e di lealtà”. Per un approfondimento della sentenza si rinvia ai numerosi e vari commenti in Contr. e impr., 1996, 9, nota di Galgano F., Lettera di patronage e promesse unilaterali atipiche; in Corr. giurid., 1996, nota di Stingone C., Lettera di patronage: dichiarazione a contenuto impegnativo e qualificazione contrattuale della fattispecie; in Giust. civ. 1996, I, 3007, nota di Caliceti P., Brevi note in tema di patronage; in Giur. it., 1996, I, 738, nota di Chinè G., La Cassazione sul patronage: una voce fuori dal coro; in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 278, nota di Cavanna M., Lettera di patronage ed estensione della responsabilità del patronnant; in Banca Borsa e Tit. Cred., 1997, II, 396, nota di Vanoni S., Interpretazione e qualificazione delle lettere di patronage: conferme e sviluppi in alcune recenti sentenze; ibidem, 538, nota di Severi C., Lettere di patronage: responsabilità per inesatte informazioni economiche. Per la giurisprudenza di merito si segnala Trib. Milano 30.5.1983, cit., secondo cui: “eccezion fatta per le semplici affermazioni di conoscenza ed approvazione dell’operazione patrocinata, le altre dichiarazioni contenute in una lettera di patronage debbono ritenersi rese nell’intento di far sorgere vincoli giuridici tra le parti e sono quindi produttive di effetti giuridicamente vincolanti”. Favorevoli ad ammettere la “presunzione di giuridicità” anche Trib. Roma 18.7.1985, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1996, II, 450 ss., con nota di Montagnani C.; Trib. Milano 12.11.1992, in Giur. it., 1994, I, 154 ss.; Trib. Monza 12.10.1993, in Giust. civ., 1994, I, 2979 ss..
[20] La classificazione delle lettere di patronage in base ai possibili contenuti è stata prospettata da gran parte della dottrina tra cui si segnala: Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 53 ss.; Deli e Giardina, op.cit., 273, 577 ss.; Segni M., op.cit., 126; Atti A., op.cit., 825; Scotti Camuzzi S., Le lettere di patrocinio, in Riv. Dir. comm., 1980, I, 157;
[21] La distinzione tra patronage “forte” e “debole” è stata accolta anche dalla giurisprudenza. Oltre alla già citata Cass. 27.9.1995, n. 10235; cfr., per tutte, la recente Cass. 3.4.2001, n. 4888; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Palermo 29.12.1999.
[22] Vedi, però, Mastropaolo F., I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989, 172 ss. secondo cui alcune lettere “deboli” “hanno valore soltanto su un piano metagiuridico” in quanto impegnano solo la serietà, il buon nome e il prestigio della società dichiarante nell’ambito delle relazioni socio-economiche tra imprese.
[23] Su questi aspetti infra § 4.
[24] Cfr. Severini F., op.cit., 902 ss..
[25] Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 9.
[26] Benché parte della giurisprudenza neghi specifica rilevanza a questa dichiarazione, ritenuta una mera premessa ad altre dichiarazioni contenute nella lettera, autorevole dottrina ha, viceversa, messo in luce come la stessa sia spesso necessaria in quanto funzionale all’individuazione dell’oggetto e della causa del rapporto di patronage (Mazzoni A., op.ult.cit., 165 ss.).
[27] Secondo Mazzoni A., Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1984, 341, in queste dichiarazioni manca un messaggio interpretabile come promessa sia perché in genere il riferimento è fatto alla politica del gruppo seguita sino a quel momento, senza riferirsi ad una possibile linea futura, sia perché il dichiarante enuncia un proprio atteggiamento nei confronti della generalità, anziché circoscrivere a favore del destinatario il contenuto della dichiarazione.
[28] Di regola, anzi, vengono volutamente omessi anche i riferimenti relativi al fatto che l’operazione sia stata sollecitata o voluta dallo stesso patronnant per evitare la qualificazione della lettera come mandato di credito con conseguente responsabilità fideiussoria. Così Mazzoni A., ibidem, 347.
[29] Bozzi G., Le garanzie atipiche, cit., 345.
[30] De Sanctis Ricciardone A., Patronage e “raccomandazione”, in Riv. crit. Dir. priv., 1983, 397 ss., il quale, in conclusione, arriva a definire il patronage come “originale garanzia atipica”.
[31] Mazzoni A., Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, cit., 338, sub nota 8.
[32] Galgano F., Diritto Privato, Padova, 1983, 368; id., Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna 1986, 315. Contra: Mazzoni A., op. loc. cit., il quale rileva come appaia artificioso sostenere, da un lato, la rilevanza delle dichiarazioni di patronage sul piano giuridico e dedurre, dall’altro, che esse possano condurre esclusivamente ad una responsabilità aquiliana. Ciò, non solo nel caso in cui le dichiarazioni, secondo i consueti canoni ermeneutici, integrino manifestazioni di volontà di tipo negoziale, ma anche quando si sia in presenza di lettere “deboli”.
[33] Galgano F., ibidem; cfr., anche, il successivo La società per azioni, in Tratt. Dir. comm e dir. pubbl. economia, cit., 214, dove l’A., accogliendo la distinzione tra patronage “forte” e “debole”, precisa che nel primo caso la responsabilità del mittente non ha natura fideiussoria, ma si evince dall’ art. 1381 c.c., limitatamente all’ ipotesi in cui il fatto del terzo non si verifica.
[34] Cfr. Bozzi G., op.cit., 357, nello specificare il pensiero favorevole alla natura extracontrattuale della responsabilità. Oltre agli A.A. citati vedi altresì Ruffolo U., Lettres de patronage e responsabilità aquiliana, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1984, II, 459 ss.; Viale M., Le garanzie bancarie, cit., 161. Si segnala, in ultimo la posizione di Segni M., Le lettre de patronage, loc. cit., che assume una posizione intermedia ritenendo che la natura della responsabilità del patronnant vada qualificata caso per caso in relazione al contenuto che, in concreto, le lettere presentano ed al momento in cui intervengono. Precisamente se la falsa dichiarazione è precedente alla stipulazione del contratto di finanziamento dovrà ricorrersi all’art. 1337 c.c.; se invece è emessa successivamente troverà applicazione l’art. 2043 c.c..
[35] Prosperi F., Lettre de patronage e mendacio bancario, cit., il quale afferma che in ipotesi di informazioni dolose, il mittente, oltre alla responsabilità aquiliana, potrebbe integrare l’ipotesi delittuosa di mendacio bancario. Contra, però la prevalente dottrina penalistica (per tutti Antolisei F. e Conti L., Man. Dir. pen., Leggi complementari, Milano, 1985, 585); cfr., anche, Atti A., La responsabilità del patron è dunque extracontrattuale, in Contr. impr., 1986, 41 ss..
[36] Sul tema vedi Alpa G., Il problema dell’atipicità dell’illecito, Napoli, 1979, 177 ss.; Alpa G.-Bessone M., I fatti illeciti, in Tratt. Dir. priv., diretto da Rescigno P., vol. 14 (obbligazioni e contratti), Torino, 1982, 191 ss.; Ranieri F., La responsabilità da false informazioni, in Giur. comm., 1976, I, 360 ss.. Sul problema specifico delle lettere di patronage cfr. Molle G., Responsabilità del banchiere per consiglio o raccomandazione nell’acquisto di azioni o obbligazioni, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1935, 1935, II, 39 ss.. Altresì Segni M., op. cit., 135.
[37] Alpa G.-Bessone M., op.cit., 195 ss..
[38] Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 102.
[39] Per un approfondimento sul tema si segnala Romano Salv., Il trasporto di cortesia, in Riv. Dir. civ., 1960, 502, secondo cui “in via di principio, ovunque vi sia un rapporto, non si ha il campo di applicazione degli artt. 2043 ss., legati alla tutela esterna delle sfere private obbiettivamente lese”.
[40] Mazzoni A., op.ult.cit., 197; id., Le dichiarazioni di patronage, cit., 333 ss.; favorevoli alla tesi della natura precontrattuale, con qualche distinguo, anche Prosperi F., op. loc. cit.; Checchini A., op. cit., 259, il quale ritiene applicabile in via analogica ai rapporti di cortesia la disciplina relativa alla responsabilità precontrattuale dell’informatore ove l’osservanza di un comportamento leale costitutisce un interesse superindividuale e solidaristico; Portale G.B., Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del diritto del commerciale, in AA.VV., Funzione bancaria-rischio e responsabilità della banca a cura di Maccarone S. e Nigro M., Milano, 1981, 266 ss.; id., Informazione societaria e responsabilità degli intermediari, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1982, I, 3 ss.; Abbadessa P., Banca e responsabilità precontrattuale: i doveri di informazione, ibidem, 295 ss.; id., Diffusione dell’informazione e dovere di informazione dell’intermediario, ibidem, 313 ss.; Ferrarini G., Gestione fiduciaria, nuove forme di investimento, tutela degli investitori, ibidem, 246 ss., secondo cui i doveri di lealtà e correttezza che si impongono al dichiarante mirano alla moralizzazione del mercato.
[41] Mazzoni A., op. loc. ult. cit.. Interessante anche la posizione di Abbadessa P., op. ult. cit., il quale tende al superamento della limitazione della responsabilità precontrattuale alle sole parti del futuro contratto e ricerca nella posizione che assume il terzo nei confronti di ognuna delle parti e rispetto al contenuto sostanziale del contratto, il fondamento della sua responsabilità precontrattuale.
[42] Per tutte, Trib Milano 30.5.1983, cit., secondo cui: “L’efficacia giuridica attribuibile alle dichiarazioni di patronage consiste, per le dichiarazioni aventi natura di semplici informazioni, nel far sorgere a carico del dichiarante una responsabilità extracontrattuale qualora esse non rispondano a verità. Altre decisioni applicano l’art. 2043 muovendo dall’orientamento espresso dalla S.C. (Cass. 4.5.1982 n. 2765, in Giur. it., 1983, I, 786 ss.) la quale aveva individuato nei comportamenti difformi dalle informazioni contenute nelle lettere un danno ingiusto, consistente nella “lesione della libertà contrattuale” costituzionalmente tutelata. Si riteneva, dunque, risarcibile ex art. 2043 c.c. il danno subito da colui che avesse posto in essere un’attività negoziale facendo ragionevole affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese con dolo o con colpa da un terzo, risultanti poi non veritiere, essendo da valutare codeste dichiarazioni come elementi di violazione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale previsti dall’art. 2 cost. ”. Vedi a tal proposito Trib. Firenze 30.11.1983, in Giust. civ., 1994, I, 1405; vedi anche App. Roma, 17 ottobre 1989, in Giust. civ., 1989, I, 2652. Il richiamo della giurisprudenza di legittimità alla libertà di contrarre , è apparso, a parte della dottrina (cfr. Galgano F., op. loc. cit.) inadeguato, stante la sua eccessiva genericità. Favorevoli, invece, alcuni autori (Luminoso A., Responsabilità civile della banca per false o inesatte informazioni, in Riv. Dir. comm., 1984, I, 189).
[43] Cass. 27.9.1995, cit., la quale, nell’affermare il principio sopra enunciato spiega che “il patrocinante viene infatti ad inserirsi nello svolgimento di trattative avviate tra gli altri soggetti proprio al fine di agevolarne la positiva conclusione, creando così ragionevoli aspettative sul buon esito dell’operazione: la sua posizione è quindi ben diversa da quella di un terzo che “accidentalmente” venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea, e tale diversità è sufficiente a giustificare l’applicazione di quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti (art. 1337 c.c.) o anche solo negligenti(art. 1338)”. Per la giurisprudenza di merito si segnala: Trib. Torino 11.4.2000, in Giur.it., 2001, 1445, secondo cui: “La lettera di patronage a contenuto informativo è fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. se le informazioni fornite siano false, reticenti, fuorvianti”.
[44] In dottrina, tra gli altri, Bianca M., Il contratto, in Dir. civ., III, Milano, 1984, 161; Sacco R., Obbligazioni e contratti, in Tratt. Dir. priv., diretto da Rescigno P., vol. 10, II, Torino, 1982, 360; Torrente A.-Schlesinger P., Manuale di Diritto privato, Milano, 1981, 497 ss.. In giurisprudenza cfr. Cass. 30.8.1995, n. 9157, in Giust. civ., Mass., 1995, 9157; Cass. 11.5.1990, n 4051, in Foro it., 1991, I, 184; id., in Corr. giur., 1990, 832, con nota di Carbone V.; Cass. 28.1.1972, n.199, in Giur. it., 1972, I, 1315 ss., con nota di Rasi A..
[45] Galgano F., Le società per azioni, cit., 215.
[46] Aderiscono a questa tesi Messineo F., Il contratto in generale, in Tratt. Dir. civ. e comm. diretto da Cicu A. e Messineo F., I, Milano, 1973, 365 ss.; Mengoni L., Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzo, in Riv. Dir. comm., 1954, I, 368 ss.; Benatti F., La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, 42 ss.; Scognamiglio R., Dei contratti in generale, in Comm. c.c. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, 213 ss.; Turco C., Interesse negativo e responsabilità precontratuale, Milano, 1990, 752 ss. ed altri .
[47] Per tutti, Mazzoni A., Le dichiarazioni, cit., 75 ss.; id., Le lettere, cit., 197 ss.; id., Lettere di patronge, mandato di credito, cit., 342 ss.; id., Lettere di patronage, in Dig. Disc. priv. Sez. comm., VIII, Torino, 1992, 563 ss..
[48] Data la varietà delle forme e dei contenuti delle lettere l’elencazione che segue è meramente esemplificativa e non tassativa.
[49] Osserva Segni M., op. cit., 148 ss., che l’obbligo in questi casi è assunto non direttamente verso la banca destinataria della lettera, ma verso la società controllata. Da ciò deriva che, in ipotesi in cui quest’ultima cada in stato di insolvenza, potrebbe sorgere una responsabilità del patronnant.
[50] Ciò non determina il più delle volte un’assunzione diretta di responsabilità per il pagamento dei debiti della controllata, a meno che il destinatario non dimostri che l’inadempimento di questa sia causalmente collegato alla diminuzione della partecipazione. Così Bozzi G., Le garanzie atipiche, cit., 347.
[51] Qualche dubbio rimane nel caso in cui oggetto della promessa sia l’adempimento esattamente dovuto dalla società patrocinata. Qui, secondo Segni M., La “lettre de patronage”, cit., 150 ss., si realizzerebbe il tipico schema fideiussorio con conseguente accessorietà dell’obbligazione; Contra: Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 276 ss., secondo cui il patronnant che assuma l’impegno di assicurare il pagamento del debitore assume un obbligo autonomo, per la diversità di titoli e funzioni rispetto al negozio patrocinato, senza l’accessorietà propria del negozio fideiussorio.
[52] Cass. 3.4.2001, n. 4888, in Giust. civ., 2001, 2254, la quale riprende le conclusioni di Cass. 27.9.1995, cit.; cfr., anche App. Roma 15 giugno 1998, cit., il quale specifica che il convincimento nel destinatario di essere garantito deriva, quanto meno indirettamente dalla “comunanza di interesse con la società controllante a mantenere in bonis la finanziata controllata”. Isolata la pronuncia di Trib. Milano 17.10.1994, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1995, II, 346, con nota di Rubino De Ritis, dove si è qualificata come fideiussione una lettera dal contenuto particolarmente “forte” con cui il patronnant si era impegnato a somministrare alla patrocinata i capitali necessari per “appianare la posizione creditoria” ovvero a pagare direttamente il creditore su semplice richiesta di quest’ultimo.
[53] Ciò conduce Mazzoni A., Lettere di patronage, mandato di credito, cit., 346, a ritenere che il principio espresso dalla norma in esame “non è di per sé risolutivo per interpretare come fideiussione o come patronage una determinata dichiarazione”. Ciò che determina il discrimine tra le due figure è dato dalla divergenza tra l’impegno assunto nella lettera e “quello che per legge (disciplina tipica) è proprio dell’obbligo fideiussorio”. Ne deriva che questo criterio obbiettivo, e non criteri “fumosi” incentrati sull’indagine volontaristica, rendono possibile qualificare giuridicamente la fattispecie come appartenente all’una o all’altra figura.
[54] In questo senso Trib. Roma 18.7.1985, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1986, 450, con nota di Montagnani C.. In dottrina, più in generale: Ravazzoni A., La fideiussione, Milano, 1957, 116; Fragali M., Fideiussione-Mandato di credito, in Comm. Cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968, 183 ss..
[55] In questo senso Mazzoni A., op.ult.cit., ibidem.
[56] Non è questa la sede opportuna per soffermarsi ad analizzare gli aspetti caratterizzanti l’istituto in questione. Si rinvia pertanto a: Fragali M., Del mandato di credito, in Comm. Cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1957, 530 ss.; Abbadessa P., voce Obbligo di far credito, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1980, 534 ss.; Simonetto E.., Mandato di credito, in Noviss. Digesto it., X, 1964, 149 ss.;
[57] Scotti Camuzzi S., Unico azionista, gruppi, “lettres de patronage”, Milano, 1979, 164 ss.; Barbiera L., Le garanzie atipiche e innominate nel sistema del codice del 1942, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1985, I, 744.
[58] In questi termini si esprime, isolatamente, Trib. Milano 30.5.1983, cit., precisando, altresì, che nel caso di “richiesta rivolta ad una banca con lettera di patronage di voler concedere nuove linee di credito al patrocinato” il mandato di credito si perfeziona “mediante il consenso manifestato dalla banca con il comportamento concludente costituito dall’effettiva erogazione al patrocinato del finanziamento oggetto della richiesta”.
[59] Mazzoni A., op.ult.cit., 349 ss., il quale aggiunge che il mancato perfezionamento della fattispecie tipica non deve portare a ritenere giuridicamente irrilevanti le richieste o le sollecitazioni del patronnant miranti a far concedere il credito al patrocinato: “tali richieste o sollecitazioni…dovranno essere valutate come fonte di una responsabilità indennitaria (contrattuale ma non fideiussoria) ogni qual volta siano in contrasto con gli obblighi di correttezza e di protezione dell’interesse dell’altro contraente”. Cfr. anche Galgano F., Dir. civ. e comm., cit., 226.
[60] In giurisprudenza: oltre alla gia cit., App. Roma 15. 6. 1988, si segnala di recente Cass. 3.4.2001, cit., in motivazione.
[61] Mazzoni A., loc. ult. cit..
[62] Le decisioni afferiscono in particolare a quelle lettere contenenti l’impegno del patronnant a fare tutto quanto in proprio potere affinché il sovvenuto adempia le proprie obbligazioni verso la banca finanziatrice, ovvero si impegna a controllare che la patrocinata adempia puntualmente. Cfr. Bozzi G., op. cit., 383 ss., cui si rinvia anche per alcune annotazioni giurisprudenziali. Adde, in giurisprudenza, Trib. Milano 1.1.1983, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1984, II, 383, con nota di Mazzoni A., Le lettere di patronage nelle procedure concorsuali, cit., nonché in Giur. it., 1984, I, 2, 362, con nota di Fusaro A., In tema di fideiussione, patronage, promessa del fatto del terzo. Trib. Milano 12.11.1992, in Giur. it., 1994, I, 154, con nota di Calvello; Trib. Monza 12.10.1993, in Giust. civ., 1994, 2979, con nota di Costanza M..
[63] Sostengono la riconducibilità allo schema dell’art. 1381 c.c., fra gli altri: Severini F., Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo, cit., 895, ss., secondo cui la compatibilità tra le due figure è resa possibile anche dalla vis attrattiva delle norme codificate; cfr. anche Prosperetti M., Lettres de patronage, cit., 561
[64] Si rinvia, per tutti, all’opera monografica di Scalfi G., La promessa del fatto altrui, Milano-Varese, 1955.
[65] In dottrina Mastropalolo F., Promessa del fatto altrui, garanzie personali e sindacati di voto, in AA.VV., Il contratto-Silloge in onore di Giorgio Oppo, Padova, 1992, 235; si segnala inoltre il contributo di Angelici C. e Bussoletti M., Garanzie bancarie proprie e improprie e procedure concorsuali, in Giur. comm., 1986, I, 802 ss.; in giurisprudenza vedi Trib. Milano 22.6.1995, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1997, 396, con nota di Vanoni S.; Trib. Trieste 29.2.1996, in Nuova giur. civ. comm., 1997, 596; vedi anche Trib. Roma 18.7.1985, cit..
[66] Cfr., per tutte, Cass. 9.4.1990, n.2965, in Giust. civ., 1990, I, 2359.
[67] Prosperetti M., op. ult. cit., 555; id., Profili sistematici delle lettere di gradimento, cit., 61 ss..
[68] Mazzoni A., Lettere di patronage, mandato di credito, cit., 380 ss..
[69] Mazzoni A., ibidem, il quale aggiunge che la conseguenza di questa distinzione è apprezzabile sul piano probatorio giacché nel caso in cui il fatto promesso non si produca, non ricadendo ogni rischio sul patronnant, sarà ammissibile la prova liberatoria dell’impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c.. Favorevole alla qualificazione di obbligo di fare atipico anche Segni M., op.cit., 143. In giurisprudenza, cfr. Trib. Bologna 14.9.1988, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1990, 252, nonché in Riv. not., 1989, 1198, che ricostruisce la lettera contenente l’impegno del patronnant di corrispondere al patrocinato i mezzi necessari all’adempimento delle obbligazioni come “obbligazione autonoma di garanzia”.
[70] In generale Galgano F., Il contratto e il negozio giuridico, in I contratti in generale, diretto da Alpa G. e Bessone M., III, Torino, 1991, 379, secondo cui il nostro sistema è imperniato sulla contrattualità, mentre l’unilateralità è circoscritta a figure tipicamente previste dal legislatore. Con riferimento specifico alle lettere di patronage vedi sul punto Atti A., La lettera di patronage, cit., 831.
[71] Branca G., in Comm. Cod. civ., a cura di Scialoia e Branca, Bologna-Roma, 1970, sub art. 1987; Falqui Massidda, Promessa unilaterale, in Noviss. Digesto it., cit..
[72] Cass. 27. 9.1995, cit.: il rilievo è già presente in Cass. 28.6.1952, n. 1921; Cass. 15.1.1957, n. 79, entrambe cit. Da Bozzi G., op.cit., 373 ss..
[73] V. AA. cit. sub nota 71, ibidem.
[74] Severini F., op. cit., 910.
[75] Proprio tale astrattezza, anzi, secondo Graziani A., Le promesse unilaterali, in Tratt. Dir. Priv., diretto da Rescigno P., IX, Torino, 1984, 655 ss., “ha portato il legislatore a esprimere nell’art. 1987 un giudizio generale di sfavore a esigere, per rimuovere questo giudizio, la presenza del requisito causale”. Vedi anche, in una diversa prospettiva, il commento di Ferri G., Autonomia e le promesse unilaterali. I titoli di credito, Milano, 1972, 4 ss.; secondo cui il legislatore nell’affrontare il tema delle promesse unilaterali sia caduto in un “errore di classificazione”.
[76] Di Majo A., Obbligazioni in generale, Bologna, 1985, 205.
[77] Castiglia G., Promesse unilaterali atipiche, in Riv. Dir. Comm., 1983, I, 358.
[78] Testualmente Cass. 27.9.1995, cit..
[79] Mazzoni A., loc. cit.; Segni M., op. loc. cit.; Di Giovanni F., Le lettere di patronage, cit..
[80] Benedetti G., Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 186 ss.; Bianca C.M., Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, 266; Moscarini L.V., I negozi a favore di terzo, Milano, 1970, 61 ss.; Dell’Aquila E., Riflessioni sul negozio giuridico unilaterale, in Studi senesi, 1975, 221 ss. ed altri;
[81] Scognamiglio R., Dei contratti in generale, in Comm. al Cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, 162 ss., il quale, nell’affermare la non necessarietà dell’accettazione espressa, qualifica il mancato rifiuto come “ comportamento materiale” che può valere ad integrare un atto conclusivo del contratto.
[82] Tra gli altri, Osti C., voce Contratto, in Noviss. Dig. it., cit., 515; Tamburrino G., Vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991, 30.
[83] Messineo F., Il contratto in generale, in Tratt. Dir. Civ. e comm., diretto da Cicu A. e Messineo F., I, Milano, 1973, 356; Giampiccolo G., Note sul comportamento concludente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 778 ss..
[84] L’espressione appartiene a Mirabelli G., Dei contratti in generale, in Comm. al Cod. civ., II, Torino, 1980, 90 ss., ribadendo una convinzione espressa in precedenza.
[85] Merita attenzione la posizione di Sacco R., Il contratto, in Tratt. Dir. civ., diretto da Vassalli F., Torino, 1975, 31 ss. (id., in Sacco R.-De Nova G., Il contratto, in Tratt. Dir. civ., diretto Sacco R., I, Torino 1993, 37 ss.). L’A. che nega la bilateralità della fattispecie sul presupposto che “la bilateralità non è mai stata requisito di tutti i contratti”, afferma che l’art. 1333 integra un’ipotesi di “contratto a formazione unilaterale”. In particolare, essendo al giudice preclusa ogni indagine sul valore da attribuire al silenzio dell’oblato, “bisognerà ammettere che non già il silenzio perfeziona il contratto, ma la sola proposta, sempre che i suoi effetti non siano impediti dal rifiuto”.
[86] Trib. Torino 11.4.2000, in Giur. it., 2001, 1445, secondo cui : “La lettera di patronage con la quale la società controllante garantisce la solvibilità della controllata ha natura di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ai sensi dell’art. 1333 cod. civ.”; App. Roma 15.6.1998, cit., secondo cui “le lettere di patronage hanno natura di contratto rientrando nello schema negoziale delineato dall’art. 1333 Codice Civile”. Non così esplicita, ma sommessamente, anche la recente Cass. 3.4.2001, n. 4888, cit., che, riprendendo l’orientamento espresso in precedenza circa la riconducibilità del patronage “forte” all’art. 1333, sembra tuttavia propendere per la natura contrattuale della norma in esame. Infatti, sparito ogni riferimento all’art. 1987 c.c. relativo alle promesse unilaterali, nel confermare parzialmente la decisione del merito, si afferma che “un’accettazione non è necessaria nello schema negoziale delineato dall’art. 1333 c.c., il quale prevede che, intervenuta la proposta…la conclusione del contratto è impedita solo dal rifiuto”. In ciò la Corte sembra aderire all’opinione dottrinale da ultimo richiamata (supra, nota 84).
[87] Contra: Cass. 27.9.1985, cit., secondo gli artt 1362 ss. c.c. possono essere applicati alle lettere di patronage nei limiti di cui all’art. 1224. Ciò sul presupposto che la loro natura è quella di negozi giuridici unilaterali per cui, rispetto ad esse, “non si ponga un problema di ricerca della comune intenzione delle parti”.
[88] Cfr. Cass. 3.4.2001, cit., per il caso di falsa dichiarazione del patronnant in ordine alla partecipazione azionaria posseduta: “l’insussistenza di detta partecipazione, inveridicamente affermata dal patrocinante, incidendo sull’impegno da questi assunto ai sensi dell’art. 1333 cod. civ. nei confronti del destinatario della lettera, non già nel senso di eliderlo, ma in quello di non consentire l’esecuzione della prestazione dovuta per fatto proprio del debitore, integra inadempimento ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.”. Nello stesso senso Trib. Torino 11.4.2000, cit., ove la responsabilità del patronnant è collegata alla prova della negligenza ai sensi dell’art. 1176 c.c.. Id., 25.3.1999, in Giur.it., 1999, 2346.
[89] Mazzoni A., Le lettere di patronage, cit., 119; id., Lettere di patronage, mandato di credito, cit., 340 ss.. Sostiene la tesi del contratto unilaterale con causa di garanzia Prosperi F., Lettre di patronage, cit., 152.
[90] Per ogni approfondimento relativo all’istituto del contratto autonomo di garanzia si rinvia alle riflessioni contenute nel cap. precedente, in particolare sub § 2.

