Studio Legale De Bonis
D. De Bonis: “Separazioni temporanee e provvisorie”, pubblicato nel Trattato “Il nuovo diritto di Famiglia”, diretto dalla Prof.ssa Gilda Ferrando (Zanichelli 2007).
Le ipotesi di separazione temporanea
Le ipotesi di separazione provvisoria
SEPARAZIONI TEMPORANEE E PROVVISORIE
di Daniele De Bonis
Sommario
1. Inquadramento delle fattispecie - 2. Le separazioni temporanee - 3. Le separazioni provvisorie - 4. Segue: L’ordine di allontanamento del coniuge dalla casa familiare.
1. Inquadramento delle fattispecie
Accanto alle due principali forme di separazione personale, giudiziale e consensuale, l’ordinamento prevede altre ipotesi che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale, comportano l’interruzione della convivenza tra i coniugi e la sospensione di taluni effetti derivanti dal matrimonio. Esse sono state qualificate dalla dottrina come “separazioni temporanee” e “separazioni provvisorie”, locuzioni a volte usate indistintamente[1] per fare riferimento a fattispecie eterogenee che presentano senza dubbio alcuni aspetti comuni, ma che, al tempo stesso, sono dotate di caratteri e funzioni affatto peculiari, tali da giustificarne una loro autonoma specificità.
La separazione temporanea è quella disposta su istanza dei coniugi, o, talvolta, anche d’ufficio, dal tribunale dinanzi al quale penda una domanda volta a far dichiarare la nullità del matrimonio (art. 126 c.c.).
Analoga fattispecie è rinvenibile nel giudizio di nullità davanti al tribunale ecclesiastico, in pendenza del quale ciascuno dei coniugi o il Pubblico ministero possono domandare sempre al giudice civile la separazione temporanea (art. 19 L. 27 maggio 1929, n. 847).
Per separazione provvisoria viene comunemente intesa la situazione che si determina nelle more del giudizio di separazione legale, quando il presidente del tribunale, nell’ambito dei provvedimenti temporanei e urgenti da adottare nell’interesse dei coniugi e della prole, emette ordinanza con cui autorizza i coniugi a vivere separati (art. 708 c.p.c.).
Di separazione temporanea potrà parlarsi, altresì, nell’ipotesi, recentemente introdotta dal legislatore, in cui il giudice ordini l’allontanamento della casa familiare del coniuge che si sia reso responsabile di abusi familiari nei confronti dell’altro (art. 342 bis e ter c.c.).
Caratteri comuni:
a) formalità
Differenza con la separazione di fatto
b) tempora-neità
Come si può notare, il tratto che accomuna le diverse fattispecie è dato dalla loro natura formale, atteso che tutte presuppongono un provvedimento di natura giurisdizionale che le autorizzi.
Sotto questo profilo separazioni temporanee e provvisorie si distinguono dalla separazione di fatto, sia quando essa dipenda da una accordo dei coniugi non seguito dall’omologazione del tribunale[2], sia quando essa sia determinata dall’allontanamento volontario di uno di essi dalla casa coniugale (art. 146 c.c.)[3]. In quest’ultimo caso, se pur l’abbandono del tetto coniugale sia “giustificato” da una disposizione di legge, perché è stata proposta domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 146 comma 2 c.c.), si determina tra i coniugi una situazione prodromica di precarietà che differisce dalla separazione temporanea e da quella provvisoria di cui all’art. 708 c.p.c., mancando, al pari di queste, l’intervento del giudice che, come si vedrà, regolamenta lo stato di separazione anche in relazione all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa e ad altri aspetti del rapporto coniugale[4]. Parimenti è a dirsi nel caso degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ove è sempre un provvedimento del giudice a determinare l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare e ove, di regola, vengono adottate misure accessorie, anche di natura patrimoniale, volte a tutelare il familiare durante il periodo della separazione.
È ben possibile, peraltro, che la separazione di fatto si trasformi in separazione temporanea o provvisoria in seguito all’autorizzazione del giudice di volta in volta competente[5].
Altra comune caratteristica di queste forme di separazione è la loro efficacia limitata nel tempo. Come si dirà meglio nel prosieguo della trattazione, nelle separazioni temporanee gli effetti sono destinati a venire meno con la conclusione del giudizio di nullità[6]; parimenti nelle separazioni provvisorie ex art. 708 c.p.c. i provvedimenti vengono assorbiti dalla sentenza definitiva che pronuncia la separazione[7], mentre nei casi di abusi familiari la misura dell’allontanamento dalla casa familiare ha un’efficacia temporanea ex lege e, in ogni caso, viene meno a seguito dell’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.
Differenza con la separazione legale
Natura e funzione:
rinvio
Differenze procedi- mentali
In altri termini, come è stato rilevato, queste ipotesi sono destinate a mutarsi “in altra situazione giuridica” a seguito dell’emanazione di un nuovo provvedimento giurisdizionale[8].
La natura provvisoria degli effetti, oltre ad allontanare ulteriormente tali fattispecie dalla separazione di fatto - che, pur in assenza di un rilievo formale, presuppone comunque una situazione di allontanamento durevole[9] - consente vieppiù di distinguere le separazioni provvisorie e temporanee dalla separazione legale tout court. Queste, infatti, non sono atte a determinare sul piano effettuale quella modificazione a tempo indeterminato dello status coniugale che è caratteristica propria della separazione giudiziale e consensuale[10]. Ciò comporta, a fortiori, in casi come questi, la permanenza tra i coniugi del dovere del reciproco rispetto coessenziale al vincolo coniugale[11].
Un ulteriore profilo distintivo rispetto agli istituti tradizionali è rinvenibile sul piano funzionale, attesa la diversità di ratio che guida separazioni temporanee e provvisorie. La loro particolare natura giuridica consente, altresì, di differenziare le due ipotesi tra di loro, come si vedrà di qui in avanti, procedendo all’analisi ricostruttiva delle singole fattispecie.
2. Le separazioni temporanee
Come sopra accennato, la separazione temporanea può essere domandata quando penda giudizio di nullità del matrimonio davanti al giudice civile (art. 126 c.c.) o al tribunale ecclesiastico (art. 19 L. 847/1929). Nel primo caso la separazione può essere disposta su domanda di uno dei coniugi, o anche d’ufficio, se entrambi i coniugi o uno di essi siano minori o interdetti[12]. Nel secondo caso la domanda sarà proposta sempre davanti al giudice civile e, nel caso i due coniugi o uno di essi sia minore, potrà essere inoltrata dal Pubblico ministero[13].
La differenza tra i due procedimenti si coglie in ciò, che nell’art. 126 c.c., essendo già in corso un giudizio sulla validità del matrimonio di fronte al giudice civile, questo stesso sarà chiamato a pronunziarsi in via incidentale sulla domanda di separazione temporanea; invece nell’ipotesi di cui all’art. 19 L. 84/1929, poiché il procedimento si svolge dinanzi al
Natura e funzione
Presupposti: la contro-versia sulla validità del matrimonio
giudice ecclesiastico, dunque al di fuori dalla giurisdizione italiana, la domanda di separazione presentata dinanzi al giudice civile è del tutto autonoma[14] e segue le forme della cognizione ordinaria[15].
A parte le differenze procedimentali, medesima è la natura e la funzione nelle due ipotesi. Entrambe muovono dall’esigenza di evitare che un giudizio delicato, quale quello di nullità del matrimonio, possa essere fonte di disagi o di attriti tra i coniugi o alterare i rapporti tra questi e la prole. Vi sarebbe, in sostanza, una presunzione di intollerabilità della convivenza dovuta alla pendenza di una lite relativa alla validità del vincolo matrimoniale[16].
Su questa scorta si è dubitato dell’utilità delle disposizioni in argomento. Riprendendo le perplessità mosse da parte di autorevole dottrina e risalenti al periodo anteriore alla riforma del diritto di famiglia[17], si è obiettato che a fortiori nel regime attuale, ove per addivenire alla separazione è sufficiente la mera intollerabilità della convivenza e non è più richiesta la colpa di uno dei coniugi, le disposizioni sulla separazione temporanea avrebbero poco senso, dato che una qualche forma di intollerabilità della convivenza sussiste ogni qual volta i coniugi affrontano un giudizio diretto a porre nel nulla il matrimonio[18]. In verità è stato correttamente posto in luce come vi sia una diversità di presupposti tra la separazioni temporanea e la separazione legale dato che il fondamento della prima non è rinvenibile, come nella seconda, in fatti o comportamenti attinenti allo svolgimento del rapporto coniugale, ma propriamente in una controversia sulla validità dell’atto che a tale rapporto ha dato vita[19]. In altri termini la separazione temporanea si inserisce in una vicenda più ampia (la causa di nullità) il cui accoglimento prescinde in toto dall’accertamento di comportamenti contrari agli obblighi coniugali[20]. Solo così, peraltro, può giustificarsi la previsione che consente in alcuni casi al giudice di disporre d’ufficio la
Contenuto del provvedi-mento
Gli effetti
Accoglimen-to della domanda di nullità
Rigetto della domanda di nullità
separazione[21] e, sul piano procedimentale, la mancata previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio della separazione legale[22].
Con il provvedimento che dichiara la separazione temporanea il giudice sospende la coabitazione tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati, ma, pur nel silenzio della legge si ritiene possa - al pari di quanto avviene nella separazione provvisoria ex art. 708 c.p.c. - regolamentare anche altri rapporti coniugali, ad esempio disponendo in ordine all’assegno, ovvero adottare i provvedimenti nell’interessi dei figli, quali l’affidamento o il contributo al mantenimento a carico del coniuge non affidatario[23].
Qualora i coniugi anteriormente alla proposizione della domanda abbiano già raggiunto un accordo su tali aspetti il giudice si limiterà a recepirlo nel provvedimento, a meno che tale accordo non appaia in contrasto con l’interesse della prole nel qual caso provvederà a modificalo, al pari di quanto avviene in tema di separazione giudiziale[24].
Si tenga presente, comunque, che a differenza di quest’ultima, la pronuncia di separazione temporanea ha natura “cautelare con efficacia interinale condizionata”[25] nel senso che i provvedimenti resi con questa sono destinati a subire le sorti delle vicende del giudizio di nullità.
E così se il giudizio di nullità si conclude con l’accoglimento della domanda si determinerà la definitiva cessazione della convivenza tra i coniugi[26] e il giudice dovrà provvedere anche sulle questioni pregiudiziali già disciplinate dal provvedimento interinale; in mancanza di una decisione in tal senso i coniugi o raggiungeranno un accordo sugli aspetti patrimoniali dell’annullamento e sull’affidamento dei figli o dovranno adire nuovamente l’autorità giudiziaria[27].
Nel caso di rigetto della domanda di nullità, o di estinzione del procedimento, il vincolo coniugale verrà ripristinato in tutti i suoi aspetti, compreso l’obbligo della convivenza[28], con la conseguenza che la mancata ripresa della convivenza determinerà un mero stato di separazione di fatto[29] il quale potrà, eventualmente, essere “giuridicizzato” dai coniugi con la proposizione di un’ordinaria azione di separazione, consensuale o giudiziale[30].
Rapporti con la separazio-ne legale e di fatto
I presupposti
L’efficacia
L’ordinaria azione di separazione, peraltro, si ritiene possa essere intrapresa dai coniugi anche nelle more della separazione temporanea, e quand’anche il giudice abbia provveduto in ordine alla domanda ex art. 126 c.c[31]. Ciò si giustifica proprio in ragione della efficacia
precaria del provvedimento di separazione temporanea, rispetto a quello ordinario di separazione personale[32].
Allo stesso modo non potrebbe il giudice rigettare una domanda di separazione temporanea allorché i coniugi si trovino già in una situazione di separazione di fatto. Ciò in quanto costituisce un pieno diritto dei coniugi quello di voler conferire carattere legale a tale stato di fatto, con un provvedimento giudiziale che regoli i rapporti personali fra di loro e rispetto alla prole[33].
2. Le separazioni provvisorie
La separazione provvisoria si verifica quando, instaurato il giudizio di separazione, il presidente del tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, adotta i provvedimenti “temporanei” ed “urgenti” nell’interesse dei coniugi e della prole (art. 708 c.p.c.). Tra tali provvedimenti vi è appunto, quello con cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati[34].
Come si può notare, anche la separazione provvisoria, come quella temporanea, si inserisce all’interno in un giudizio e riveste natura formale avendo come presupposto un provvedimento giurisdizionale che la autorizzi. E tuttavia sussiste una parziale diversità tra le due ipotesi. Mentre il fondamento della separazione temporanea è ravvisabile, come sopra detto, nel giudizio sull’invalidità del matrimonio, prescindendo da valutazioni circa i comportamenti relativi al rapporto coniugale, la separazione temporanea presuppone una valutazione presuntiva della crisi il cui stato sarà tale da impedire la conciliazione tra i coniugi, rendendo inevitabile la sospensione della convivenza.
Aldilà di ciò, tra le separazioni ordinate in pendenza di un giudizio di nullità e quelle ordinate nelle more di un giudizio di separazione vi è una differenza assai più incidente che attiene al profilo dell’efficacia dei provvedimenti da cui traggono fondamento[35]. La loro natura transitoria, che non par dubbia nelle separazioni ex art. 126 c.c., presenta in vero
La c. d. ultrattività dei provvedi-menti temporanei
Critica
Separazione temporanea e divorzio
alcune incertezze nelle separazioni temporanee. Infatti secondo quanto disposto dell’art. 189, comma 2, disp. att. c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale, conservano la loro efficacia anche dopo l’estinzione del processo e finché non siano sostituiti da un nuovo provvedimento emesso a seguito di presentazione di una nuova domanda di separazione personale.
La separazione temporanea avrebbe, dunque, una durata potenzialmente indefinita e ciò, secondo alcuni, varrebbe a collocarla al fianco delle tradizionali forme di separazione, giudiziale e consensuale, quale tertium genus di separazione legale[36].
A tale costruzione si è opposto, da un punto di vista processuale, che, di regola, i provvedimenti provvisori confluiscono nella sentenza definitiva la quale si sovrappone agli stessi facendo perdere loro efficacia. L’ultrattività dell’ordinanza presidenziale, prevista dall’art. 189 disp. att. c.p.c, è ipotesi eccezionale che non vale, dunque, a scardinare il suo carattere provvisorio ed interinale[37]. L’eccezionale previsione è stata giustificata ponendo attenzione sul carattere peculiare del procedimento di separazione. Qui, invero, la delicatezza della materia e i riflessi sui soggetti coinvolti impongono una valutazione sostanziale dei meccanismi processuali in modo da consentire ai provvedimenti “provvisori” di mantenere una certo grado di stabilità in ipotesi, come quella dell’estinzione, ove la prosecuzione del giudizio è meramente eventuale[38]. Da un punto di vista sostanziale, poi, osta alla configurabilità di un tertium genus sia la naturale impossibilità della separazione temporanea a modificare lo status coniugale[39], sia la considerazione che la stessa non ha altri rilevi giuridici al di fuori della regolamentazione attuale dei rapporti tra i coniugi[40].
Per la verità sotto quest’ultimo aspetto, muovendo dalla tesi della “autonomia” della separazione provvisoria, si è dedotto che l’ordinanza ex art. 708 c.p.c. potrebbe costituire un valido titolo per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio[41]. Ma ad una tale interpretazione osta il dato formale che tra le condizioni o i presupposti per la domanda di divorzio richiede tassativamente una sentenza di separazione passata in giudicato o una separazione omologata (art. 3 n. 2 lett. b, L. 898/1970)[42]. Inoltre, così argomentando, si metterebbero sullo stesso piano l’ordinanza ex art. 708 c.p.c., che, data la
Separazione temporanea e comunione legale
Separazione temporanea e addebito
sua natura provvisoria, potrebbe in ogni momento essere modificata o revocata dal giudice e provvedimenti definitivi, quali la sentenza di separazione passata in giudicato o il decreto di omologazione, che modificano irrevocabilmente lo status coniugale[43]. Sul punto in giurisprudenza si è optato generalmente per la soluzione che nega alla separazione provvisoria, come, del resto a quella temporanea[44], idoneità a costituire titolo per il divorzio[45].
La natura provvisoria ed interinale di tale forma di separazione, salvo l’ipotesi eccezionale dell’estinzione del giudizio, consente, altresì, di comprendere perché, generalmente, si esclude che il provvedimento presidenziale ex art. 708 possa incidere sul regime patrimoniale della famiglia e comportare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. Quest’ultimo, a ben vedere, si verifica con effetto ex nunc solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale[46].
Sul piano strettamente personale, tuttavia, occorre tener presente che l’autorizzazione a vivere separati contenuta nel provvedimento presidenziale determina tra i coniugi un affievolimento degli obblighi coniugali, in specie quelli strettamente connessi alla vita di coppia[47]. Ciò ha portato a discutere se i comportamenti tenuti dal coniuge nella fase di separazione temporanea, che integrassero violazione di quegli obblighi, potessero avere qualche rilevanza, in particolare sotto il profilo dell’addebito.
Un primo orientamento secondo cui tali doveri devono essere osservati anche nelle more del giudizio di separazione[48] è stato successivamente precisato nei termini seguenti. Se è indubbio che in tutte le fasi della separazione permane tra i coniugi un generale dovere di reciproco rispetto, ai fini dell’addebito occorre verificare se il comportamento contrario ai doveri coniugali sia stato la causa concreta della frattura del rapporto coniugale. Il che non pare allorché tale comportamento si manifesti per la prima volta successivamente all’accertamento sull’intollerabilità della convivenza o sul grave pregiudizio all’educazione della prole compiuto, se pur in via sommaria, dal giudicante chiamato ad emettere l’ordinanza di separazione temporanea.
Gli ordini di protezione familiare
Natura formale della misura
Muovendo da tali argomentazioni si è concluso in alcuni casi per l’irrilevanza del comportamento tenuto dai coniugi in regime di separazione temporanea ai fini dell’addebito della separazione[49].
4. (Segue): L’allontanamento del coniuge dalla casa familiare
Uno stato di separazione temporanea può verificarsi anche a seguito di un provvedimento con cui il giudice, accertato che la condotta di uno dei coniugi arrechi grave pregiudizio all’integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge, ordini l’allontanamento di questo dalla casa familiare (artt. 342 bis e ter c.c.).
Tale provvedimento rientra tra gli “ordini di protezione contro gli abusi familiari”[50] introdotti dal legislatore nel tentativo di arginare fenomeni di c.d. violenza domestica cui possono essere esposti gli appartenenti ad un determinato gruppo familiare[51]. Ed invero tali misure non mirano a protegge solamente il coniuge ma si rivolgono indistintamente a tutti i componenti del nucleo familiare, in cui viene ricompreso anche il convivente[52].
Qualora, tuttavia, soggetto vittima dell’abuso sia il coniuge, si determina una vicenda analoga alla separazione temporanea ex art. 708 c.p.c. atteso che anche la misura principale prevista dall’art. 342 ter c.c., quella, appunto, dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare, conduce alla sospensione temporanea della convivenza tra i coniugi. Tale forma di separazione, dunque, presenta gli stessi caratteri della formalità e della temporaneità.
Il primo dato è integrato dalla presenza di un provvedimento di natura giurisdizionale, nella specie l’ordinanza con cui il giudice dispone l’allontanamento del coniuge[53]. Sotto questo profilo, non v’è dubbio che l’ordinanza ex art. 708 c.p.c. è misura che incida in
Ambito di applicazione
Autonomia della fattispecie
Rilevanza del bene protetto
maniera più pregnante sul rapporto coniugale, atteso che con essa vengono regolati in via d’urgenza anche ulteriori aspetti della crisi, che investono gli altri rapporti sia tra i coniugi, sia tra questi e i figli. Tuttavia, la differenza va a sfumarsi sulla considerazione che, nell’ambito degli ordini di protezione, accanto all’allontanamento dalla casa familiare sono previste una serie di misure accessorie, anche di natura patrimoniale. Così, tra l’altro, è possibile porre a carico del responsabile dell’abuso il pagamento di un assegno a favore del coniuge o di altro convivente (ad. es il figlio) che per effetto dell’allontanamento dell’altro rimanga privo di mezzi adeguati (art. 342 ter, comma 2, c.c.).
Si tenga, presente, peraltro, che proprio per evitare sovrapposizioni disciplinari il legislatore si è preoccupato di regolare in maniera puntuale il rapporto tra ordini di protezione e separazione temporanea. L’art. 8 L. 154/2001, infatti, nel delimitare l’ambito di applicazione degli ordini di protezione, esclude che questi possano essere emessi quando tra i coniugi penda procedimento di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se nei relativi procedimenti si è svolta l’udienza presidenziale. Qualora, poi, l’ordine di protezione sia stato già emesso questo perde efficacia in seguito all’ordinanza presidenziale con cui vengono assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti.
L’idoneità dell’ordinanza presidenziale a recepire i contenuti dell’ordine di protezione non deve, tuttavia portare a ritenere che questo non abbia una propria autonomia. Ed infatti, non sempre un episodio di violenza domestica, che si traduca in un abuso familiare, culmina in un procedimento di separazione o divorzio. È possibile che a seguito dell’allontanamento dalla casa familiare, i due coniugi ripensino alle loro scelte e riescano a ricomporre la crisi familiare[54]. Sotto questo profilo manca, un necessario rapporto di accessorietà con la separazione tout court che è proprio, invece della separazione temporanea ex art. 708 c.p.c.
Ancor prima di ciò, è sul piano funzionale che può apprezzarsi la peculiarità dell’allontanamento alla casa familiare. La misura, in sostanza, mira a proteggere il coniuge (e in generale ogni familiare) - in quanto “persona”, i cui interessi di natura primaria devono essere protetti di fronte ad un comportamento che leda gravemente la sua integrità psicofisica o la sua libertà. La valutazione cui è chiamato li giudice, pertanto, non si limita, come nella separazione, alla verifica dell’intollerabilità della convivenza, ma implica un’analisi più rigorosa che sia frutto di un equo contemperamento degli opposti interessi di volta in volta coinvolti[55]. E così la sospensione della convivenza determinata dall’ordine di l’allontanamento dalla casa dovrà essere sempre giustificato dall’esistenza di un pregiudizio qualificato dall’art. 342 bis c.c. come “grave”[56]. Inoltre occorrerà garantire
Tempora-neità dell’allonta-namento
anche al coniuge allontanato la tutela dei suoi diritti e l’adempimento dei doveri nei confronti della prole[57].
Le limitazioni, incisive, che l’allontanamento dalla casa familiare comporta in capo al coniuge, porta a comprendere l’altro aspetto dell’ordine di protezione, ossia la sua durata necessariamente temporanea.
Il termine della sospensione della convivenza, è fissato dallo stesso giudice e, in ogni caso, non può essere superiore a sei mesi, prorogabili solo se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario (art. 342 ter, comma 3, c.c.).
Tale lasso di tempo è stato previsto per consentire di risolvere il conflitto familiare nel senso di permettere ai coniugi di riprendere gradualmente un rapporto che conduca al ripristino della serenità familiare, ovvero, qualora lo stato di crisi permanga, di addivenire alla separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in una situazione di relativa tranquillità. Per effetto dell’allontanamento dalla casa familiare, infatti, i coniugi verranno posti al riparo dal compimento di nuovi o ulteriori abusi.
[1] Accomuna le due ipotesi A. finocchiaro - M. finocchiaro, Diritto di famiglia, vol. I, Milano, 1984, 464 ss.; nello stesso senso Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino, 1995, 131, secondo cui la separazione temporanea sembra apparentarsi in vario modo al provvedimento presidenziale che autorizza la separazione provvisoria. Riconduce, invece, le varie ipotesi nell’alveo della separazione temporanea, Fortino, La separazione personale tra coniugi, in Trattato dir. fam diretto da Zatti, vol. I, 949 ss. In giurisprudenza: Cass. 14 febbraio 1990, n. 1099, in Foro it., Rep., 1990, voce Separazione di coniugi, n. 43.
[2] In questo senso la intendono Scardulla, La separazione personale dei coniugi, Milano, 1996, 71; Franceschelli, La separazione di fatto, Milano, 1978; De Filippis - Casaburi, Separazione e divorzio nella dottrina e nella giurisprudenza, Padova, 2001, 39 ss.
[3] La mancanza dell’elemento della comune volontà dei coniugi alla base dell’allontanamento ha portato a dubitare dell’inquadramento di tale ipotesi nella separazione di fatto. Per la soluzione positiva, Breccia, Separazione personale dei coniugi, in Dig. priv., sez. civ., XVIII, Torino, 1998, 363 ss.; Santosuosso, Delle persone e della famiglia. Il matrimonio, in Comm. cod. civ., Torino, 1981, 374. Non rileva ai nostri fini, perché prescinde da un legame coniugale, quella forma di separazione di fatto che interviene nel corso di una convivenza more uxorio denominata, appunto, rottura della convivenza, Per un’analisi si rinvia, per tutti, a Rossi Carleo, in Trattato. dir. priv. diretto da Rescigno, cit., 176 ss., ove ulteriori notazioni bibliografiche.
[4] Rossi Carleo, op. cit., 167; Scardulla, op. cit., 642; Dogliotti, op. cit., 131.
[5] Fortino, op. cit., 944.
[6] Grassetti, Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, vol. II, Padova, 1992, 679 e s; Scardulla, op. cit., 253 ss.
[7] Ma si vedano, infra, al n. 3, i rilievi sulla c.d. ultrattività dei provvedimenti provvisori.
[8] Breccia, Separazione personale dei coniugi, in Dig. priv., sez. civ., XVIII, Torino, 1998, 368.
[9] Santoro Passarelli, sub art. 143-146, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, II, Padova, 535, secondo cui non è sufficiente un allontanamento di breve durata o saltuario. Cfr., altresì, Fortino, op. cit., 950.
[10] Grassetti, op. cit., ibidem. Cfr., altresì, Morozzo Della Rocca, voce Separazione personale (dir. priv), in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 1380; Zatti, op. cit., 213; A. e M. Finocchiaro, op. cit., 46. Nello stesso senso Rossi Carleo, op. cit., ibidem.
[11] Non pare, tuttavia, che la violazione dei doveri coniugali compiuta da uno dei coniugi durante il periodo di separazione temporanea o provvisoria possa rilevare ai fini dell’addebitabilità della separazione. Sul punto, infra, n. 3. Contra: Cass. 21 ottobre 1981, I, 2846, in Giust. civ., 1981, 2846.
[12] Sul punto scardulla, op. cit., 665.
[13] In realtà l’art. 19 L. 847/29 richiama una norma del codice del 1965, ma il richiamo deve essere inteso in relazione all’attuale art. 126 c.c., giusto il disposto dell’art. 256 disp. att. c.c. secondo cui quando nelle leggi sono richiamate le disposizioni del codice del 1965 si intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice in vigore. Il rilievo è mosso da Dogliotti, op. cit., 132.
[14] E si concluderà con sentenza passata in giudicato, senza, peraltro, perdere i caratteri di temporaneità. Così Zatti, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi, in Trattato dir. priv. diretto da Rescigno, vol. III, Torino, 1996, 211 ss., ove ulteriori rinvii dottrinali e giurisprudenziali.
[15] Quest’ultima distinzione tra i due procedimenti consente di comprendere perché l’art. 19 L. 847/29 non preveda gli analoghi poteri d’ufficio cui è dotato il giudice nel giudizio ex art. 126 c.c. Ed invero il giudizio di nullità pende avanti al giudice ecclesiastico, sicché un intervento d’ufficio non sarebbe giustificato. D’altra parte, in funzione suppletiva è stato previsto l’intervento del Pubblico ministero quando uno o entrambi i coniugi sono minori. In questo senso Dogliotti, Separazione e divorzio, cit., ibidem.
[16] Bianca, Diritto civile, II, La famiglia e le successioni, Milano, 2001, 163;
[17] Jemolo, Il matrimonio, Torino, 1957, 178, secondo cui anche nel silenzio del codice era possibile ottenere un provvedimento che autorizzasse la separazione provvisoria, tanto più che il coniuge allontanatosi spontaneamente non avrebbe subito conseguenze, sanzioni o avrebbe perso il diritto agli alimenti. Contra: Scardulla, op. cit., 251.
[18] Così Zatti, op. cit., 212.
[19] Grassetti, op. cit., 679; altresì, Santosuosso, Il matrimonio, in Giur. sist. Dir. civ. comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1989, 287 ss. In giurisprudenza Cass. 15 novembre 1974, n. 3618, in Giust. civ, 1975, I, 407.
[20] La tesi non è condivisa unanimemente in dottrina. Cfr., sul punto A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, cit., 467, secondo cui è irrilevante la circostanza che nella separazione temporanea (e in quella provvisoria) manchi qualsivoglia accertamento dell’intollerabilità della convivenza, poiché tale accertamento difetta anche nella separazione consensuale omologata. In giurisprudenza, App. Roma 26 ottobre 1981, in Giust. civ. 1982, I, 1049, secondo cui la separazione temporanea ex art. 126 c.c. integra una separazione giudiziale che legittima la pronuncia di divorzio; Cass. 10 maggio 1978, n. 2265, in Giust. civ., 1978, I, 2069 e in Dir. fam., 1978, 809, ove si è ritenuta ammissibile la domanda di separazione temporanea ex art. 126 c.c. quando in primo grado era stata richiesta la separazione personale ex art. 51 ss. c.c.
[21] Zatti, op. cit., ibidem.
[22] Ma vedi, contra, A e M. finocchiaro, op. cit., ibidem.
[23] Dogliotti, op. cit., 131. Contra, in giurisprudenza, Trib. S. Maria Capua Vetere 19 luglio 1996, in Fam. dir., 1997, 362 con nota di Montnari
[24] Dogliotti, op. ult. cit., ibidem.; Zatti, op. cit., il quale arriva a parlare di “accordo omologato”. Vedi, altresì, Scardulla, op. cit, 673.
[25] Testualmente Cass. 5 giugno 2001, n. 7594, in Fam. dir., 2001, 558.
[26] La separazione cesserà di avere effetto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la nullità o dal passaggio in giudicato della sentenza che ha delibato il provvedimento dell’autorità ecclesiastica. Così Scardulla, op. cit., 257; Dogliotti, op. cit., 134.
[27] Franchi, in Comm. cod. civ. diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, II, Padova, 1992, 385.
[28] Cass. 5 giugno 2001, cit.
[29] Breccia, Separazione personale dei coniugi, cit., 368. In questo, caso, il problema dell’affidamento dei figli minori verrà risolto dal Tribunale per i minorenni. Così Zatti, op. cit., 213.
[30] Scardulla, op. cit., ibidem; Dogliotti, op. cit., ibidem.
[31] La non pregiudizialità tra il giudizio di separazione temporanea e quello di separazione personale è ribadita da Cass. 10 maggio 1978, n. 2265, in Giust. civ., 1978, I, 2069. In dottrina Zatti, op. cit., ibidem. Santosuosso, op. cit., 287 ss.. Tra i contributi più recenti si segnala Villanacci, La separazione non giudiziale, Torino, 2001, 546.
[32] Ovviamente il passaggio in giudicato della sentenza di nullità determinerà la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, anche se resterà in vita il provvedimento presidenziale già adottato ex art. 708 c.p.c relativo al mantenimento dei figli. Così, da ultimo Cass. 6 agosto 2004, n. 15165, in Foro it., Rep. ,2004, voce Separazione di coniugi, n. 56. Sulla c.d. “ultrattività” dei provvedimenti presidenziali v. infra al n. 3.
[33] Cass. 15 novembre 1974, n. 3618, in Giust. civ., 1975, I, 407; Trib. Napoli, 24 marzo 1979, in Dir. giust., 1980, 927 ss.
[34] Si ritiene, anzi, che l’autorizzazione a vivere separati sia implicita in tutti i provvedimenti emessi con l’ordinanza ex art. 708 c.p.c., anche se da questa non espressamente richiamata. Sul punto, De Filippis - Casaburi, Separazione e divorzio, cit., 138 ss.
[35] Breccia, op. cit., 368.
[36] Cipriani, I provvedimenti presidenziali nell’interesse dei coniugi e della prole, Napoli, 1970, 499 ss.; Id., Sull’autorizzazione a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, in Giur. it, 1976, IV, 235 ss.; Id., La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1988, II, 357. Breccia, op. loc. cit.; Pajardi, I procedimenti speciali in materia di famiglia e di stato delle persone, Milano, 1992, 20.
[37] Mandrioli, Separazione per ordinanza presidenziale?, in Riv. dir. proc., 1972, 249.
[38] Pajardi, op. cit., ibidem. Una ricognizione delle varie posizioni è effettuata da Fortino, La separazione personale, cit., 951 ss.
[39] Supra, n. 1, spec. sub nota 11.
[40] Fortino, op. cit., 953.
[41] A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., 466 ss., che propendono per un’interpretazione estensiva della normativa in tema di divorzio che ricomprenda tra le ipotesi che lo giustificano anche la separazione temporanea e quella provvisoria; alle stesse conclusioni perviene Barbiera, Il divorzio dopo la riforma del diritto di famiglia, in Comm. al c.c. Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1979, 181 ss. Cfr, altresì, Franchi, op. cit., 384; Autorino Stanzione, Titolo della separazione e divorzio, in Rapporti personali nella famiglia, a cura di Perlingieri, Napoli, 1982, 384 e 360.
[42] Rossi Carleo, op. cit., 167. Quadri, Divorzio nel diritto civile e internazionale, in Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino, 1990, 524. In riferimento specifico al tema: Santosuosso, op. cit., 317; Villanacci, La separazione non giudiziale, Torino, 2001, 515.
[43] Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino, 1995, 153; Santosuosso, Il matrimonio, cit., 289 ss.
[44] Trib. Milano 26 novembre 1981, in Dir. fam., 1982, 569. Contra: App. Roma 26 ottobre 1981, in Giust. civ., 1982, I, 1049, con nota di A. Finocchiaro.
[45] Cass. 20 giugno 1978, n. 3024, in Foro it., 1979, I, 749; App. Lecce 24 novembre 1980, ivi¸ 1981, I, 1173.
[46] Cass. 27 febbraio 2001, n. 2844, in Fam. dir., 2001, 720; Cass. 5 ottobre 1999, n. 11036, in Not., 2000, 13, con nota di Bartolucci; Cass. 18 settembre 1998, n. 9325, in Giust. civ., Mass., 1998, 1915; Cass. 2 settembre 1998, n. 8707, in Vita not., 1998, 1605; Cass. 17 dicembre 1993, n. 12523, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 651, con nota di Regine; Cass. 7 marzo 1995, n. 2652, in Giust. civ., Mass. 1995, 536; Cass. 11 luglio 1992, in Dir. fam., 1993, 83. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Monza 13 marzo 2004, in Giur. milan., 2004, 341; Trib. Milano 20 luglio 1995, in Fam. dir., 1996, 263, con nota di Schlesinger.
[47] Leite De Converti, Le separazioni provvisorie e temporanee, cit., 373.
[48] Cass. 21 ottobre 1989, n. 4252, in Arch. Civ., 1990, 145, secondo cui: “ai fini dell’addebitabilità della separazione personale fra coniugi, non può essere aprioristicamente esclusa la rilevanza delle violazioni dei doveri matrimoniali verificatesi dopo che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente (art. 708 c.p.c.), atteso che tali doveri - e, in particolare, quello di fedeltà - vanno osservati anche nelle more del giudizio di separazione”. Conf. Cass. 29 novembre 1985, n. 5948, in Foro it., 1986, I, 1942.
[49] In tal senso Cass. 7 settembre 1999, n. 9472, in Fam. dir., 1999, 432 con nota di Carbone, che, in un caso di infedeltà, ha precisato che “la violazione del dovere di fedeltà può non giustificare, da sola, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero qualora la rottura dei rapporti coniugali sia stata determinata indipendentemente dalla successiva violazione dei doveri di fedeltà da parte di uno dei due coniugi”. Conf. Cass. 22 febbraio 1996, n. 1394, in Giust. civ., Mass., 1996, 235; Cass. 30 gennaio 1992, n. 961, in Giust. civ., 1993, I, 3075, con nota di Cavallo.
[50] Per un approfondimento sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, nonché per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema, sia consentito rinviare a De Bonis, Abusi familiari e ordini di protezione, in questo Trattato.
[51] Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono stati introdotti dalla Legge 4 aprile 2001, n. 54 recante “misure contro la violenza nelle relazioni familiari” (pubblicata in G.U. n. 98 del 28 aprile 2001). La legge ha inserito all’interno del Codice civile un nuovo capo, il IX-bis, che contiene due articoli, l’art. 342 bis e 342 ter c.c, i quali contengono la disciplina degli ordini di protezione.
[52] Propriamente l’art. 342 bis c.c. parla indistintamente di “coniuge o convivente”, identificandoli sotto il profilo della tutela accordata. A ciò si aggiunga che l’art. 5 L. 98/2001 estende ulteriormente l’ambito di applicazione della normativa la quale rileva anche quando la condotta pregiudizievole sia tenuta da “altro componente del nucleo familiare” diverso dal coniuge o dal convivente ovvero “nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente”.
[53] L’ordinanza viene emessa al termine di un procedimento ad hoc, disciplinato dall’art. 736 bis c.p.c., come inserito dall’art. 3 L. 98 /2001. Sulla natura e i caratteri di tale procedimento si rinvia a: F. Auletta, L’ azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, in Riv. dir. proc., 2001, 1045 ss.; Vullo, L’esecuzione degli ordini civili di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari, in Riv. dir. proc. civ., 2005, 129 ss.
[54] La ricomposizione del conflitto familiare non è esclusa dallo stesso art. 342 ter c.c. laddove, tra i vari ordini di protezione, prevede anche la possibilità di disporre l’intervento di terzi soggetti quali i servizi sociali, i centri di mediazione familiare e altre associazioni a scopo sociale.
[55] Per tutti Figone, La legge sulla violenza in famiglia, in Fam. dir., 2001, 357; Id., Violenza in famiglia ed intervento del giudice, ivi, 2002, 506 ss.
[56] Secondo la giurisprudenza dovrà trattarsi di un vulnus di entità non comune o per la particolare delicatezza dei profili concretamente incisi o per le modalità, forti, dell’offesa e per la ripetitività e la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dal soggetto protetto. Così Trib. Bari 18 luglio 2002, in Dir. fam., 2002, 623 ss.
[57] Ad esempio dovranno essere contemperate le esigenze di protezione del soggetto vittima dell’abuso con il diritto del coniuge allontanato di far visita ai propri figli. Sul punto crf. Cianci, Gli ordini di protezione familiare, Milano, 2003, 173.

