Studio Legale De Bonis
D. De Bonis: “Abusi familiari e ordini di protezione” pubblicato nel Trattato “Il nuovo diritto di famiglia”, diretto dalla prof.ssa Gilda Ferrando (Zanichelli 2007).
La novella del 2001
ABUSI FAMILIARI E ORDINI DI PROTEZIONE
di Daniele De Bonis
Sommario
1. Lineamenti generali della disciplina - 2. Nozione di abuso familiare e presupposti oggettivi - 3. Segue: presupposti soggettivi - 4. Contenuto degli ordini di protezione - 5. Durata e ambito di applicazione.
1. Lineamenti generali della disciplina.
Nella vita di tutti i giorni si assiste, purtroppo sempre più di frequente, a situazioni in cui un soggetto appartenente ad un gruppo familiare subisca violenze fisiche o psicologiche da parte di un altro componente del medesimo gruppo. Il fenomeno della violenza familiare rappresenta la forma più grave di degenerazione dei rapporti interpersonali, giacché non comporta sic et simpliciter la compressione e, a nelle forme più gravi, la distruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi o i rapporti con i figli, ma, spesso, si riflette extra moenia sui modi e le forme di esplicazione della personalità del soggetto vittima[1].
Consapevole della inadeguatezza delle risposte offerte dall’ordinamento al fenomeno della violenza domestica[2], il legislatore è intervenuto con la Legge 4 aprile 2001, n. 54[3] recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari[4]. Nel tentativo di colmare le
La tutela penale
lacune presenti nella vigente disciplina vengono regolati in maniera puntuale taluni aspetti della crisi familiare che, alterando le normali relazioni sussistenti tra gli appartenenti al nucleo familiare, possano essere fonte di pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà di uno dei suoi componenti.
L’idea di fondo che ispira la novella si allinea alle concezioni solidaristiche che riconoscono nella famiglia il luogo in cui il familiare possa meglio coltivare i propri interessi individuali in vista di una più completa realizzazione. L’appartenenza al nucleo familiare non deve, pertanto, costituire una “zona franca” all’interno della quale gli interessi dei singoli non meritino uguale considerazione ed anzi debbano essere sacrificati di fronte al “superiore interesse” della famiglia: “l’individuo è tale, con tutte le prerogative garantite dall’ordinamento, anche all’interno della famiglia, cosicché le norme poste a tutela della persona non devono trovare alcun ostacolo nelle mura domestiche”[5].
Muovendo, dunque, dalla necessità di valorizzare la personalità e diritti della persona all’interno della comunità familiare, la disciplina introdotta dalla novella introduce alcuni innovativi strumenti di reazione in funzione protettiva del soggetto appartenente ad un determinato gruppo che subisca nocumento dalle condotte violente poste in essere da uno dei suoi componenti[6].
Data la rilevanza del bene protetto e la pluralità della condotte pregiudizievoli, le linee degli interventi previsti dalla legge si muovono su un doppio binario, penale e civile[7].
Qualora il comportamento assunto da un componente del nucleo familiare integri gli estremi dell’illecito penale[8] il giudice in applicazione del “nuovo” art. 282 bis c.p.p., può, in presenza di determinati presupposti[9], adottare la misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare[10]. Il contenuto di tale misura consiste nella prescrizione dell’obbligo di allontanamento dell’imputato dalla casa familiare ovvero dal divieto di favi rientro, qualora il soggetto si trovi al di fuori dal domicilio domestico[11],
La tutela civile
Problemi di coordina-mento
ovvero ancora dal divieto di accedervi senza l’autorizzazione del giudice[12]. Nel caso, poi, sussistesse pericolo per l’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro o il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti[13]. In ultimo è prevista la possibilità che il giudice ingiunga all’imputato il pagamento di un assegno periodico in favore dei conviventi che per effetto della misura rimangano prive di mezzi adeguati, disponendo, nel caso, che la somma sia versata direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, operando una trattenuta sulla retribuzione[14].
Rispetto al sistema penale[15], ben più rilevanti sono le novità introdotte sul piano civilistico. All’interno del libro primo del codice civile viene, infatti, inserito il capo IX-bis relativo agli “ordini di protezione contro gli abusi familiari”, disciplinati dagli artt. 342 bis e 342 ter c.c. Le nuove norme consentono al coniuge o convivente che subisca un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla sua libertà da parte di altro membro del gruppo familiare di ottenere dall’autorità giudiziaria uno o più provvedimenti, dai contenuti analoghi a quelli previsti dall’art. 282 bis c.p.p., volti all’immediata cessazione del comportamento lesivo e alla prevenzione di nuovi o ulteriori abusi.
Si tratta di una forma di tutela assai innovativa e penetrante in quanto, in controtendenza con la logica “proprietaria” cui è improntata l’impostazione civil codicistica, gli ordini di protezione incidono direttamente su diritti e libertà fondamentali della persona (libertà personale, libertà di circolazione, etc.), e ciò anche aldilà delle maglie e dei controlli previsti in sede penale, potendo l’intervento giudiziale estendersi a tutte quelle fattispecie abusive che non siano tali da integrare gli estremi del fatto reato.
Sotto quest’ultimo profilo, nel tentativo di evitare sovrapposizioni con la disciplina penalistica, l’art. 342 bis, introduceva un limite all’emissione dell’ordine di protezione in sede civile tutte volte in cui il fatto violento costituisse reato perseguibile d’ufficio. In questo caso l’unica tutela azionabile era quella penale. Il pericolo di tale limitazione è stata fonte di notevoli critiche da parte della dottrina la quale sottolineava come il legislatore, tradendo lo spirito originario della novella volto ad istituire un doppio binario alternativo di tutela, avesse di fatto introdotto un principio di sussidiarietà dell’azione civile rispetto a
Profili di costituzio-nalità
quella penale[16]. Il che, in ultima analisi, si risolveva in una drastica riduzione dell’accesso allo strumento civilistico degli ordini di protezione, creando, altresì, un pericoloso vuoto normativo tutte le volte in cui non potesse farsi luogo all’applicazione della misura in ambito penale[17]. In questi casi si propugnava da più parti un’interpretazione “adeguatrice” che consentisse l’adozione dell’ordine di protezione da parte del giudice civile[18].
I dubbi sono stati risolti in via definitiva dal legislatore che, intervenuto nuovamente sulla materia con la legge 6 novembre 2003, n 304, ha abrogato dall’art. 342 bis c.c. l’inciso “qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio”. Così restituita la “parità delle armi” ai due sistemi, l’ordine di protezione può ora essere comminato dal giudice civile anche in fattispecie ove il comportamento abusivo acquisti caratteri di particolare gravità.
L’auspicato accrescimento dei poteri del giudice in campo civile, ha per altro verso, contribuito ad alimentare i dubbi sulla legittimità costituzionale dell’istituto degli ordini di protezione, già manifestati da quanti non ritengono adeguata la sommarietà del procedimento preposto all’adozione della misura con l’incidenza della stessa su beni a rilevanza costituzionale[19]. In realtà, a ben vedere, la limitazione, peraltro temporanea, di alcune posizioni costituzionalmente garantite possono giustificarsi laddove sia necessario proteggere e garantire valori altrettanto fondamentali di cui è portatore soggetto vittima dell’abuso, in primis il suo diritto a svolgere ed esplicare la sua personalità anche all’interno della formazione sociale familiare, oltre ad assicurare il rispetto di quei doveri di solidarietà, anch’essi di rilevanza costituzionale[20]. Occorrerà, in ogni caso, un corretto uso della discrezionalità da parte dell’interprete chiamato ad operare un delicato bilanciamento dei contrapposti interessi e valori di volta in volta coinvolti.
2. Nozione di abuso familiare e presupposti oggettivi.
Abuso e illecito civile
Presupposti oggettivi
La libertà
Come accennato, data la varietà delle forme in cui può esplicarsi la violenza all’interno della famiglia, l’art. 342 bis c.c. adotta una nozione assai ampia di abuso familiare tale da ricomprendere qualunque comportamento posto in essere dall’appartenente al nucleo familiare il quale, violando le regole solidaristiche che sono alla base della famiglia, arrechi
pregiudizio a valori fondamentali dell’altro o degli altri familiari.
La scelta del legislatore di adottare una fattispecie “aperta” di abuso familiare non è casuale e pare armonizzarsi sul piano sistematico con il nostro sistema di responsabilità civile, informato, come noto, sul principio dell’atipicità dell’illecito[21]. Al pari di quest’ultimo, in astratto, ogni sorta di comportamento illecito compiuto all’interno della famiglia può integrare l’abuso[22].
Ciò che distingue quest’ultimo dall’illecito civile è una delimitazione soggettiva, potendo essere tale solo l’abuso consumato tra soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo familiare, e una delimitazione oggettiva, rivestendo i caratteri dell’abusività solo pregiudizi “gravi” che ricadano su valori fondamentali del membro del gruppo, individuati dall’art. 342 bis nella libertà e nell’integrità fisica o morale.
Rinviando al prosieguo la trattazione del primo profilo, occorrerà soffermarsi sui presupposti oggettivi degli abusi familiari.
Il riferimento, assai ampio, al valore della libertà va inteso, nella sua accezione “negativa”[23], quale pretesa del singolo ad ottenere un comportamento omissivo da parte dell’appartenente al gruppo che crei un ostacolo allo svolgimento della sua personalità nelle diverse forme in cui questa si esplica[24]. In questo ambito sarà considerata rilevante ogni forma di coercizione della libertà personale (art. 2 e 13 Cost.), volta ad impedire i movimenti o le azioni del familiare, salvo le limitazioni strettamente necessarie in considerazione di particolari esigenze legate all’età o a determinate condizioni del soggetto[25]. Parimenti saranno da considerare abusive, quelle condotte volte ad impedire la libera manifestazione del pensiero altrui (art. 21 Cost.)[26], la libertà religiosa (art. 19 Cost.) ovvero violino aspetti riservati della sfera del familiare, quali, ad esempio, la segretezza della corrispondenza o di altre comunicazioni (art. 15 Cost.)[27]. In questi casi, peraltro, occorre valutare con attenzione che tali comportamenti abbiano portata tale da risolversi
L’integrità fisica e morale
realmente in un pregiudizio grave per lo sviluppo della personalità del familiare[28]. La valutazione del pregiudizio, poi, dovrà essere in taluni casi particolarmente rigoroso laddove lo stesso sia cagionato da condotte astrattamente tutelate dall’ordinamento e che impongono, pertanto, un attento bilanciamento dei contrapposti interessi.
Minori spazi all’interpretazione si prestano, invece, per quei comportamenti incidenti direttamente sull’integrità fisica o morale del familiare. Tali valori, infatti, attengono propriamente all’essere persona e come tali non sono suscettibili di subire limitazione di sorta. Si tratta, in vero, di valori indispensabili per la realizzazione dell’individuo. L’integrità fisica come presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione, l’integrità morale come insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto di autodeterminarsi[29]. Ne consegue che saranno considerate abusive tutte le condotte che si risolvano non solo in lesioni fisiche o psichiche[30], ma anche in attentati alla dignità personale del membro della famiglia[31]. Tuttavia atti di lieve entità che generino turbamenti psicologici assolutamente sproporzionati in capo alla vittima si ritiene correttamente non possano integrare l’abuso essendo questo dipendente non tanto dalla condotta dell’agente quanto dall’eccessiva fragilità psicologica del soggetto passivo ovvero da fattori esterni[32]. In altre parole in questi casi, verrebbe meno il necessario nesso di causalità richiesto dalla norma[33].
Nei rapporti tra coniugi si discute se i comportamenti assunti in violazione dei doveri personali nascenti dal matrimonio (artt. 143 ss. c.c.) possano rivestire il crisma dell’abusività. Se in linea di principio non può negarsi l’incidenza negativa di tali condotte sui beni protetti dalla norma, si ritiene difficilmente compatibile la disciplina de qua¸ volta all’emissione di ordini di protezione, tra cui, in primis, l’allontanamento dalla casa familiare con la violazione di taluni obblighi coniugali[34] ovvero quante volte tali violazioni
Gravità del pregiudizio
Imminenza
si risolvano in condotte omissive tenute dal coniuge nei confronti dell’altro[35].
Quanto all’evento dannoso, l’art. 342 bis pretende che il soggetto passivo subisca un pregiudizio “grave”. La gravità del pregiudizio può essere integrata sia valutando il singolo comportamento violento in sé considerato, sia avendo riguardo alla sua reiterazione. Dovrà comunque trattarsi di un vulnus di entità non comune o per la particolare delicatezza dei profili concretamente incisi o per le modalità, forti, dell’offesa e per la ripetitività e la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dal soggetto protetto[36].
Così è stata esclusa la possibilità di ottenere l’ordine di protezione in caso di aggressioni prive di conseguenze lesive apprezzabili ovvero occasionali, insuscettibili, pertanto, di incidere sui beni protetti dalla norma[37]. Di converso anche offese astrattamente di lieve entità, ma continue e reiterate in breve lassi di tempo, possono ritenersi gravemente pregiudizievoli. In particolari fattispecie è stata ritenuta rilevante anche la lesione “indiretta”, quella, cioè, patita dal familiare in conseguenza di aggressioni compiute non sulla sua persona, ma su congiunti a lui cari[38].
In ultimo la misura protettiva potrà essere comminata non solamente in presenza di un evento dannoso già consumato, ma anche in presenza di un pregiudizio imminente, ossia che sia in procinto di produrre una lesione. La non necessaria attualità del pregiudizio risponde alla natura cautelare e preventiva degli ordini di protezione volti, come detto, non solo a far cessare gli abusi, ma anche e soprattutto a prevenire il loro verificarsi. Quanto al requisito dell’irreparabilità del pregiudizio, richiesto espressamente in altre ipotesi di tutela cautelare in via d’urgenza, il silenzio del legislatore si giustifica qui considerando in re ipsa irreparabile ogni forma di abuso che, come visto, incide su beni a rilevanza costituzionale attinenti a sfere intangibili della persona e sintetizzate nel trinomio libertà, integrità fisica e integrità morale[39].
3. (Segue): presupposti soggettivi.
Sotto il profilo soggettivo l’art. 342 bis c.c. introduce la piena equiparazione tra coniuge e convivente individuati come i destinatari della disciplina sia dal lato attivo che da quello passivo. L’estensione è completata dall’art. 5 della legge n. 154 del 2001, che prevede l’applicabilità della normativa sugli abusi familiari anche in tutti i casi in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta “da un altro componente del nucleo familiare”, diverso dal
L’estensione del concetto di nucleo familiare
I coniugi
coniuge o dal convivente ovvero “nei confronti di altro componente del nucleo familiare” diverso dal coniuge o dal convivente.
Da una lettura combinata delle due disposizioni emerge una nozione di nucleo familiare assai estesa, che considera un insieme di rapporti di diversa intensità, ma accomunati dalla sussistenza di un vincolo solidaristico che lega i vari soggetti. Esso, dunque non si limita alla c.d. famiglia nucleare[40], ma si estende ad ogni forma di parentela e di convivenza stabile.
La scelta del legislatore si è mostrata sensibile alle istanze mosse da più parti e volte al riconoscimento giuridico dei legami di fatto a prescindere dalla presenza del vincolo matrimoniale[41]. E pare opportuna, in una materia come quella degli abusi familiari ove primaria esigenza è la tutela della persona, quale soggetto debole inserito in un contesto sociale di crisi o fortemente degenerato, il che prescinde dall’intensità del legame tra i membri del gruppo. D’altro canto l’equiparazione tra coniugio e convivenza more uxorio e l’estensione dell’ambito di operatività degli ordini di protezione a tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli minori, determina qualche problema di ordine sistematico e impone un coordinamento con le discipline vigenti.
Per quanto riguarda i coniugi, si ritiene irrilevante il fatto che l’abuso da uno di essi nei confronti dell’altro sia stato compiuto in costanza del matrimonio o quando la situazione di crisi sia sfociata in una separazione, di fatto o di diritto[42]. In questi casi potrà ottenersi l’applicazione della disciplina anche di fronte a condotte abusive che incidano in via indiretta o mediata sulla persona del coniuge[43] ovvero che siano perpetrate lontano dalla casa coniugale, ad esempio sul luogo ove il coniuge svolge attività lavorativa. Diversamente, l’ex coniuge divorziato non potrà invocare la medesima tutela poiché l’appartenenza al “nucleo familiare” pretesa dalla norma è incompatibile con il venir meno
I conviventi
I minori
dello status coniugale[44] conseguente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella nozione di convivente sono compresi tutti quei soggetti legati tra loro da un vincolo affettivo e solidaristico che si concreta in una relazione dotata di stabilità e durevolezza tali da conferire all’unione di fatto un determinato grado di certezza[45]. La presenza della coabitazione, pur se non necessaria[46], può ritenersi elemento indicativo della solidità del vincolo. Restano escluse tutte quelle relazioni sentimentali di natura occasionale o che non abbiano i caratteri tali da assurgere a convivenza.
Si discute se l’interruzione della convivenza possa rilevare ai fini dell’applicazione della disciplina, specie quando la stessa sia stata determinata dalla necessità di uno dei conviventi di sottrarsi ad eventuali abusi compiuti dall’altro. Alla soluzione negativa[47] si obbietta che gli ordini di protezione familiare non hanno solamente funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare[48]. Sotto questo, aspetto, dunque, la necessità della convivenza non pare elemento necessario alla configurazione dell’abuso[49].
Tra gli altri componenti del nucleo familiare presi in considerazione dalla norma attenzione particolare meritano i figli minori, quando questi siano vittima di abusi da parte del genitore o del convivente. Sussiste, in vero, un problema di coordinamento con gli artt. 330 e 333 c.c.[50], che, nell’ambito del procedimento per la limitazione della potestà genitoriale prevedono la possibilità del Tribunale per i minorenni di disporre, analogamente a quanto previsto dall’art. 342 ter c.c., l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratti o abusi del minore. Di fronte ad un unico fenomeno di violenza, dunque, parrebbe esservi una duplicazione delle tutele e delle competenze. Si è, pertanto, proposto di collocare i differenti parametri normativi in un rapporto di genus ad speciem, di talché la
Gli anziani
Tipicità della misura
disciplina speciale di cui agli artt. 330 e 333 c.c.. si applicherebbe in prevalenza su quella generale di cui agli artt. 342 bis e ter[51]. Quest’ultima, dunque, troverebbe piena applicazione quando l’abuso sia compiuto da persona diversa dal genitore - dato che in questi casi non viene in questione alcun aspetto relativo alla potestà - ovvero, ma la questione è discussa, nei casi di c.d. maltrattamenti indiretti, ove, cioè, il minore abbia a subire di riflesso gli atteggiamenti aggressivi posti in essere da un genitore o convivente sull’altro.
Dal lato attivo è, inoltre, possibile che il minore sia responsabile di abusi nei confronti dei genitori o di altri parenti. Qui non sussistendo dubbio sull’applicabilità della disciplina vi è, semmai, un problema di scelta della misura più adeguata atteso che l’allontanamento del minore non pare praticabile, salvo in ipotesi di particolare gravità, tutte le volte in cui lo stesso non abbia mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento. Inoltre la misura non sembra la più opportuna dato che proprio la presenza del minore all’interno dell’ambiente familiare può aiutare la composizione della crisi.
Alla condizione del minore va equiparata quella degli anziani non autosufficienti[52]. Dal lato attivo occorrerà procedere ad un equo contemperamento dei bisogni dell’anziano responsabile di condotte abusive con le esigenze di protezione della vittima[53]. Dal lato passivo sarà necessario adottare le opportune cautele tutte le volte in cui l’abuso subito dall’anziano comporti l’allontanamento del familiare che provvedeva ai suoi bisogni.
4. Contenuto degli ordini di protezione.
Nel caso il giudice accerti la presenza di un abuso familiare potrà adottare uno o più ordini di protezione il cui contenuto è fissato tipicamente dall’art. 342 ter c.c. Pur con qualche distinguo, si tratta, come detto in apertura, delle analoghe misure previste in sede penale. Esse sono graduate dal legislatore in funzione della protezione necessaria a reprimere l’abuso e a prevenirne la sua reiterazione, avendo nel contempo riguardo alla salvaguardia dei bisogni della vittima che per effetto dell’adozione dell’ordine di protezione potrebbe trovarsi in situazioni di disagio.
Così il giudice potrà ordinare la cessazione del comportamento lesivo e disporre l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che la frequentazione di tali luoghi sia dovuta ad esigenze di lavoro (art. 342 ter, comma 1, c.c.). All’occorrenza si potrà, altresì, disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che
Elasticità
e
autonomia
La cessazione della condotta lesiva
L’allontana-mento dalla casa familiare
abbiano come fine statutario il sostegno o l’accoglienza di donne, minori o altri soggetti vittime di abusi familiari. Infine è prevista la possibilità di porre a carico del responsabile dell’abuso il pagamento di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, prescrivendo, se del caso, il versamento diretto della somma da parte del datore di lavoro dell’obbligato, con detrazione dalla retribuzione a lui spettante (art. 342 ter, comma 2, c.c.).
Come si può notare, si tratta di misure dotate di un sufficiente grado di elasticità in modo da consentire all’interprete di individuare quella più idonea ad adattarsi alle esigenze del caso concreto. A ciò si aggiunga che le stesse rivestono un carattere autonomo l’una dall’altra, potendo, nel caso, essere cumulate tra loro. Sotto questo profilo mentre la lettera dell’art. 242 bis, facendo riferimento ad “uno o più” provvedimenti tra quelli sopra menzionati non lascia adito a dubbi sulla possibilità di cumulare le diverse misure, qualche problema si pone nei confronti del provvedimento con cui il giudice ordina la cessazione della condotta pregiudizievole. Tale provvedimento, secondo alcuni, sarebbe indissolubilmente collegato alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e, dunque, non potrebbe essere emesso singolarmente[54]. In verità pare più corretto ritenere che l’ordine di cessazione rappresenti il “contenuto minimo” di tutti gli ordini di protezione, e, in quanto tale, sarà sempre pronunciato dall’interprete, da solo o come accessorio tanto dell’ordine di allontanamento quanto delle altre misure[55].
Attraverso l’ordine di cessazione si impone al responsabile dell’abuso di astenersi dalla condotta lesiva. Tale misura può rappresentare un efficace deterrente per tutti quegli episodi di violenza per così dire “minore” di fronte ai quali, cioè, il giudice, a seguito di un giudizio prognostico sul soggetto agente, sulla gravità del pregiudizio arrecato al soggetto passivo e dell’incidenza della condotta sui beni protetti, ritenga un siffatto comando idoneo a porre fine all’abuso, evitando, nel contempo, la rottura, anche parziale, della convivenza familiare. L’osservanza del precetto sarà poi garantita dalla sanzione penale cui sarà sottoposto il responsabile che non rispetterà l’ordine del giudice (arg. ex art. 6 L. 154/2001). Quest’ultimo, peraltro, dovrà essere puntuale nell’individuare con specificità i singoli comportamenti da vietare al fine di non ridurre inutili spazi di libertà ed assicurare concretamente la protezione del istante[56]. Il che pare maggiormente arduo in tutte quelle ipotesi in cui l’abuso sia integrato da condotte esclusivamente omissive. Nel caso, invece di condotte commissive che abbiano efficacia lesiva permanente si ritiene che il provvedimento del giudice possa estendersi fino a prescrivere al responsabile l’adozione di comportamenti positivi volti al ripristino della situazione quo ante[57].
L’allontanamento dalla casa familiare è il provvedimento senza dubbio più incidente, in quanto estromette materialmente il familiare dal contesto di vita della vittima sospendendo la coabitazione. Esso ha portata innovativa in quanto può essere ordinato anche nei confronti di chi sia proprietario esclusivo della casa familiare, difformemente a quanto
Il divieto di frequentare determinati luoghi
indicato dalla giurisprudenza in tema di separazione o divorzio ove, in assenza di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) si esclude che il coniuge non proprietario possa rendersi assegnatario della casa familiare[58].
Quest’ultima deve essere intesa non solo come il luogo di residenza della famiglia nucleare[59], ma, estensivamente, come il luogo in cui si svolge la vita in comune di tutti i familiari. Ne consegue che potrà rilevare, ai fini dell’allontanamento[60], anche una dimora abituale ovvero un ambiente diverso da un immobile[61], così come si ritiene che, qualora sussistano specifiche esigenze, il divieto possa essere esteso ad eventuali pertinenze dell’abitazione[62].
Nel caso in cui la coabitazione sia già cessata, ad esempio perché l’abuso è stato compiuto in costanza di separazione ovvero quando sia venuto meno il rapporto di convivenza, si ritiene che il provvedimento di allontanamento assuma il medesimo contenuto negativo del divieto di frequentazione di determinati luoghi, imponendo al responsabile di astenersi dall’entrare nell’immobile[63].
Con il divieto di frequentare determinati luoghi si intende da un lato fornire la massima protezione al soggetto passivo, evitando il pericolo che condotte abusive possano estendersi o reiterarsi anche al di fuori delle mura domestiche, dall’altro creare un ambiente sicuro che gli consenta di svolgere con serenità la propria vita di relazione in tutti gli ambienti in cui questa si esplica. Il divieto, infatti, comprende, ma l’elencazione contenuta nella norma è meramente esemplificativa e non tassativa, il luogo di lavoro, il domicilio dei prossimi congiunti o di altre persone nonché i luoghi di istruzione dei figli. Sul piano contenutistico il divieto va inteso nel senso di impedire qualsiasi interazione del soggetto con i luoghi indicati, non limitata al semplice accesso. Cosi deve interpretarsi l’uso nella norma del termine “avvicinarsi”. Il divieto, tuttavia, è pur sempre diretto unicamente al familiare responsabile, il che esclude l’adozione dell’ordine di protezione in tutti i casi in cui l’invasione nei luoghi protetti sia realizzata per mezzo di terzi[64].
L’unica deroga è ammessa in caso la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. Nell’esigenza di contemperare opposti interessi, egualmente meritevoli di tutela, nel silenzio della norma spetterà all’interprete, in sede di attuazione del provvedimento,
L’intervento di soggetti terzi
L’assegno periodico
Rapporti con l’assegno di mantenimen-to o divorzile
adottare le cautele più opportune ad evitare che la frequentazione di determinati luoghi diventi occasione per il compimento di nuovi od ulteriori abusi[65].
L’intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare e di altre associazioni a scopo sociale è stato previsto nella consapevolezza che in alcuni casi particolarmente gravi è necessario provvedere al recupero della persona vittima, o al mantenimento di taluni rapporti[66] mediante l’ausilio di soggetti terzi, il cui fine istituzionale è, appunto quello di prestare assistenza, sostegno o accoglienza a persone in difficoltà. Interessante notare come accanto a figure tradizionali, di natura pubblicistica, quali i servizi sociali si faccia menzione anche di nuovi organismi, quali i centri di mediazione familiare, che si occupano espressamente di risolvere conflitti sorti nell’ambito della famiglia ovvero di soggetti privati, come le associazioni che abbiano come fine statutario quello del sostegno e dell’accoglienza delle vittime dell’abuso. Quest’ultima funzione è particolarmente apprezzata quando nonostante l’allontanamento del responsabile, la permanenza nella casa sia pericoloso o dannosa per il familiare che vi permanga.
Accanto agli ordini di protezione menzionati, che incidono direttamente sulla persona del responsabile, è prevista anche una misura a contenuto patrimoniale: la corresponsione di un assegno periodico a carico del responsabile dell’abuso. Tale previsione si giustifica in quanto l’allontanamento dalla casa familiare potrebbe comportare in capo al coniuge o al familiare convivente un pregiudizio economico non altrimenti affrontabile. La prestazione dell’assegno, dunque, si pone come misura accessoria all’ordine di allontanamento dalla casa e presuppone una situazione di convivenza per effetto della cui cessazione il familiare rimanga privo di mezzi adeguati.
La nozione di mezzi adeguati, impone, al pari di quanto previsto per l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile, una comparazione delle situazioni patrimoniali tra i soggetti in modo di assicurare la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di rapporto[67]. Il parallelo con altre forme di tutela contributiva previste dall’ordinamento si arresta qui, dato l’ambito assai più esteso di applicazione della misura del pagamento dell’assegno in sede di ordini di protezione. Qui, infatti, si svincola la prestazione patrimoniale dal concetto di dovere contributivo derivante dalla filiazione o dal coniugio[68], atteso che la stessa può essere comminata a beneficio di qualunque soggetto convivente, anche solo di fatto.
L’assegno a vantaggio del convivente…
… e degli altri familiari
Il versamento diretto da parte del datore di lavoro
Mancanza di ulteriori garanzie:
critica
Nel caso della condanna del convivente more uxorio, si è posto in dottrina il problema di individuare la fonte di tale obbligo, atteso che il sostegno spontaneamente prestato dal convivente viene comunemente fatto rientrare nell’alveo delle obbligazioni naturali[69], mentre nel caso dell’ordine di protezione sorge un vero e proprio obbligo giuridico alla corresponsione[70]. Tale obbligo avrebbe fonte legale e sarebbe rinvenibile nel medesimo art. 342 ter c.c., norma che dinanzi ad atti di violenza domestica che comportano l’allontanamento dalla casa familiare determina la reazione dell’ordinamento il quale impone al responsabile un obbligazione patrimoniale, di natura assistenziale, che tiene luogo dell’obbligazione naturale attinente, invece, al momento fisiologico del rapporto di convivenza more uxorio[71].
Quando a beneficiare dell’assegno siano gli altri familiari, diversi dal coniuge o dal convivente more uxorio, bisogna distinguere a seconda che tali soggetti rientrino o meno tra quelli aventi diritto agli alimenti. Nel primo caso il soggetto avente diritto alla corresponsione degli alimenti, potrà far ricorso alla procedura cautelare ad hoc di cui all’art. 446 c.c. e, dunque, ad essi non si applicherà la norma generale di cui all’art. 342 ter c.c. In caso contrario varranno le stesse considerazioni appena fatte per il convivente more uxorio e, pertanto, l’art. 342 ter c.c. tornerà ad essere la fonte legale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno[72].
A garanzia del pagamento dell’assegno si prevede la possibilità che il giudice disponga la distrazione delle somme dalla retribuzione spettante all’obbligato, con versamento diretto al beneficiario da parte del datore di lavoro.
Tale provvedimento ricalca quelli, analoghi, previsti in materia di separazione o divorzio, ma se ne distingue per i presupposti e per i contenuti. Sotto il primo profilo non si pretende una vera e propria inadempienza essendo sufficiente una mera presunzione di inadempimento[73]. La maggiore discrezionalità in capo al giudice si arresta tuttavia sul piano contenutistico essendo la garanzia del pagamento limitata alla sola distrazione dei crediti di lavoro. Ciò a differenza delle altre discipline ove accanto a questa sono previste altre forme di tutela come la prestazione di adeguate garanzie, reali o personali, il sequestro, la distrazione di altri crediti non derivanti dall’attività lavorativa.
Quest’ultimo aspetto è stato criticato sulla considerazione che la crisi della famiglia determinata dalla violenza domestica necessiterebbe del medesimo livello di tutela
Tempora-neità dell’ordine
Proroga
Gravi motivi
garantito in sede di separazione e divorzio. Così la minore intensità della misura cautelare esperibile per garantire l’adempimento di ordini di protezione in funzione protettiva di
interessi comunque primari dell’individuo pare irragionevole e giustifica i dubbi di legittimità costituzionale avanzati, stante la diversità di trattamento di situazioni che, nel loro profilo funzionale, sono assolutamente identiche[74].
5. Durata e ambito di applicazione.
Gli ordini di protezione sono provvedimenti di natura provvisoria. Da ciò consegue che essi hanno una durata limitata nel tempo. È lo stesso giudice a stabilire tale durata, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dell’ordine e, in ogni caso, non può essere superiore a sei mesi (art. 342 ter, comma 3). In questo lasso di tempo i familiari potranno risolvere la situazione conflittuale, riprendendo gradualmente le relazioni, eventualmente con l’assistenza di terzi indicati dal giudice. Nel caso si arrivi ad una vera e propria riconciliazione potrà, anche prima della scadenza dei sei mesi, revocarsi l’ordine di protezione o graduarlo in senso meno limitante, consentendo, ad esempio, la ripresa della coabitazione.
Viceversa qualora il conflitto permanga inalterato, o si aggravi, il beneficiario del provvedimento dovrà attivarsi per ottenere in via ordinaria la protezione necessaria o per risolvere in via definitiva la crisi. Così il coniuge potrà agire per ottenere la separazione o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il convivente, venuto meno il rapporto con il partner, dovrà trovare una diversa sistemazione.
Si deve tenere presente, peraltro, che il giudice ha la facoltà di prorogare la durata degli ordini di protezione. La proroga, tuttavia. sarà consentita solo se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario (art. 342 ter, comma 3, ult. parte). Così formulata, la disposizione, lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice, dato che non prevede la durata della proroga, ammettendo implicitamente anche la possibilità di ulteriori proroghe oltre la prima[75]. Il riferimento al tempo strettamente necessario, peraltro, impone rigore nell’uso dello strumento della proroga, la quale non deve servire a cristallizzare gli effetti di una misura per sua natura temporanea, ma solo a consentire al familiare uno spatium deliberandi maggiore nelle determinazioni da adottare, mantenendo inalterato il livello di protezione.
Tra i gravi motivi richiesti per la proroga rientrano sicuramente il compimento di nuovi abusi durante la vigenza del provvedimento. Più problematico è, invece, il caso della violazione del singolo ordine di protezione. Qualora tale violazione non sia accompagnata anche da una condotta violenta è difficile poter ammettere la proroga della misura, anche se ciò è stato affermato in casi di particolari situazioni conflittuali ove il comportamento,
Rinnova-zione
L’incidenza degli ordini di protezione nella crisi familiare
Rapporto con la separazione
pur non violento, poteva generare un’ulteriore occasione di contrasto e di pericolo per la persona protetta[76].
Dopo la scadenza del termine, inizialmente concesso o successivamente prorogato, in caso di reiterazione di condotte abusive non dovrà parlarsi di proroga, ma di rinnovazione dell’ordine di protezione. Questo potrà avere contenuto uguale o diverso dal provvedimento precedentemente emesso a seconda delle esigenze di protezione da valutarsi in relazione alle circostanze del caso concreto.
Oltre a delimitare sul piano temporale gli ordini di protezione, il legislatore si è preoccupato di individuare la loro esatta portata all’interno dei tradizionali istituti previsti nell’ambito della crisi familiare, quali la separazione e il divorzio. Le misure di protezione non possono essere emesse quando tra i coniugi penda procedimento di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se nei relativi procedimenti si è svolta l’udienza presidenziale. In questa sede, potranno essere adottati i provvedimenti di cui all’art. 342 ter. c.c. Qualora l’ordine di protezione sia stato emesso in precedenza questo perde efficacia in seguito all’ordinanza presidenziale con cui vengono assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 8 L. 154/2001).
La previsione è stata giustificata in chiave processualistica in ossequio al principio dell’attrazione processuale e dell’economia dei relativi mezzi[77]. Sarebbe inutile e dispendioso, per vero, adire un giudice ad hoc per l’adozione dell’ordine di protezione quando è pendente un procedimento[78] all’interno del quale possono essere assunti in via d’urgenza provvedimenti dall’analogo contenuto[79].
La possibilità di emettere ordini di protezione anche da parte del giudice della separazione e del divorzio non deve condurre a pensare che i vari istituti siano legati tra loro da un necessario rapporto di continuità. Se è frequente che episodi di violenza integranti abusi familiari culminino in procedure di separazione o divorzio, è possibile che a seguito dell’emissione dell’ordine di protezione si giunga a ricomporre la crisi ripristinandosi la serenità familiare. Peraltro, anche all’interno dei giudizi di separazione o di divorzio, come si è visto, l’emissione dell’ordine di protezione è meramente eventuale, permanendo l’autonomia funzionale dei diversi istituti
Rispetto alla separazione le analogie si arrestano al fatto che entrambi i rimedi conducono alla sospensione della convivenza. Tuttavia, come si è visto, dal lato soggettivo, la nozione di convivenza è assai più estesa negli ordini di protezione fino a ricomprendere le convivenze di fatto o altri rapporti familiari che esulano dallo stretto ambito coniugale.
Abuso e addebito
Rapporto con il divorzio
L’istituto, in sostanza, si rivolge al familiare in quanto persona, i cui interessi devono essere protetti di fronte a tutti i comportamenti pregiudizievoli per la sua integrità psicofisica o alla sua libertà. Ne consegue che anche sotto il profilo oggettivo l’abuso familiare è condotta più grave e più estesa rispetto all’intollerabilità della convivenza o al grave pregiudizio per l’educazione della prole propri della separazione. In ciò gli ordini di protezione si rivelano maggiormente incidenti su alcune libertà del soggetto che si renda responsabile di abusi nei confronti del quale possono essere emanati provvedimenti dal contenuto ben più ampio e complesso rispetto alla separazione, che arrivano a prevedere l’intervento di terzi in funzione di sostegno o assistenza, nonché misure patrimoniali che differiscono dagli istituti tradizionali degli alimenti e del mantenimento.
Ovviamente la commissione dell’abuso familiare compiuto a danno dell’altro coniuge o di altri familiari potrà avere rilevanza sia nell’accertamento delle cause di separazione che sotto il profilo dell’addebitabilità. Nel primo caso, infatti il compimento di atti violenti inciderà oltre che direttamente sulla persona della vittima anche sul suo rapporto con il coniuge o con i figli potendo obbiettivamente determinare una situazione di intollerabilità nella convivenza o un pregiudizio per l’educazione della prole. Nel secondo caso, qualora venga accertato che l’intollerabilità della convivenza coniugale sia casualmente riconducibile al compimento dell’abuso quest’ultimo sarà valutato dal giudice ai fini sulla pronuncia dell’addebito della separazione al coniuge responsabile[80].
Rispetto al divorzio occorre tener presente che tra le cause di esso vi è la commissione di alcuni reati che determinino grave pregiudizio alle relazioni familiari[81]. In queste ipotesi ben potrà attivarsi il procedimento per la concessione dell’ordine di protezione, al fine di assicurare la protezione della vittima, mediante l’allontanamento del responsabile, prima della proposizione della domanda di divorzio.
[1] Per una ricostruzione del tema della violenza familiare e per gli ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia a Cianci, Gli ordini di protezione familiare, Milano, 2003, 7 ss.
[2] Il diritto penale, nel punire le condotte violente consumate in ambito familiare che integrano gli estremi del reato (es. maltrattamenti, percosse, lesioni, violenza sessuale etc.) risulta poco efficace in subiecta materia attesa l’incompatibilità della durata del processo penale con l’esigenza di protezione immediata della persona offesa, l’incertezza e la tardività della sanzione che ne vanifica la sua funzione general e special preventiva e l’impossibilità di intervento del giudice penale sulle vicende patrimoniali della famiglia che potrebbero essere pregiudicate a seguito dell’allontanamento del familiare ritenuto colpevole. D’altro canto, sotto un profilo civilistico, il sistema anteriore alla novella risentiva dell’impostazione tradizionale che, considerava nucleo familiare solo la c.d. “famiglia parentale”. Di conseguenza il codice civile si limitava a considerare le condotte abusive inerenti ai rapporti tra coniugi, peraltro rilevabili all’interno della separazione o del divorzio (con esclusione, dunque, di tutte quelle ipotesi che non conducono alla rottura definitiva dei vincoli affettivi) ovvero inerenti ai rapporti tra coniugi e figli minori e rilevanti sotto il profilo della decadenza della potestà genitoriale.
[3] Pubblicata in G.U. n. 98 del 28 aprile 2001.
[4] Per un approfondimento della legge si rinvia a: Eramo, La legge n. 154 del 2001: nuove misure contro la violenza familiare, in Dir. fam. e pers., 2004, 230 ss.; Figone, La legge sulla violenza in famiglia, in Fam. dir., 2001, 353 ss.; Id., Violenza in famiglia ed intervento del giudice, ivi, 2002, 506 ss.; De Marzo, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, in Fam. dir., 2002, 537 ss.; Petitti, Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari, modalità applicative e problemi procedurali, ivi, 398 ss.
[5] Dogliotti, La famiglia e l’altro diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale, nota a Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in Fam. dir., 2001, 164 ss.
[6] In tal senso si esprime la Relazione al disegno di legge, consultabile in Dir. fam. e pers., 1999, 477 ss.
[7] Con ciò, è stato rilevato, (A. Figone, La legge sulla violenza in famiglia, cit., 355) la legge non si ripropone di dare alla violenza domestica una nozione unitaria; ciò che rileva, tuttavia è la volontà di prefigurare una reazione unitaria dell’ordinamento di fronte ai fenomeni di violenza domestica, prevedendo l’adozione di analoghi provvedimenti da parte del giudice civile e del giudice penale.
[8] Dovrà trattarsi di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della superiore nel massimo a tre anni (art. 280 comma 1 c.p.p.), a meno che non si proceda per uno dei delitti indicati dall’art. 282 bis, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, per cui la misura è adottabile anche al di fuori dei limiti di pena appena richiamati.
[9] Al pari delle altre misure cautelari dovranno sussistere i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma 1, c.p.p., mentre più discussa è l’applicabilità delle altre esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. Per la soluzione negativa v. De Marzo, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare, in Fam. dir., 2002, 537 ss., secondo cui l’art. 274 c.p.p. sarebbe inoperante “in ragione delle specifiche finalità che hanno condotto all’introduzione della norma” di cui all’art. 282 bis c.p.p.
[10] Per analisi e commenti sulla misura penale introdotta dalla nuova disciplina sia consentito rinviare, oltre agli autori sopra citati, a: Pittaro, Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: profili di diritto penale sostanziale, in Fam e dir, 2003, 383 ss.; Silvani, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: analisi della l. 4 aprile 2001 n. 154, in Legisl. pen., 2001, 677 ss.; Allegretto, Le nuove misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 767 ss.; Ranzatto, Misure a tutela delle vittime delle violenze in famiglia, in Dir. pen. e proc., 2001, 1334 ss..
[11] Ad esempio perché in stato di detenzione o di arresto.
[12] L’accesso potrebbe ritenersi necessario, ad esempio, per consentire all’imputato l’asporto dall’immobile dei suoi beni personali o degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.
[13] L’unica deroga è data dall’ipotesi in cui la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tal caso il giudice prescrive le relative modalità ed eventuali limitazioni.
[14] Il provvedimento in ordine all’assegno deve essere adottato tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e può essere modificato in caso di mutamento delle condizioni (sia patrimoniali che reddituali) dell’obbligato o del beneficiario.
[15] Dove la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare non rappresenta una vera e propria novità, atteso che anteriormente alla riforma i giudici in presenza di esigenze cautelari facevano leva sul disposto di cui all’art. 283 c.p.p. relativo al divieto a e all’obbligo di dimora. Sul punto cfr. Figone, op. cit., 356, secondo cui l’art. 282 bis c.p.p. opera una tipizzazione di prassi pregresse. Per un’applicazione concreta da parte della giurisprudenza, Fiorentini - Tommasini, Crisi coniugale e sospetto di abusi sessuali sui figli, in Fam. dir., 1995, 409.
[16] Ciò in netta antitesi con l’evoluzione dell’ordinamento giuridico che abbandonato il dogma dell’unità della funzione giurisdizionale, attese le diversità ontologicamente connesse al sistema civile e quello penale, ha sancito la definitiva e completa autonomia delle due giurisdizioni. Si vedano in proposito, ex plurimis: Cass. 9 aprile 2003, n. 5530, in Arch. civ., 2004, 274; Cass. 28 maggio 2001, n. 7242, in Giur. it., Mass., 2001; Cass. 27 febbraio 1996, n. 1501, in Foro it., 1997, I, 1758 e in Giust civ., 1997, I, 1928.
[17] Perchè, ad esempio, il reato, pur perseguibile d’ufficio, è punito con pena edittale inferiore a quella stabilita dall’art. 280 comma 1 c.p.p. ovvero non rientri nell’ambito delle fattispecie indicate dall’art. 282 bis c.p.p.
[18] La tesi è accolta in giurisprudenza da Trib. Taranto, 25 febbraio 2002, in Fam. dir., 2002, 625; in dottrina, F. Auletta, L’azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, in Riv. dir. proc., 1046; Abram - Acierno, Le violenze domestiche trovano una risposta normativa, in Quest giust., 2001, 228 ss.; De Marzo, La legge sulla violenza, cit., 544, il quale, nonostante sottolinei l’irragionevolezza di un sistema così delineato che limita gli spazi di tutela per la vittima della violenza ritiene inammissibile un’interpretazione adeguatrice alla luce dell’inequivoco dato normativo.
[19] Figone, op. cit., 357 e Id., Violenza in famiglia ed intervento del giudice, nota a Trib. Reggio Emilia 6 maggio 2002, Trib. Reggio Emilia 21 maggio 2002 e Trib. Napoli 1 febbraio 2002, in Fam e dir., 2002, 507 ss.
[20] In questa prospettiva Cianci, op. cit., 73 ss. il quale rileva, altresì come la compatibilità con il dettato costituzionale sia garantita, altresì dalla natura temporanea degli ordini di protezione, i quali possono avere durata massima di sei mesi, rinnovabili solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.
[21] Per tutti Alpa, Il problema dell’atipicità dell’illecito, Napoli, 1979.
[22] Con riferimento specifico al tema il parallelismo tra abuso familiare e illecito civile è evidenziato da Cianci, op. cit., 117 ss., secondo cui ogni abuso, indipendentemente dalla sua rilevanza penale costituisce un illecito aquiliano.
[23] Sulla tradizionale distinzione operata dal diritto pubblico tra libertà negative e libertà positive e sui loro rapporti si rinvia, per tutti, alla ricostruzione storica e dogmatica di Baldassarre, voce Libertà. 1) Problemi generali, in Enc. Giur., vol. XIX, Roma, 1990.
[24] Martines, Diritto costituzionale, VIII ed., Milano, 1994, 628, ove si precisa che le libertà negative, rientrando tra i diritti inviolabili dell’uomo, non debbano considerarsi solamente come libertà “dallo stato” ma investono anche le altre formazioni sociali ove l’individuo esplica la sua personalità.
[25] Si pensi ad esempio ad alcuni interventi dei genitori in funzione educativa del minore, dai quali, tuttavia, deve essere esclusa ogni forma di violenza, ovvero da alcuni atti volti a proteggere familiari in stato di menomazione psicofisica.
[26] Tra i tanti esempi si può immaginare la coazione operata dal genitore su un figlio nel tentativo di farlo aderire a determinate formazioni politiche.
[27] Si pensi al caso, non infrequente, del coniuge che installi apparecchi volti ad intercettare le telefonate dell’altro coniuge ai fini di provarne l’infedeltà.
[28] De Marzo, La legge della violenza, cit., 545, per cui in caso contrario si arriverebbe a situazioni paradossali come, ad esempio, l’adozione della misura protettiva dell’allontanamento dalla casa familiare di un coniuge che di fronte a scelte politiche o religiose incompatibili con le proprie si sentisse leso nei propri valori etici.
[29] De Marzo, op. cit., ibidem.
[30] Per la verità il legislatore accanto all’integrità fisica non contempla anche il pregiudizio all’integrità psichica. Tuttavia in considerazione della rilevanza costituzionale del bene salute si ritiene estensibile la previsione normativa anche ad ogni forma di vessazione psicologica subita dal familiare.
[31] In questa ultima espressione possono ricomprendersi tutte quelle ipotesi definite di mobbing familiare. L’espressione, mutuata dalla materia lavoristica, è stata assunta anche in alcune pronunce per qualificare alcuni atteggiamenti vessatori, denigratori e persecutori tenuti in ambito familiare. Si veda, ad esempio App. Torino 21 febbraio 2002, in Fam. dir., 2000, 476, che ha ritenuto tali condotte rilevanti quali causa di addebito della separazione al coniuge responsabile.
[32] Cianci, op. cit., 138, che parla di rapporto di proporzionalità tra condotta ed evento.
[33] La necessità del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso è desumibile anche letteralmente dall’espressione usata nella disposizione in argomento la quale richiede che la condotta pregiudizievole “sia causa” di grave pregiudizio per il familiare.
[34] Trib. Bari 29 maggio 2003, in Foro Pad., 2003, I, 178; Trib. Trani 17 gennaio 2004, in Giur. mer., 2004, 455, secondo cui la misura dell’allontanamento dalla casa familiare non avrebbe ragion d’essere ove correlata ad una condotta meramente omissiva.
[35] In dottrina, sulla difficoltà di qualificare rilevanti per l’ordinamento tutta una serie di comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali, Morozzo Della Rocca, Violazione dei doveri coniugali: immunità o responsabilità?, in Riv. crit. dir. priv., 1988, 623 ss.; v., altresì, Bona, Violazione dei doveri genitoriali e coniugali: una nuova frontiera della responsabilità civile?, in Fam. dir., 2001, 189 ss.
[36] In questi termini si esprime Trib. Bari 18 luglio 2002, in Dir. fam., 2002, 623 ss.
[37] Cfr. Trib. Bari 10 aprile 2004, in Dir. e giust, 2005, 29 ss.; sul punto si segnala, altresì, Trib. Trani 12 ottobre 2001, in Fam e dir., 2002, 395 ss., secondo cui non integrano la condotta pregiudizievole prevista dalla norma episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro.
[38] Ad. esempio Trib. L’Aquila 19 luglio 2002 ha ritenuto abusiva nei confronti del minore la visione da parte di questo di continue aggressioni fisiche alla madre da parte del padre. Cfr. anche Trib. Monza, 29 ottobre 2003.
[39] Sul punto Cianci, op. cit., 128.
[40] Per le varie distinzioni tra famiglia nucleare e parentale v., per tutti, C.M. Bianca, Diritto civile¸ II, Milano, 1999, 4 ss.;
[41] Sul punto si vedano le riflessioni di Dogliotti, Famiglia di fatto, in Dig. disc. priv., VIII, Torino, 1992, pp. 190 ss.; Roppo, voce Famiglia, III) Famiglia di fatto, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma, 1989, 2 ss. Sulla meritevolezza di tutela del fenomeno della convivenza, Monateri, La responsabilità civile. Le fonti delle obbligazioni, in Trattato di dir. civ., diretto da Sacco, III, torino, 1988, 499 ss; Perlingieri, Sulla famiglia come formazione sociale, in Dir. giust., 1979, 777 ss. Sulla rilevanza della famiglia di fatto in tema di filiazione: C. Cost. 13 maggio 1988, n. 166, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 678, con nota di Ferrando. In dottrina, AA. VV., La famiglia nel nuovo diritto, Bologna, 2002, 264 ss. Per una rassegna dei principali orientamenti giurisprudenziali in tema: De Luca, La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza, Torino, 1996; Bessone - Dogliotti - Ferrando, Giurisprudenza del diritto di famiglia, II, Rapporti personali e patrimoniali. La famiglia di fatto, Milano, 1994, 467 ss.. Con specifico riferimento alla giurisprudenza costituzionale, D’Angeli, La famiglia di fatto, Milano, 1989, 386 ss.
[42] In questo caso si pone un problema di sovrapposizioni disciplinari quando la condotta pregiudizievole sia stata posta in essere dal coniuge che abbia già proposto, o nei confronti del quale sia stata proposta, domanda per la separazione personale o per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tali casi soccorre il disposto dell’art. 8 l. 154/2001, su cui ci si soffermerà infra al n. 5.
[43] Si pensi all’ipotesi delle minacce o intimidazioni rivolte dal coniuge separato al nuovo partner dell’altro coniuge creando in quest’ultimo forti turbamenti.
[44] Ciò è stato criticato in dottrina (Cianci, op. cit., 149) sul piano dell’opportunità ritenendosi che al pari della separazione anche nella crisi coniugale susseguente la divorzio possono crearsi tensioni e contrasti di notevole livello che potrebbero essere utilmente ridotti mediante il ricorso all’ordine di protezione. -riteniamo, tuttavia, che la lettera della legge non consenta interpretazioni estensive.
[45] Fondamentali sull’argomento i rilievi di Palermo, Convivenza more uxorio e famiglia naturale, nota a Cass. 4 aprile 1998, n. 3503, in Giur. it., 1999, 1608 ss.; si veda, altresì, per la giurisprudenza, Cass. pen. 4 ottobre 2002, n. 33305, in Resp. com. impr., 2003, 172 ss.
[46] Cass. pen. 3 luglio 1997, n. 8953 in Giust. pen., 1998, II, 437.
[47] In giurisprudenza: Trib. Napoli 1 febbraio 2002, in Fam. dir., 2002, 504 ss, con nota di Figone, Violenza in famiglia, cit., 8, secondo cui in mancanza di convivenza non avrebbe senso l’emissione di un provvedimento, quale l’ordine di protezione il cui contenuto tipico è proprio l’allontanamento della persona dalla casa familiare. Ma si vedano, sui contenuti degli ordini di protezione, le riflessioni svolte infra al successivo n. 4.
[48] In tal senso di esprime Trib. Firenze 15 luglio 2002, in Fam. dir., 2003, 263 ss.
[49] Si ritiene, in vero, che l’ordine protettivo dell’allontanamento del convivente violento dalla casa familiare possa essere utilmente adottato al fine di consentire il rientro nell’abitazione al soggetto vittima dell’abuso che se ne era allontanato. Così Cianci, op. cit., 156; Cfr., altresì, De Marzo, Gli ordini di protezione, cit., 264, il quale, tuttavia, manifesta qualche perplessità nel caso dell’interruzione di convivenze di fatto.
[50] Come novellati dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149. Sui contenuti della novella, anche in rapporto alla Legge 254/2001, si segnalano i contributi di: Sacchetti, Allontanamento dell’autore della violenza familiare: un problema aperto, in Fam. dir., 2001, 664 ss.; Dolcini, L’allontanamento del genitore violento dalla casa familiare, in Fam. dir., 2003, 482 ss.; Scarano, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 831 ss.
[51] Figone, La legge sulla violenza, cit., 357.
[52] Sulla condizione degli anziani si vedano le riflessioni di Rossi Carleo, Il futuro degli anziani: le ragioni di una ricerca, in AA. VV., La terza età nel diritto interno ed internazionale, Napoli, 1997, 9 ss.
[53] Nel caso, ad esempio, l’abuso sia compiuto a danno di un minore sarà opportuno disporre l’allontanamento dell’anziano non autosufficiente, provvedendo nel contempo a garantire a quest’ultimo la necessaria assistenza da parte dei congiunti.
[54] De Cristofaro e Girolami, in Commentario breve al codice civile, diretto da Cian e Trabucchi, Padova, 2003, 519.
[55] Condivide questa impostazione Cianci, op. cit., 166.
[56] Non sarebbero efficaci, ad esempio ordini che vietassero, genericamente, ogni condotta pregiudizievole. Così, invece, ha sentenziato Trib. Roma, 28 giugno 2001, in Dir. giust., 2001, 60, con nota di Dosi.
[57] Si può immaginare l’ordine rivolto al responsabile di cancellare frasi minacciose o ingiuriose da lui scritte sui muri dell’abitazione di un altro familiare.
[58] Copiose le decisioni in tal senso: Cass. 6 luglio 2004, n. 12309, in Guida al dir., 2004, fasc. 34, 72; Cass. 21 giugno 2002, n. 9071, in Arch. civ., 2003, 446; Cass. 17 gennaio 2003, n. 661, in Gius., 2003, fasc. 10, 1060; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736, in Arch. civ., 2004, 943; App. Roma 26 gennaio 2005, in Guida al dir., 2005, fasc. 9, 92.
[59] Nella dottrina tradizionale la nozione di casa familiare viene ad identificarsi con quella di casa coniugale. Cfr. A. Trabucchi, Natura, legge, famiglia¸ in Riv. dir. civ., 1977, 1 ss; M. Finocchiaro, La riforma del diritto di famiglia, Milano, 1979, III, 284 ss.; Breccia, Il diritto all’abitazione, Milano, 1980, 337.
[60] Si pensi ad episodi di violenza compiuti all’interno dell’abitazione ove i familiari stanno trascorrendo le vacanze estive.
[61] Può farsi l’esempio di famiglie che per scelta di vita o per bisogno vivano all’interno di comunità, in roulotte o tende.
[62] Cfr. Trib. Roma, 25 giugno 2002, in Giur. mer., 2002, 1290.
[63] Cianci, op. cit., 172.
[64] Si può immaginare l’esempio di un marito che incarichi un vicino di casa dei genitori della vittima di recapitare messaggi minacciosi alla moglie quando questa si reca a trovarli.
[65] Ciò che è previsto espressamente in sede penale dove si consente al giudice, ove la frequentazione sia resa necessaria per motivi di lavoro, di prescrivere le relative modalità ed imporre eventualmente limitazioni (art. 282 bis, comma 2, c.p.p.). La medesima ratio che sottende alle due discipline, pertanto, non sembra giustificare un potere di intervento più limitato in capo al giudice civile.
[66] L’intervento dei servizi sociali, ad esempio, può rappresentare un utile strumento per evitare la definitiva interruzione dei rapporti tra il genitore allontanato e i figli, quante volte la misura non sia stata adottata nell’interesse di questi ultimi.
[67] De Marzo, La legge sulla violenza familiare, cit., 540.
[68] Basti pensare agli artt. 143 e 147 c.c. in tema di obblighi coniugali di assistenza materiale, di contribuzione ai bisogni della famiglia, di mantenimento dei figli; all’art. 148 c.c. in tema di obbligo di mantenimento gravante sul genitore; agli artt. 433 ss. in tema di obbligazione alimentare.
[69] In dottrina: Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, 87 ss; Roppo, La famiglia senza matrimonio. Diritto e non diritto nella fenomenologia delle libere unioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 743; Franzoni, I contratti tra conviventi more uxorio, ivi, 1994, 737 ss.; Del dotto, Sui rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, in Dir. fam., 1999, 875 ss. In giurisprudenza: Cass. 20 gennaio 1989, n. 285, in Arch. civ., 1989, 498; Cass. 29 novembre 1986, n. 7064, in Giust. civ., Mass., 1986, 2002; Cass. 15 luglio 1995, n. 7666, in Giur. it., 1996, I, 119.
[70] Il problema si pone, evidentemente, per le convivenze in assenza di prole dato che in presenza di figli sussiste in capo al genitore convivente l’obbligo di assistenza materiale.
[72] La tesi non è unanimemente condivisa in dottrina. Per la soluzione negativa Cianci, op. cit., 189, il quale implicitamente ammette il ricorso all’ordine di protezione anche per l’alimentando quando afferma che “l’assegno costituisce una forma di assistenza alla persona che incorpora l’obbligo alimentare e si estende ad un livello di protezione superiore, legato alla particolare situazione di bisogno della vittima”.
[73] Figone, La legge sulla violenza, cit., 358, che sottolinea la natura ibrida del provvedimento il quale sembrerebbe una commistione tra quelli di cui agli artt. 148, comma 2 e 156, comma 6, c.c.
[74] De Marzo, op. cit., 542; Cianci, op. cit., 190 e s.
[75] Figone, op. ult. cit., 358, il quale confida in un cauto uso dello strumento della proroga data la compressione che l’ordine di protezione determina sui diritti fondamentali della persona.
[76] Crr. Trib. Taranto 1 dicembre 2001, cit., che ha deciso per la proroga dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare del marito che si era recato nello stabile ove la moglie dimorava
[77] Auletta, Le misure civili, cit., 296. In giurisprudenza: Trib. Bari 18 luglio 2002, cit.
[78] Si ritiene, tuttavia, necessario che l’udienza presidenziale abbia trovato compiutamente svolgimento, non essendo sufficiente ad impedire la pronuncia degli ordini protezione da parte del giudice monocratico la circostanza che l’udienza si sia tenuta, ma i coniugi non siano comparsi per gravi motivi o perché intendano risolvere la crisi in via stragiudiziale. In altre parole è necessario che vi sia la concreta possibilità per il giudice della separazione o del divorzio di emanare quei provvedimenti. La dottrina è, pressoché unanime sul punto: Cfr. De Marzo, op. cit., 547; Eramo, La legge n. 154 del 2001: nuove misure contro la violenza familiare, in Dir fam e pers., 2004, 230 ss.; v., altresì, Mariani Mazzotta, nota a Trib. Firenze 24 maggio 2002, in Foro it., 2003, 951. Per la giurisprudenza Trb. Bari 18 luglio 2002, ult. cit.
[79] Figone, op. cit., 359, i quale, però, esclude la possibilità per l’istruttore di emettere l’ordine di pagamento a carico del datore di lavoro del responsabile. Contra: De Marzo, Gli ordini di protezione, cit., 266.
[80] Cianci, op. cit., 199.
[81] Art. 3 L. 898/1970.

