Studio Legale De Bonis
D. De Bonis: “Patto di famiglia e Patti successori” pubb Famiglia” a cura di G. Palermo (Giappichelli 2009)
Daniele De Bonis
Patto di famiglia e patti successori
SOMMARIO: 1. La modifica dell’art. 458 c.c. – 2. Le diverse tipologie di patti successori. – 3. La compatibilità tra patti successori e “patto di famiglia”. – 4. Il senso e la portata della deroga contenuta nell’art. 458 c.c.
1. LA MODIFICA DELL’ART. 458 C.C.
Nel corso degli anni si è rafforzata all’interno del pensiero giuridico l’idea che il rigido sistema posto dal legislatore del 1942 alla base del di- vieto dei patti successori dovesse essere in qualche modo rimeditato.
In molti casi è stato sottolineato come i divieti suddetti appaiano al- l’osservatore contemporaneo come una “maglia intollerabilmente stretta e ingiustificatamente limitativa” dell’autonomia privata 1; pertanto degli stessi si è spesso fornita un’interpretazione assai rigorosa, in modo da ri- durre già de iure condito l’area del divieto 2. In altri casi si è auspicata ad- dirittura la loro rimozione, non rinvenendosi ostacoli in principi di ordi- ne costituzionale 3 .
Anche la giurisprudenza ha mostrato talvolta un atteggiamento as- sai restrittivo, premurandosi di circoscrivere il divieto entro confini
1 Così, testualmente, V. ROPPO, Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv. dir. priv., 1997, p. 7.
2 Cfr. C. CACCAVALE-F. TASSINARI, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, in Riv. dir. priv., 1997, p. 74, cui si rinvia anche per le ulteriori notazioni bibliografiche.
3 E. DEL PRATO, Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di rifor- ma, in Riv. notar., I, p. 630 ss.50 Daniele De Bonis
esattamente delimitati 4 e concludendo in casi dubbi per la validità del “patto” 5.
Il tema si è posto in via sempre crescente, in conseguenza dell’evolu- zione del sistema socio economico orientato con favore ai processi dina- mici di smobilizzazione della ricchezza e di successione dei beni. Il di- scorso vale in specie per l’impresa: riveste primario interesse curare il tra- passo della ricchezza familiare in modo da assicurare la continuità nella gestione dell’impresa, evitando che gli ostacoli nella sua successione si ri- percuotano negativamente sulle realtà produttive.
Un deciso impulso in tal senso è stato mosso al livello comunitario. Con la Raccomandazione 94/1069/CE del 7 dicembre 1994 6 la Com- missione U.E. invitava gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese proprio al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei po- sti di lavoro 7. A tal fine, con successiva Comunicazione 98/C 93/02, re- lativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese 8, la Commissione si mostrava critica verso quegli Stati membri, tra cui l’Italia, nei quali sussiste un divieto dei patti successori, considerato di ostacolo alla buo- na gestione del patrimonio familiare, la cui continuità verrebbe meglio agevolata, specie per le imprese familiari, con il ricorso ad accordi tra membri di uno stesso gruppo volti a mantenere talune regole gestionali da una generazione all’altra. Di qui l’auspicio che gli Stati membri lad- dove i patti successori sono vietati “considerino l’opportunità di introdur- li” sotto le forme compatibili con i loro sistemi giuridici 9.
Sul piano del diritto interno la risposta alle sollecitazioni comunitarie è coincisa con l’emanazione della legge 14 febbraio 2006, n. 55, istituti-
4 Cass. 16 febbraio 1995, n. 1683, in Vita not., 1996, p. 260. Cfr., altresì, Cass. 22 lu- glio 1971, n. 2404, in Foro it., 1972, I, c. 700; in senso conforme Cass. 23 aprile 1992, n. 4912, in Giur. it., 1993, I, p. 378.
5 Cass. 9 maggio 2000, n. 5870, in Riv. notar., 2001, II, p. 227, con nota di F. GAZ- ZONI.
6 In G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 385. In dottrina, E. CALÒ, Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, p. 217 ss.
7 Art. 1, Raccomandazione 94/1069/CE. 8 In G.U.C.E. 28 marzo 1998, n. C 93. 9 Cfr. art. 4, lett. d), Comunicazione 98/C 93/02.
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va del “Patto di famiglia” 10. Secondo quanto si afferma nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge, il nuovo istituto si propone di “introdurre nel nostro ordinamento una deroga al generale divieto dei pat- ti successori di cui all’articolo 458 del codice civile, prevedendo la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell’imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie” 11. In particolare, attraverso la sud- detta “deroga” si consentirebbe alla nuova fattispecie, in coerenza con quanto richiesto dall’ordinamento comunitario, di superare le rigidità del nostro sistema, mirando a conciliare il diritto dei legittimari con l’esi- genza dell’imprenditore che intenda garantire alla propria azienda (o al- la propria partecipazione societaria) una successione non aleatoria a fa- vore di uno o più dei propri discendenti.
Il nuovo impianto normativo su cui poggia il “patto di famiglia”, col- locato nel Codice civile sotto gli artt. 734-bis ss., viene effettivamente ri- chiamato dall’art. 458 c.c., il quale è stato anch’esso modificato con l’in- serimento di una clausola di salvezza. Secondo la nuova versione dell’art. 458 c.c. il divieto dei patti successori permane, “fatto salvo quanto dispo- sto dagli articoli 768 bis e seguenti”. Nelle intenzioni del legislatore, dun- que, il “patto di famiglia” è istituto che deroga al divieto dei patti suc- cessori, rappresentandone l’eccezione. Ciò posto, si apre per l’interprete una serie di dubbi circa il senso e la portata di una deroga siffatta, so- prattutto in considerazione delle differenti tipologie di patti successori richiamati dalla disposizione in argomento. Come si vedrà immediata- mente oltre, l’art. 458 c.c. contiene almeno tre diverse categorie tipolo- giche di patto successorio: i patti successori istitutivi, dispositivi e rinun- ciativi. Di conseguenza, dopo aver brevemente ricostruito tali tipologie, occorrerà interrogarsi se la nuova deroga contenuta nell’art. 458 c.c. ri- guardi una determinata fattispecie di patto, ovvero se la stessa si riferisca genericamente a qualsivoglia convenzione successoria. In caso affermati- vo occorrerà, ancora, comparare la singola tipologia di patto successorio al “patto di famiglia”, attraverso l’analisi delle disposizioni di cui si com- pone, al fine di valutare se tra le due figure vi sia un’effettiva incompati- bilità che renda giustificazione alla deroga contenuta nel novellato art. 458 c.c.
10 Pubblicata in G.U. 1° marzo 2006, n. 50. 11 Così, testualmente, Relazione alla Proposta di legge n. 3870.
52 Daniele De Bonis 2. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PATTI SUCCESSORI.
L’art. 458 c.c. dispone la nullità sia di ogni convenzione con cui talu- no “dispone della propria successione” sia di ogni atto col quale si “dispo- ne” o si “rinunzia” a diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta.
Benché tutte queste ipotesi condividano alcuni elementi, tanto da es- sere ricomprese nell’unico genus “patti successori” 12, ampia parte della dottrina ne ha evidenziato la loro autonomia funzionale e strutturale, cui corrisponde la classificazione comunemente accolta di patti istitutivi, patti dispositivi e patti rinunciativi 13.
I “patti istitutivi” sono quelli cui riferisce il primo periodo dell’art. 458 c.c. La “disposizione della propria successione” vietata dalla norma riguarda essenzialmente tutti quei contratti compiuti dal disponente mortis causa quegli atti, cioè, in cui la morte del soggetto venga contem- plata non già quale termine o condizione di efficacia, bensì piuttosto quale sua causa 14. In sostanza l’attribuzione patrimoniale deve essere de- stinata ad operare soltanto dopo la morte del disponente. E così l’atto potrà afferire tanto a situazioni giuridiche soggettive che sorgeranno al verificarsi della morte del soggetto che compie la disposizione, quanto a “diritti che già spettano a quest’ultimo (o che egli preveda di acquistare in
12 Si veda, specificamente sul punto, G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 2002, p. 28 ss. Più in generale, sul tema, cfr., tra gli altri, A. PALAZZO, Le Successioni, I, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1996, p. 45 ss.; L. FERRI, Successioni in generale, sub artt. 456-511, in Commentario al codice civile, a cura di Scia- loja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 40; C.M. BIANCA, Diritto Civile, II, Milano, 2005, p. 555 ss.
13 Mettono in risalto le distinzioni tra le diverse tipologie di patto, in particolare, M.V. DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976, p. 1; ID., voce Patto suc- cessorio, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 533; C. CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, in Sucessioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 25 ss.; R. LEN- ZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Riv. no- tar., 1988, I, p. 1214 ss.
14 Non è questa la sede opportuna per approfondire la nota distinzione tra atti mor- tis causa e negozi post mortem. Sul tema sia consentito rinviare a: G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p. 41; ID., voce Atto mortis causa, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 232 ss.; R. NICOLÒ, Attribuzioni patrimoniali post mor- tem e mortis causa, in Vita not., 1971, p. 147 ss.
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vita) e che alla di lui morte si troveranno ad essere privi di soggetto, ovve- ro ancora diritti che di quest’ultimo costituiscono una derivazione” 15. Ciò che conta, ai fini della qualificazione dell’atto come mortis causa, è in tut- ti i casi la circostanza che la reale entità dell’attribuzione, sia essa a tito- lo universale o particolare, possa determinarsi soltanto al momento del- la morte del disponente 16.
La ratio del divieto dei patti successori istituivi è stata rinvenuta da alcuni nella tipicità delle fonti di delazione. In tal modo l’art. 458 c.c. fungerebbe da corollario del precedente art. 457 c.c., ove si prevede che la delazione dell’eredità può aver luogo soltanto per legge o per testa- mento 17.
Secondo altri, al pari degli altri patti vietati dalla norma, la preoccu- pazione del legislatore risiederebbe in ragioni di carattere etico, volen- dosi evitare nel beneficiario della disposizione la nascita del desiderio del decesso del soggetto della cui successione si tratta (c.d. votum cap- tandae mortis o votum corvinum) 18.
Maggior puntualità rivestono le ricostruzioni di quanti fondano il di- vieto in questione sull’esigenza di rispettare il principio della libera re- vocabilità dell’atto mortis causa 19. In altre parole un contratto successo- rio, data la sua naturale bilateralità, priverebbe il disponente di ogni po- tere di revoca 20.
Più di recente si è anche affermato che il nostro legislatore più che la libertà del disponente abbia voluto garantire in qualche modo la sua esclusività. Ciò nel senso di impedire, vietando convenzioni istitutive, che il contenuto del negozio successorio possa essere determinato in concorso tra il disponente ed il beneficiario. Inoltre si sarebbe voluto im-
15 C. CACCAVALE, op. ult. cit., p. 28.
16 Per tutti G. GIAMPICCOLO, voce Atto, cit., p. 233, il quale sottolinea, altresì, l’ul- teriore condizione, indispensabile ai fini della configurabilità dell’attribuzione mortis causa, che il beneficiario sopravviva al disponente.
17 C. GIANNATTASIO, Delle successioni – Disposizioni generali – Successioni legittime, in Commentario al cod. civ., diretto da Bigiavi, II, 1, Torino, 1977, p. 21.
18 G. GANGI, La successione testamentaria, I, Milano, 1964, p. 40; A. LISERRE, Di- sposizioni generali sulle sucessioni, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, V, Torino, 1982, p. 40.
19 C.M. BIANCA, op. cit., p. 414 ss.; G. CAPOZZI, op. cit., p. 28; L. FERRI, op. cit., p. 40. 20 Così G. CAPOZZI, op. cit., ibidem.
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pedire che sul disponente incomba un onere di portare a conoscenza del beneficiario l’eventuale revoca della disposizione 21.
Passando all’analisi dei “patti dispositivi” e dei “patti rinunciativi”, ad essi è dedicata la seconda parte dell’art. 458 c.c. ove si dichiara la nul- lità di “ogni atto col quale taluno dispone di diritti che gli possono spetta- re su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi”.
A differenza dei patti istitutivi, i patti dispositivi non sono negozi mortis causa, ma sono atti inter vivos che hanno ad oggetto beni futuri. In specie essi riguardano tutti i beni che compongono od andranno a comporre il patrimonio di un altro soggetto, il futuro eventuale dante causa a titolo successorio 22. In altre parole il disponente, in previsione di acquistare diritti quale successore mortis causa di altro soggetto, ne di- spone inter vivos a terzi.
Al fine di distinguere il “patto” in questione dal negozio di cosa futu- ra, espressamente ammesso dall’ordinamento, è stato chiarito come non sia sufficiente che il bene o i beni oggetto della disposizione siano anche acquisibili a titolo successorio dal disponente, essendo necessario che entrambi i contraenti abbiano considerato tali beni come aliquid di una futura, possibile successione 23.
Quanto alla ratio del divieto, secondo la dottrina maggioritaria il legi- slatore ha voluto scongiurare il pericolo che taluno possa compiere atti di cui non abbia una chiara contezza sotto il profilo economico, non es- sendo egli stesso titolare dei diritti sui beni di cui egualmente dispone 24.
Altri, invece, hanno intravisto nel divieto la necessità di evitare quel votum captandae mortis di cui si è discorso in precedenza, risultando inammissibile che un ordinamento ponga la morte di un uomo quale presupposto di un atto negoziale che concerna i suoi stessi beni 25. A ciò è stato aggiunto che, a ben vedere, i patti dispositivi sono vietati non già
21 In questo senso C. CACCAVALE, op. ult. cit., p. 42 ss., il quale, da una siffatta rico- struzione, fa discendere non solo la nullità di tutti i contratti successori, sia a titolo one- roso che gratuito, ma, altresì, l’invalidità degli gli atti unilaterali mortis causa ed i nego- zi istitutivi inter vivos di natura obbligatoria.
22 G. CAPOZZI, op. cit., p. 29.
23 G. CAPOZZI, op. cit., ibidem.
24 M.V. DE GIORGI, I patti, cit., pp. 71 e 85; L. FERRI, op. cit., p. 93; G. CAPOZZI, op. cit., p. 28.
25 C.M. BIANCA, op. cit., p. 415.
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in quanto possano dare luogo al desiderio della altrui morte, quanto, piuttosto, poiché essi stessi si rivelano come offensivi del sentire comu- ne. Alla base del divieto vi sarebbe, dunque, un’esigenza di ordine pub- blico che verrebbe frustrata proprio dalla mancanza di rispetto per la persona, di cui il “patto” stesso sarebbe manifesta espressione 26.
Anche i patti rinunciativi, al pari di quelli dispositivi, sono negozi in- ter vivos con oggetto futuro. La differenza risiede nel fatto che qui il ca- rattere della disposizione non è attributivo, non comportando immedia- tamente l’acquisto del diritto in capo a terzi 27. In sostanza il soggetto, che potrebbe diventare titolare di un diritto successorio ne fa rinunzia anzitempo in favore altrui.
Per opinione unanimemente condivisa il fondamento del divieto sa- rebbe insito nella necessità, avvertita dal legislatore al pari di fattispecie analoghe 28, di evitare che l’eventuale futuro erede possa compiere atti di abdicazione troppo avventati nei confronti di un patrimonio di cui igno- ra l’entità 29.
3. LA COMPATIBILITÀ TRA PATTI SUCCESSORI E “PATTO DI FAMIGLIA”.
Esaminati brevemente i tratti principali dei patti successori è ora pos- sibile tentare un accostamento con il “patto di famiglia” attraverso una comparazione delle norme che ne delineano la fattispecie.
Prima di una simile analisi è opportuno sgomberare il campo da un possibile equivoco generato dalla scarsa precisione del legislatore della novella che ha sistemato la deroga contenuta nell’art. 458 c.c. all’inizio del primo capoverso della disposizione, afferente, come visto, solamente al divieto dei patti successori istitutivi. Ciò ha fatto sorgere in alcuno il le- gittimo sospetto che la deroga operasse solo in riferimento a tale tipolo- gia di patto 30, con esclusione, dunque, dei patti dispositivi e rinunziativi.
26 C. CACCAVALE, Il divieto, cit., p. 46.
27 C. CACCAVALE, op. ult. cit., p. 32.
28 Si pensi al divieto di donazioni su beni futuri di cui all’art. 771 c.c. L’assimilazio- ne al patto dispositivo con l’istituto della donazione è presente in C. CACCAVALE, Il di- vieto, cit., p. 50 ss.
29 Cfr. gli AA. cit. sub nt. 21. 30 F. MAGLIULO, L’apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione, in
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Effettivamente, stando ad un’interpretazione meramente letterale della disposizione, le cose sembrerebbero effettivamente stare così. Pur tuttavia, è stato correttamente posto in luce come il profilo letterale non possa essere sopravvalutato: la collocazione della previsione derogatoria nell’incipit della norma è forse dipesa dalla circostanza che nel lessico co- mune il divieto viene menzionato al singolare ed il legislatore, intenzio- nato a dare alla deroga la massima risonanza possibile, abbia posto la stessa all’inizio della norma per riferirla, appunto, al generico divieto dei patti successori, omnicomprensivo di tutte le tipologie in cui questo si manifesta 31.
Ciò posto occorrerà procedere a verificare il grado di compatibilità dei patti successori con la nuova fattispecie del “patto di famiglia”, con- figurata dal legislatore come il contratto con cui “l’imprenditore trasferi- sce, in tutto o in parte l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie tra- sferisce, in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti” (art. 768-bis c.c.). Benché la definizione non spicchi per precisione, è possibi- le dalla stessa scorgere alcuni tratti peculiari che consentono di rendere ragione delle opinioni di escludono la possibilità di assimilare il “patto di famiglia” ai patti successori istitutivi.
In primo luogo il “patto di famiglia” produce immediatamente e de- finitivamente il trasferimento dei beni (azienda o partecipazioni societa- rie) in capo all’assegnatario. L’effetto traslativo in altre parole è imme- diato e non collegato all’apertura della successione. In secondo luogo, l’oggetto del “patto” è determinato con riferimento al momento della stipula del “patto di famiglia”, mentre, come si ricorderà, nei patti suc- cessori istitutivi l’oggetto potrà individuarsi solo al momento della mor- te del disponente. In terzo luogo anche l’individuazione del beneficiario è immediata, cioè si cristallizza al momento della stipulazione del “pat- to” e non con riferimento all’apertura della successione 32.
AA.VV., Patti di famiglia per l’impresa, Quaderno della Fondazione italiana per il no- tariato n. 2-3/2006, p. 283; S. DELLE MONACHE, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatu- ra in tema di patto di famiglia, in Riv. notar., 2006, I, p. 890 ss.
31 E. MINERVINI, Il patto di famiglia, Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n. 55, sub art. 458, p. 16; C. CACCAVALE, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006, p. 292.
32 Tra i tanti cfr. E. MINERVINI, op. cit., p. 16, ed ivi per ulteriori riferimenti biblio- grafici; G. PETRELLI, La nuova disciplina del “patto di famiglia”, in Riv. notar., 2006, I,
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Da tali caratteri, insomma, discende la natura del “patto di famiglia” quale negozio inter vivos; il che esclude in nuce la possibilità di intrave- dere in esso un patto successorio istitutivo, atto naturalmente mortis causa.
I rilievi appena mossi non hanno solo una valenza teorica, ma con- sentono di risolvere alcuni importanti dubbi di carattere applicativo. Dalla natura inter vivos del “patto di famiglia” deriva, infatti, che, in ca- so di premorienza dell’assegnatario al disponente, i beni assegnati, già entrati a far parte del patrimonio del primo, parteciperanno della sua successione 33. Ancora, se alla morte del disponente l’assegnatario non accetti o rinunzi all’eredità, manterrà comunque la proprietà dei beni as- segnatigli mediante il “patto” 34.
Maggiori problemi interpretativi comporta l’accostamento del “patto di famiglia” ai patti successori dispositivi e rinunciativi, la cui natura di atti inter vivos è, come già detto, non in discussione 35. Il punto di partenza è costituito dal disposto dell’art. 768-quater, comma 2, c.c. che prevede l’obbligo da parte dei soggetti resisi assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni, di liquidare a loro volta gli altri partecipanti al “patto” mediante il pagamento di una somma corri- spondente al valore delle quote di legittima, sempre salva la facoltà per questi ultimi di rinunziarvi in tutto o in parte. Come si nota, dal pun- to di vista dell’assegnatario l’attribuzione di un tantumdem agli altri le- gittimari, di per sé non interferisce con il divieto dei patti successori, in quanto non costituisce un atto di disposizione di beni o diritti fa- centi parti di una successione non ancora aperta. Pur tuttavia, osser- vando la medesima operazione dal lato del legittimario, alcuni hanno intravisto nell’accettazione della liquidazione in luogo della legittima una disposizione di quei diritti derivanti dalla successione non ancora aperta del disponente. Pertanto, dietro l’accettazione della quota da parte del legittimario si celerebbe un vero e proprio patto successorio dispositivo.
p. 408 ss.; F. GAZZONI, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, p. 218.
3.
33 G. PETRELLI, op. cit., p. 409. 34 B. INZITARI, Il patto di famiglia, Torino, 2006, p. 69. 35 Supra, § 2.
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Allo stesso modo nel caso in cui i legittimari non assegnatari rinunzi- no all’assegnazione della quota verrebbe a configurarsi un vero e proprio patto successorio rinunciativo, ove si consideri che tali soggetti, in realtà, andrebbero a rinunciare ai diritti di legittima che a loro spetterebbero sulla successione non ancora aperta del disponente 36.
Le opinioni menzionate non sembrano cogliere nel segno. Ad esse è stato puntualmente obiettato come in entrambi i casi oggetto della di- sposizione o della rinunzia da parte del legittimario non sia un diritto che può a questi spettare su una successione non ancora aperta, bensì un diritto attuale, che sorge ab initio con la stipulazione del “patto di fami- glia”: il diritto alla liquidazione della quota 37. A ciò si aggiunga che l’eventuale commutazione della presunta quota di legittima con la liqui- dazione non è opera del legittimario, il quale, pertanto, non opera alcu- na disposizione in senso tecnico 38. Inoltre nemmeno può parlarsi di ri- nuncia atteso che il diritto di legittima non viene dimesso, ma, al contra- rio, esso viene rafforzato in quanto reso attuale dalla legge che ne con- sente un esercizio immediato 39.
Condividendo tale ultima impostazione, si giunge, dunque, alla con-
36 G. OBERTO, Il patto di famiglia, Padova, 2006, p. 65; G. PETRELLI, op. cit., p. 408. A. MERLO, Il patto di famiglia, in w.w.w.fondazionenotariato.it, p. 2. Intravede nella di- sposizione un patto successorio dispositivo, ma non rinunciativo, B. INZITARI, op. cit., p. 70 ss.
37 F. TASSINARI, Il patto di famiglia per l’impresa e la tutela dei legittimari, in AA.VV., Patti di famiglia per l’impresa, cit., p. 152 ss.; A. DI SAPIO, Osservazioni sul patto di fa- miglia (brogliaccio per una lettura disincantata), in Dir. fam. pers., 2007, p. 296 ss. Sul punto vedi anche G. DE NOVA, Articolo 1, in AA.VV., Il patto di famiglia. Legge 14 feb- braio 2006, n. 55, Milano, 2006, p. 5 ss.
38 C. CACCAVALE, Appunti, cit., p. 302, il quale precisa che “gli stessi accenni di na- tura successoria riscontrabili nella dispensa da collazione e nella sottrazione da ogni azio- ne di riduzione, quali sancite dall’art. 768-quater, u. co., se non li si voglia imputare di- rettamente alla legge anziché alla volontà dei contraenti, implicano una disposizione dei futuri diritti di legittima, non da parte di chi si presuma esserne titolare, – salvo, verosi- milmente, che, secondo la ricostruzione che subordini l’efficacia o l’opponibilità del patto alla convocazione dei legittimari esclusi, nella limitata ipotesi della successiva adesione da parte dei legittimari non invitati – bensì da parte di soggetti terzi – l’assegnante e gli as- segnatari dell’azienda e delle partecipazioni sociali – mentre l’art. 458 cod. civ., contem- pla espressamente la sola disposizione di diritti successori che appartengono allo stesso di- sponente”.
39 C. CACCAVALE, op. ult. cit., ibidem.
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clusione che il “patto di famiglia” non configuri alcun patto successorio tanto istitutivo, quanto dispositivo o rinunciativo 40.
Con ciò non tutti i problemi sono risolti, dovendo a questo punto in- terrogarsi sul senso e la portata della deroga contenuta nell’art. 458 c.c.
4. IL SENSO E LA PORTATA DELLA DEROGA CONTENUTA NELL’ART. 458 C.C.
Avendo escluso la riconducibilità del “patto di famiglia” a qualsivo- glia tipologia di patto successorio, può senza dubbio giungersi ad un pri- mo risultato. Se tra le intenzioni primarie del legislatore vi era quella di innovare al nostro sistema giuridico introducendo una deroga al divieto dei patti successori 41, ebbene tale obiettivo pare essere stato clamorosa- mente disatteso.
La ricostruzione che precede dimostra punto il contrario. Non a caso la modifica all’art. 458 c.c. è apparsa ad alcuni come semplicemente “frutto di un equivoco” 42. In effetti, se il “patto di famiglia” è fattispecie che non intacca il sistema dei patti successori, la deroga contenuta nella norma è spiegabile unicamente con la scarsa conoscenza del sistema da parte del legislatore 43 ovvero con la sua scarsa attenzione alle ricostru- zioni dottrinali 44.
Probabilmente è nel giusto chi ha individuato nella deroga un ecces- sivo timore del legislatore il quale, considerata la possibile sussistenza di una zona di confine tra “patto di famiglia” e patti successori, abbia vo- luto evitare ogni dubbio ed salvare in ogni caso la validità del “patto”.
Questo pensiero può essere utilmente precisato ritenendo che, intro- ducendo il “patto di famiglia”, il legislatore abbia voluto inserire nel si- stema un nuovo modello, di portata generale, che amplia l’autonomia dei privati nella disposizione e nella gestione del loro patrimonio 45. Ec-
40 Sono queste le conclusioni cui pervengono, oltre agli AA. cit. alle due note pre- cedenti, anche E. MINERVINI, op. cit., p. 19; F. GAZZONI, op. cit., p. 217.
41 Supra, § 1. 42 G. DE NOVA, op. cit., p. 5. 43 E. MINERVINI, op. cit., p. 19. 44 C. CACCAVALE, Appunti, cit., p. 302. 45 Di “strumento di operatività generale” parla P. MANES, Prime considerazioni sul
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co quindi che un simile modello potrebbe portare, in ipotesi, l’autono- mia privata a esplicarsi anche in zone prima inaccessibili, stante il disva- lore che l’ordinamento riconosce alle pattuizioni successorie. Di qui l’in- serimento della deroga potrebbe trovare ragione giustificatrice proprio nella volontà di consentire il più ampio utilizzo del nuovo modello legi- slativo lasciando aperte tutte le interpretazioni dello stesso, anche qualo- ra le stesse si ponessero eventualmente in contrasto con il divieto di cui all’art. 458 c.c. 46.
L’immediata conseguenza del ragionamento proposto deve condurre ad escludere che dalla clausola di salvezza contenuta nell’art. 458 c.c. possa evincersi la natura eccezionale del “patto di famiglia” 47. Se esso, come detto, non deroga stricto iure ai patti successori, ma conferisce ai privati un modello generale per consentire loro di regolare interessi con- siderati meritevoli di tutela dall’ordinamento, occorrerà verificare in concreto, e caso per caso, se le singole norme che compongono il “pat- to” siano incompatibili, specialmente con il sistema successorio com- plessivamente inteso, ovvero se di esse potrà farsi una più ampia appli- cazione anche al di fuori dei confini entro i quali interpretazioni eccessi- vamente rigorose sembrano averlo relegato.
patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza famigliare, in Contr. impr., 2006, p. 577.
46 Sembra di questo avviso P. VITUCCI, Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 466.
47 Così, invece, tra gli altri, G. OBERTO, op. cit., pp. 18, 66 ss.; G. PETRELLI, op. cit., p. 405.

